Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:C:2003:603
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt de la [OSCURATO:PERSONA]501/01
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 17 ottobre 2001, 2001/739/CE, relativa all'importo complessivo della partecipazione
finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica nei [OSCURATO:PERSONA] nel 1998 »
Conclusioni dell'avvocato generale C. Stix-Hackl, presentate il 26 giugno 2003
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 6 novembre 2003
Massime della sentenza
1..
Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria – Partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni veterinarie degli Stati membri – Interventi d'urgenza in caso di insorgenza di talune malattie animali – Potere di controllo della [OSCURATO:PERSONA] – Portata – Rettifica finanziaria in caso di insufficienza delle misure adottate – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova
(Decisione del Consiglio 90/424/CEE)
2..
Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria – Partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni veterinarie degli Stati membri – Interventi d'urgenza in caso di insorgenza di talune malattie animali – Rettifiche alla partecipazione finanziaria comunitaria – Limiti – Aiuto finanziario nell'ambito dell'eradicazione della peste suina classica nei [OSCURATO:PERSONA] – Riduzione lineare – Principio di proporzionalità – Violazione – Insussistenza
(Decisione del Consiglio 90/424; decisioni della [OSCURATO:PERSONA] 2000/362/CE e 2001/739/CE)
1.
Nell'ambito dell'applicazione della decisione 90/424, relativa a talune spese nel settore veterinario, gli Stati membri dispongono
di un certo margine discrezionale quanto alla scelta delle misure da adottare e al modo di eseguirle nell'ambito della lotta
all'epizoozia e la [OSCURATO:PERSONA] non può sostituire a tale riguardo la sua valutazione a quella dello Stato membro interessato.
Per contro, se la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato, rispettando tale margine discrezionale, che uno Stato membro ha lottato insufficientemente
contro la malattia e che è necessaria l'applicazione di una rettifica finanziaria, spetta a tale Stato membro provare che
la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore manifesto di valutazione. v. punto 20
2.
Tutte le rettifiche apportate alla partecipazione finanziaria della Comunità nell'ambito della lotta alla peste suina classica
in forza della decisione 90/424, relativa a talune spese nel settore veterinario, non devono oltrepassare il maggior costo
generato dalle carenze delle misure adottate dallo Stato membro interessato a detrimento del bilancio comunitario, per le
quali il detto Stato deve assumersi la responsabilità. Piuttosto, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha l'obbligo di non attingere ai fondi
comunitari ingiustificatamente, essa deve fare attenzione, allorché procede a una tale rettifica finanziaria, a non ridurre
il contributo comunitario in misura troppo lieve in rapporto alle carenze riscontrate. Poiché la constatazione delle carenze
si fonda spesso su valutazioni di elementi di fatto e su estrapolazioni operate sulla base di campioni rappresentativi, deve
riconoscersi alla [OSCURATO:PERSONA] un'ampia discrezionalità nel momento in cui essa determina l'importo della rettifica finanziaria.
