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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 18908/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14096/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 67/2019,depositata il 18/02/2019 , R.G.N. 445/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova , con la sentenza n.67/2019 ha rigettato l’appello proposto dagli attuali ricorrenti in epigrafe trascritti avverso la decisione con cui il tribunale di Genova aveva a sua volta rigettato la domanda dei predetti nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], diretta ad alla declaratoria di illegittimità della revoca/soppressioneda parte di [OSCURATO:SOCIETA] del beneficio sulle agevolazioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica per gli ex dipendenti ed i superstiti, di cui avevano fruito e che era venuta meno con comunicazione del 15 ottobre 2015 e dell’accordo sottoscritto il 27 novembre 2015 con le organizzazioni sindacali.

La Corte territoriale ha premesso: che il beneficio in questione è stato introdotto col contratto collettivo post-corporativo (art. 27 c.c.l. del 4.2.1946) a favore dei dipendenti delle aziende elettriche, con la finalità di attribuire un beneficio alle famiglie dei dipendenti che si servivano per uso domestico dell’energia elettrica fornita dal datore di lavoro; che tale beneficio era riconosciuto anche a favore di soggetti non dipendenti, come le vedove o i vedovi, o non più dipendenti, come i lavoratori in pensione; che il beneficio non aveva alcun collegamento con la prestazione lavorativa dei singoli, come la qualifica, la retribuzione ecc.; che con il c.c.l. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la misura è stata abolita per il personale assunto dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] mentre è stata confermata per i dipendenti in servizio anche con verbale diaccordo aziendale del 19.4.2002; che a seguito di formale recesso da parte di [OSCURATO:SOCIETA] dagli accordi collettivi sulle agevolazioni tariffarie, il beneficio è stato eliminato anche per gli originari beneficiari e i loro superstiti a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; che a seguito della citata disdetta è stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali un accordo con cui si è riconosciuto agli ex dipendenti e ai superstiti fruitori del beneficio alla data del 31.12.2015 una somma una tantum condizionata alla sottoscrizione entro il 31.12.2016 di un verbale di conciliazione ai sensi dell’art. 2113 cod. civ.

La Corte di merito ha ritenuto: che il recesso di [OSCURATO:SOCIETA]. dall’accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui era stata convenuta la conferma delle agevolazioni tariffarie per i lavoratori in servizio alla data del 30.6.96, fosse legittimo in quanto l’accordo aziendale aveva una durata indeterminata; che non fossero configurabili diritti quesiti poiché il beneficio in questione non costituiva corrispettivo di prestazioni lavorative già rese ma trovava fondamento unicamente nell’accordo aziendale; che gli accordi successivi alla estinzione del beneficio e concernenti il riconoscimento di una somma una tantum deponevano per il rispetto dei principi di correttezza e buonafede da parte di [OSCURATO:SOCIETA].; che la somma una tantum, in quanto mera liberalità, non poteva essere utilmente censurata per l’ammontare e le modalità di erogazione.

Avverso detta statuizione era proposto ricorso affidato a cinque motivi cui resisteva con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].

Nelle more del giudizio è intervenutoatto di rinuncia al ricorso da parte di tutti i ricorrenti cui seguiva l’accettazione da parte della società. [OSCURATO:PERSONA] Assume preliminare rilievo ai fini della decisione l’intervenuta rinuncia al ricorso ed al processo da parte di tutti i ricorrenti, come attestato dai documenti in atti anche corredati da delega speciale conferita all’Avvocato difensore al fine della rinuncia .

Tale circostanza, seguita dalla accettazione delle rinunce, determina l’estinzione del processo , secondo il disposto degli artt. 390 e 391 c.p.c.

Le spese devono essere compensate, anche in ragione di quanto richiesto d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14096/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 67/2019,depositata il 18/02/2019 , R.G.N. 445/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova , con la sentenza n.67/2019 ha rigettato l’appello proposto dagli attuali ricorrenti in epigrafe trascritti avverso la decisione con cui il tribunale di Genova aveva a sua volta rigettato la domanda dei predetti nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], diretta ad alla declaratoria di illegittimità della revoca/soppressioneda parte di [OSCURATO:SOCIETA] del beneficio sulle agevolazioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica per gli ex dipendenti ed i superstiti, di cui avevano fruito e che era venuta meno con comunicazione del 15 ottobre 2015 e dell’accordo sottoscritto il 27 novembre 2015 con le organizzazioni sindacali. La Corte territoriale ha premesso: che il beneficio in questione è stato introdotto col contratto collettivo post-corporativo (art. 27 c.c.l. del 4.2.1946) a favore dei dipendenti delle aziende elettriche, con la finalità di attribuire un beneficio alle famiglie dei dipendenti che si servivano per uso domestico dell’energia elettrica fornita dal datore di lavoro; che tale beneficio era riconosciuto anche a favore di soggetti non dipendenti, come le vedove o i vedovi, o non più dipendenti, come i lavoratori in pensione; che il beneficio non aveva alcun collegamento con la prestazione lavorativa dei singoli, come la qualifica, la retribuzione ecc.; che con il c.c.l. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la misura è stata abolita per il personale assunto dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] mentre è stata confermata per i dipendenti in servizio anche con verbale diaccordo aziendale del 19.4.2002; che a seguito di formale recesso da parte di [OSCURATO:SOCIETA] dagli accordi collettivi sulle agevolazioni tariffarie, il beneficio è stato eliminato anche per gli originari beneficiari e i loro superstiti a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; che a seguito della citata disdetta è stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali un accordo con cui si è riconosciuto agli ex dipendenti e ai superstiti fruitori del beneficio alla data del 31.12.2015 una somma una tantum condizionata alla sottoscrizione entro il 31.12.2016 di un verbale di conciliazione ai sensi dell’art. 2113 cod. civ. La Corte di merito ha ritenuto: che il recesso di [OSCURATO:SOCIETA]. dall’accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui era stata convenuta la conferma delle agevolazioni tariffarie per i lavoratori in servizio alla data del 30.6.96, fosse legittimo in quanto l’accordo aziendale aveva una durata indeterminata; che non fossero configurabili diritti quesiti poiché il beneficio in questione non costituiva corrispettivo di prestazioni lavorative già rese ma trovava fondamento unicamente nell’accordo aziendale; che gli accordi successivi alla estinzione del beneficio e concernenti il riconoscimento di una somma una tantum deponevano per il rispetto dei principi di correttezza e buonafede da parte di [OSCURATO:SOCIETA].; che la somma una tantum, in quanto mera liberalità, non poteva essere utilmente censurata per l’ammontare e le modalità di erogazione. Avverso detta statuizione era proposto ricorso affidato a cinque motivi cui resisteva con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. Nelle more del giudizio è intervenutoatto di rinuncia al ricorso da parte di tutti i ricorrenti cui seguiva l’accettazione da parte della società. [OSCURATO:PERSONA] Assume preliminare rilievo ai fini della decisione l’intervenuta rinuncia al ricorso ed al processo da parte di tutti i ricorrenti, come attestato dai documenti in atti anche corredati da delega speciale conferita all’Avvocato difensore al fine della rinuncia . Tale circostanza, seguita dalla accettazione delle rinunce, determina l’estinzione del processo , secondo il disposto degli artt. 390 e 391 c.p.c. Le spese devono essere compensate, anche in ragione di quanto richiesto d
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