Tuttavia l'esercizio di questo potere discrezionale resta sempre subordinato al principio di proporzionalità. Per quanto riguarda, in particolare, la decisione 2001/739, relativa all'importo complessivo della partecipazione finanziaria
della Comunità all'eradicazione della peste suina classica nei [OSCURATO:PERSONA] nel 1998, non si può sostenere che la [OSCURATO:PERSONA]
abbia agito in maniera sproporzionata applicando una rettifica lineare, riducendo così del 25% la partecipazione finanziaria
della Comunità per il 1998, alla stregua dell'aliquota stabilita dalla decisione 2000/362, relativa all'importo complessivo
della partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica dei [OSCURATO:PERSONA] nel 1997, anche
se è vero che le carenze riscontrate dalla [OSCURATO:PERSONA] per il 1998 erano inferiori a quelle relative al 1997. Infatti, sebbene
la [OSCURATO:PERSONA] abbia dovuto prendere, per ragioni di bilancio, due decisioni diverse, ciascuna relativa alle spese inerenti
a un esercizio di bilancio, si tratta di una sola e medesima epidemia. Conseguentemente, le spese del 1998 sono connesse alle
spese del 1997. Dati questi presupposti, non sembra irragionevole scegliere lo stesso tasso di rettifica per i due esercizi
di bilancio. v. punti 31-37, 39
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
6 novembre 2003
(1)
«Annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 17 ottobre 2001, 2001/739/CE, relativa all'importo complessivo della partecipazione
finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica nei [OSCURATO:PERSONA] nel 1998»
Nella causa C-501/01,
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA],
rappresentato dalle sigg.re H.G. Sevenster, C. Wissels e J.G.M. van Bakel, in qualità di agenti,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dal sig. T. van Rijn, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto l'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 17 ottobre 2001, 2001/739/CE, relativa all'importo complessivo
della partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica nei [OSCURATO:PERSONA] nel 1998 (GU L 277,
pag. 28), in quanto la fissazione dell'importo complessivo della partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione
della peste suina classica nei [OSCURATO:PERSONA] nel 1998 comporta una riduzione del 25% degli indennizzi versati agli allevatori,
LA CORTE (Quinta Sezione),,
composta dal sig. C.W.A. [OSCURATO:PERSONA], presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione,
e dai sigg. D.A.O. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e S. von [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 26 marzo 2003,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 giugno 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 24 dicembre 2001, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, ai sensi
dell'art. 230 CE, l'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 17 ottobre 2001, 2001/739/CE, relativa all'importo complessivo
della partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica nei [OSCURATO:PERSONA] nel 1998 (GU L 277,
pag. 28; in prosieguo: la
decisione impugnata), in quanto la fissazione dell'importo complessivo della partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della
peste suina classica nei [OSCURATO:PERSONA] nel 1998 comporta una riduzione del 25% degli indennizzi versati agli allevatori.
Normativa comunitaria
2
La decisione impugnata stabilisce quanto segue:
Articolo 1
L'importo complessivo della partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica nei [OSCURATO:PERSONA] nel 1998 ammonta a 6 277 156 EUR.
Articolo 2
L'importo indicato all'articolo 1 sarà versato dopo l'adozione della presente decisione.
Articolo 3
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è destinatario della presente decisione.
3
I
considerando della detta decisione così recitano:
(1)
Nel 1997 e nel 1998 si sono manifestati focolai di peste suina classica nei [OSCURATO:PERSONA]. L'insorgenza di questa malattia costituisce
un grave pericolo per il patrimonio suino della Comunità. Per favorire l'eradicazione quanto più rapida possibile della malattia,
la Comunità ha la possibilità di partecipare finanziariamente alle spese sostenute dallo Stato membro.
(2)
Riguardo ai focolai di peste suina classica insorti nel 1997, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 2000/362/CE relativa
all'importo complessivo della partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica nei [OSCURATO:PERSONA] nel 1997, che prevedeva il pagamento di una somma complessiva di 109 937 795 EUR.
(3)
Il 10 settembre 1999 i [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato una domanda di rimborso per la totalità delle spese sostenute in relazione
ai focolai insorti sul loro territorio nel 1998. Su richiesta della [OSCURATO:PERSONA], i [OSCURATO:PERSONA] hanno fornito ulteriori informazioni
in merito il 6 dicembre 1999, il 7 febbraio 2000 e il 21 aprile 2000.
(4)
[OSCURATO:PERSONA] ha verificato se sono state rispettate tutte le norme giuridiche comunitarie in materia veterinaria e se tutte
le condizioni per la concessione del contributo finanziario della Comunità sono state soddisfatte.
(5)
Le risultanze di dette verifiche non permettono di considerare ammissibile la totalità delle spese dichiarate. Tale posizione
è del resto conforme alla relazione speciale sulla peste suina classica redatta dalla Corte dei conti e alla decisione 2000/362/CE.
(6)
Le osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] sulla domanda presentata dai [OSCURATO:PERSONA] sono state notificate ufficialmente alle autorità
dello Stato membro in data 11 dicembre 2000.
(7)
Occorre fissare ora l'importo globale della partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dai [OSCURATO:PERSONA]
nel 1998 per combattere la peste suina classica.
(8)
A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, le misure veterinarie e fitosanitarie
eseguite secondo le norme comunitarie sono finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e
di garanzia. Ai fini del controllo finanziario, si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.
(9)
Il comitato veterinario permanente non ha emesso un parere favorevole. [OSCURATO:PERSONA] pertanto, a norma dell'articolo 41 della
decisione 90/424/CEE, ha sottoposto le misure suddette al Consiglio il 19 giugno 2001 affinché deliberasse entro il termine
di tre mesi.
(10)
Non avendo il Consiglio deliberato entro il termine stabilito, tali misure devono essere adottate dalla [OSCURATO:PERSONA]
.
4
La decisione impugnata è basata sull'art. 3, in particolare nn. 2 e 5, della decisione del Consiglio 26 giugno 1990, 90/424/CEE,
relativa a talune spese nel settore veterinario (GU L 224, pag. 19), modificata da ultimo dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA]
28 luglio 2001, 2001/572/CE (GU L 203, pag. 16; in prosieguo: la
decisione 90/424).
5
Ai sensi dell'art. 3 della decisione 90/424:
1.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili qualora sul territorio di uno Stato membro si manifestino le malattie
seguenti:
─
(...)
─
peste suina classica
─
(...)
2.
Lo Stato membro interessato deve beneficiare del contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione della malattia,
a condizione che le misure immediatamente applicate comprendano almeno la messa sotto sequestro dell'azienda dal momento in
cui si sospetta la presenza della malattia, e dal momento della conferma ufficiale della presenza della malattia:
─
l'abbattimento degli animali delle specie sensibili, colpiti o contaminati o sospetti di essere colpiti o contaminati e la
distruzione e, nel caso della peste avicola, la distruzione delle uova;
─
la distruzione degli alimenti contaminati o dei materiali contaminati, nella misura in cui non possano essere disinfettati
conformemente al terzo trattino;
─
la pulizia e la disinfezione dell'azienda e del materiale presente nell'azienda;
─
la creazione di zone di protezione;
─
l'applicazione di disposizioni atte ad evitare il rischio di propagazione delle infezioni;
─
la fissazione di un termine da osservare prima del ripopolamento dell'azienda dopo l'abbattimento;
─
l'indennizzo rapido ed adeguato degli allevatori.
2 bis. Lo Stato membro in questione beneficia altresì della partecipazione finanziaria della Comunità allorché, all'atto del
manifestarsi di un focolaio di una delle malattie elencate nel paragrafo 1, due o più Stati membri collaborano strettamente
all'attuazione dell'indagine epidemiologica e delle misure di sorveglianza della malattia. Fatte salve le misure previste
nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato in causa, la partecipazione finanziaria specifica della Comunità è decisa
secondo la procedura di cui all'articolo 41.
3.
Lo Stato membro interessato informa immediatamente la [OSCURATO:PERSONA] e gli altri Stati membri circa le misure applicate conformemente
alla legislazione comunitaria in materia di notifica e di eradicazione, nonché i risultati conseguiti. Non appena possibile,
il comitato veterinario permanente istituito dalla decisione 68/361/CEE, in appresso denominato
comitato, esamina la situazione. Il contributo finanziario specifico della Comunità viene determinato secondo la procedura prevista
all'articolo 41, fatte salve le misure previste nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato interessate.
4.
Se, a causa dell'evoluzione della situazione nella Comunità, dovesse risultare opportuno continuare l'azione di cui al paragrafo
2, può essere adottata, secondo la procedura prevista all'articolo 40, una nuova decisione relativa al contributo finanziario
della Comunità che potrà essere superiore al 50% previsto al paragrafo 5, primo trattino. Al momento dell'adozione della suddetta
decisione, possono essere adottate tutte le misure necessarie che lo Stato membro interessato deve applicare per assicurare
il successo dell'azione e, in particolare, misure diverse da quelle citate al paragrafo 2.
5.
Fatte salve le misure di sostegno dei mercati che devono essere prese nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato,
il contributo finanziario della Comunità, ripartito, se del caso, in più quote, deve ammontare:
─
al 50% delle spese sostenute dallo Stato membro per il risarcimento dei proprietari per l'abbattimento e la distruzione degli
animali ed eventualmente dei loro prodotti, la pulizia, la disinfezione, la disinsettizzazione dell'azienda e del materiale
e la distruzione degli alimenti e dei materiali contaminati di cui al paragrafo 2, secondo trattino;
─
nel caso in cui la vaccinazione sia stata decisa conformemente al paragrafo 4, al 100% delle forniture di vaccino ed al 50%
delle spese sostenute per l'esecuzione della vaccinazione stessa
.
6
L'art. 41 della decisione 90/424 prevede quanto segue:
1.
Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito
dalla decisione 68/361/CEE (...), in seguito denominato
comitato, è immediatamente consultato dal proprio presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.
2.
Il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio
parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere
è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio
deve prendere su proposta della [OSCURATO:PERSONA]. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri
viene attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
3.
a)
[OSCURATO:PERSONA] adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
b)
Se le misure previste non sono conformi al parere del Comitato, o in mancanza di parere, la [OSCURATO:PERSONA] sottopone senza indugio
al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, la [OSCURATO:PERSONA]
adotta le misure proposte e le mette immediatamente in applicazione.
7
La direttiva del Consiglio 22 gennaio 1980, 80/217/CEE, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica
(GU L 47, pag. 11), nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/685/CEE (GU L 377, pag. 1;
in prosieguo: la
direttiva 80/217), all'art. 9 dispone quanto segue:
1.
Non appena la diagnosi della peste suina classica nei suini di un'azienda è ufficialmente confermata, l'autorità competente
istituisce, intorno alla zona colpita dal focolaio, una zona di protezione con un raggio di almeno 3 km, inserita in una zona
di sorveglianza con un raggio di almeno 10 km.
(...)
4.
Nella zona di protezione sono applicate le misure seguenti:
a)
si deve provvedere quanto prima al censimento di tutte le aziende. Una volta delimitata la zona, le aziende devono essere
ispezionate da un veterinario ufficiale al più tardi entro 7 giorni;
b)
sono vietati la circolazione e il trasporto di suini sulle strade pubbliche o private. Tale divieto non vale per il transito
di suini su autostrada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste. Secondo la procedura
prevista all'articolo 16 si può tuttavia derogare a queste disposizioni per quanto riguarda i suini da macello provenienti
dall'esterno della zona di protezione e diretti verso un macello situato in detta zona;
c)
è vietata l'uscita di autocarri e di altri veicoli e attrezzature impiegati per il trasporto di suini o di altro bestiame
o di materiale che potrebbe essere contaminato (ad esempio alimenti, concime, deiezioni liquide, ecc.) e utilizzati nella
zona di protezione:
i)
dall'azienda ubicata nella zona di protezione,
ii)
dalla zona di protezione,
iii)
da un macello se non sono stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure stabilite dall'autorità competente. Dette procedure prevedono
in particolare che gli autocarri e i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini non possono uscire dalla zona senza essere
stati ispezionati dall'autorità competente;
d)
è vietata, salvo autorizzazione dell'autorità competente, l'entrata e l'uscita dall'azienda di animali di qualsiasi altra
specie;
e)
tutti i suini morti o malati dell'azienda devono essere dichiarati all'autorità competente che effettua tutti gli esami necessari
per accertare la presenza di peste suina classica;
f)
i suini non possono uscire dall'azienda in cui si trovano durante i 21 giorni successivi al completamento delle misure di
pulizia e di disinfezione preliminari dell'azienda infetta di cui all'articolo 10; al termine dei 21 giorni i suini possono
uscire dall'azienda suddetta:
i)
per essere trasportati direttamente in un macello designato dall'autorità competente, ubicato di preferenza nella zona di
protezione o nella zona di sorveglianza, purché:
─
tutti i suini dell'azienda siano stati esaminati;
─
i suini destinati al macello siano stati sottoposti ad un esame clinico, compresa la misurazione della temperatura corporea
di parte di essi;
─
tutti i suini siano stati contrassegnati con un marchio auricolare;
─
il trasporto sia effettuato con automezzi sigillati a cura dell'autorità competente. L'autorità competente responsabile del macello deve essere informata dell'intenzione di inviarvi suini. Una volta arrivati al macello, i suini vengono isolati e macellati separatamente dagli altri suini. Gli automezzi e le attrezzature
utilizzate per il trasporto dei suini sono immediatamente puliti e disinfettati.
(...)
8.
In deroga al paragrafo 4, lettera f), ed al paragrafo 6, lettera f), l'autorità competente può autorizzare l'uscita dei suini
dall'azienda qualora essi vengano trasportati in una sardigna per l'estrazione dei grassi o altrove per essere abbattuti e
quindi inceneriti o sotterrati. Gli animali devono subire per sondaggio una prova per accertare l'eventuale presenza del virus
della peste suina classica. In occasione di tale esame per sondaggio, si deve tener conto dei criteri di cui all'allegato
IV per quanto concerne la raccolta di campioni di sangue.
Devono essere prese tutte le precauzioni necessarie per evitare il rischio di propagazione di virus durante il trasporto,
come ad esempio la pulizia e la disinfezione dell'autocarro dopo il trasporto.
9.
Se i divieti di cui al paragrafo 4, lettera f), e al paragrafo 6, lettera f), sono mantenuti oltre il limite di 30 giorni
a motivo dell'insorgere di nuovi casi di malattia e creano problemi connessi alla custodia degli animali, l'autorità competente
può autorizzare, dietro richiesta motivata presentata dal proprietario, il trasporto di suini da un'azienda ubicata nella
zona di protezione o nella zona di sorveglianza a condizione che:
a)
il veterinario ufficiale abbia accertato la realtà dei fatti;
b)
tutti i suini presenti nell'azienda siano stati sottoposti ad esame;
c)
i suini da trasportare siano stati sottoposti ad un esame clinico, compresa la misurazione della temperatura corporea di parte
di essi;
d)
tutti i suini siano stati contrassegnati con un marchio auricolare;
e)
l'azienda di destinazione sia ubicata all'interno della zona di protezione o di sorveglianza.
Devono essere prese tutte le precauzioni necessarie per evitare una propagazione del virus durante il trasporto, come ad esempio
la pulizia e la disinfezione dell'autocarro dopo il trasporto.
8
L'art. 14 ter della direttiva 80/217 prevede che ciascuno Stato membro rediga un piano di emergenza, in conformità di determinati
criteri e specificando le misure nazionali da applicare in caso di comparsa di peste suina classica. Tali piani vengono sottoposti,
entro il 1° gennaio 1993, alla [OSCURATO:PERSONA] che li esamina e, in seguito ad eventuali modifiche, li approva.
9
La direttiva 80/217 nel frattempo è stata sostituita dalla direttiva del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/89/CE, relativa a
misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 316, pag. 5).
Fatti
10
[OSCURATO:PERSONA] ha fissato, con la decisione impugnata, l'importo della partecipazione della Comunità alle spese di lotta contro
la peste suina classica nei [OSCURATO:PERSONA] nel 1998 ad un livello nettamente inferiore rispetto a quello che emerge dalla dichiarazione
presentata da questi ultimi. I [OSCURATO:PERSONA] avevano dichiarato un importo complessivo di 63 077 783,93 fiorini olandesi (NLG);
di questi, NLG 22 455 339,57 sarebbero relativi ai risarcimenti che essi avrebbero versato agli allevatori colpiti dall'epizoozia.
[OSCURATO:PERSONA] ha limitato la partecipazione finanziaria della Comunità per i risarcimenti a NLG 8 256 604,57. Essa ha così
applicato una riduzione del 25%.
11
Emerge dagli atti che nel 1997 nei [OSCURATO:PERSONA] regnava una situazione di crisi dovuta a un'epidemia di pesta suina classica.
Nel 1998, anno durante il quale questa epidemia volgeva al termine, si sono manifestati cinque focolai di peste suina classica
(contro i 424 focolai del 1997). 68 aziende sono state preventivamente evacuate, di cui 4 sulla base di un solo campione epidemiologico
positivo. In totale, 52 548 animali sono stati evacuati nel 1998. Le misure adottate nel 1998 erano dirette soprattutto a
ristabilire una situazione di normalità, in particolare adottando il maggior numero possibile di provvedimenti per permettere
al settore suino di funzionare nuovamente in condizioni di normalità dopo l'eradicazione della peste suina classica.
12
Come emerge dalla decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] fonda la rettifica finanziaria su svariati motivi. In base a questi
essa censura i [OSCURATO:PERSONA] per il fatto che il numero di animali per i quali è stato richiesto un risarcimento sotto la rubrica
giovani scrofe era di molto superiore al numero normale di giovani scrofe all'interno di un'azienda, che i risarcimenti versati per l'insieme
delle scrofe erano mediamente superiori del 9,4% rispetto alla tabella DLV (direzione dell'agricoltura e della pesca), che
per le aziende aventi solo suini da ingrasso il peso era stato aumentato del 12,2%, che, nelle aziende che sono state evacuate
il giorno della valutazione, il peso stimato degli alimenti per animali era superiore del 17% rispetto al peso totale di questi
stessi alimenti pesati nei centri di distruzione e che l'importo complessivo dei risarcimenti versati agli allevatori di suini
era stato aumentato del 15,5% in base al
sistema di rivalutazione.
13
Secondo la lettera datata 11 dicembre 2000 del sig. [OSCURATO:PERSONA], direttore generale della Direzione generale
Salute e tutela dei consumatori della [OSCURATO:PERSONA], alla quale fa riferimento il sesto
considerando della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che fosse giustificato applicare una rettifica forfettaria del 25%,
tenendo conto sia dell'estensione e del carattere ripetitivo e sistematico delle irregolarità, sia del fatto che i focolai
di peste suina classica dichiarati dai [OSCURATO:PERSONA] nel 1997 e nel 1998 rientrano in una stessa epidemia e che le spese del
1998 sono di conseguenza connesse a quelle del 1997. Tale lettera precisa anche che le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] si fondano
sull'esame dei dati finanziari relativi all'insieme delle richieste di risarcimento degli allevatori e che non si sono riscontrate
estrapolazioni a partire dai sei fascicoli selezionati.
Procedimento dinanzi alla Corte
14
Ritenendo che la decisione impugnata fosse viziata da errori di diritto, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente
ricorso nell'ambito del quale chiede che la Corte voglia:
1)
Annullare la decisione impugnata in quanto la fissazione della partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione
della peste suina classica nei [OSCURATO:PERSONA] nel 1998 comporta una riduzione pari al 25% sull'importo degli indennizzi versati
agli allevatori.
2)
Condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
15
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia dichiarare infondato il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e condannare quest'ultimo
alle spese.
Osservazioni preliminari
16
Il governo del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] fa valere cinque motivi a sostegno del suo ricorso. In primo luogo, esso sostiene che
la decisione impugnata è basata su elementi di fatto erronei (primo motivo). In secondo luogo, esso sostiene che la [OSCURATO:PERSONA]
ha violato il diritto adottandola. Infatti, da una parte, la decisione 90/424 non darebbe la possibilità di applicare una
rettifica alla partecipazione finanziaria della Comunità, in ogni caso non come è stato fatto dalla [OSCURATO:PERSONA] (prima parte
del secondo motivo). D'altra parte, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe interpretato gli elementi di fatto in modo giuridicamente erroneo
(seconda parte del secondo motivo). Il governo del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sostiene, poi, che la decisione impugnata è sproporzionata
(terzo motivo). La mancanza di fondamento giuridico espresso e formulato in termini giuridici sufficientemente precisi per
l'applicazione di una rettifica finanziaria avrebbe inoltre comportato una violazione del principio di certezza del diritto
(quarto motivo). Infine, il governo del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la decisione impugnata sia insufficientemente motivata
con riferimento all'art. 253 CE (quinto motivo).
17
La prima parte del secondo motivo e il quarto motivo mettono in discussione il principio stesso della possibilità di applicare
una rettifica forfettaria o di altro tipo al contributo finanziario della Comunità ai sensi dell'art. 3, nn. 2 e 5, della
decisione 90/424. Occorre innanzi tutto verificare la sussistenza di una tale possibilità poiché essa costituisce una premessa
per l'esame degli altri motivi.
Sulla prima parte del secondo motivo e sul quarto motivo
18
La prima parte del secondo motivo e il quarto motivo sollevati nella presente causa sono identici alla prima parte del secondo
motivo e al quarto motivo esposti nella causa che ha dato luogo alla sentenza pronunciata in data odierna nella causa C-293/00,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-0000). Tali motivi sono stati respinti nella detta causa (v. i punti 20-30) e in assenza
di nuovi argomenti addotti dal governo del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la presente causa, questi motivi devono
essere respinti per le stesse ragioni.
Sul primo motivo e sulla seconda parte del secondo motivo
19
Con il primo motivo e con la seconda parte del secondo motivo, il governo del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la [OSCURATO:PERSONA]
ha accertato e interpretato male i fatti che, a suo avviso, giustificano la rettifica finanziaria.
20
Come affermato ai punti 32-34 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., gli Stati membri dispongono di un certo margine
discrezionale quanto alla scelta delle misure da adottare e al modo di eseguirle nell'ambito della lotta all'epizoozia e la
[OSCURATO:PERSONA] non può sostituire a tale riguardo la sua valutazione a quella dello Stato membro interessato. Per contro, se
la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato, rispettando tale margine discrezionale, che uno Stato membro ha lottato insufficientemente contro
la malattia e che è necessaria l'applicazione di una rettifica finanziaria, spetta a tale Stato membro provare che la [OSCURATO:PERSONA]
ha commesso un errore manifesto di valutazione.
21
Il governo del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di essersi fondata esclusivamente su sei richieste di risarcimento
per trarne un certo numero di conclusioni generali in merito alla determinazione del risarcimento degli allevatori di suini
colpiti dall'epizoozia. In seguito ad un esame approfondito di ciascuna delle sei richieste, esso conclude che nessuna di
queste riunisce tutte le censure dedotte dalla [OSCURATO:PERSONA] (ossia un numero smisurato di giovani scrofe, risarcimenti di importo
eccessivo, sopravvalutazione del peso dei suini, peso anormale degli alimenti per animali e vizi del sistema di rivalutazione).
Cinque delle dette richieste presenterebbero solo un numero molto limitato di irregolarità (una o due solamente e, ciò che
ancor più conta, la censura secondo cui la rivalutazione ha condotto a un eccesso di compensazione rispetto al prezzo di mercato
non può essere fatta valere che nei confronti di una sola richiesta). Il governo del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ritiene dunque
provato che nessun elemento di fatto corrobori la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale le irregolarità da essa riscontrate
avrebbero un carattere ripetitivo e sistematico.
22
Inoltre, il governo del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] abbia male interpretato la nozione di
indennizzo adeguato. Tale nozione non è definita né nella direttiva 80/217, né nella decisione 90/424, né da alcun'altra normativa comunitaria,
e la sua definizione ricadrebbe quindi nella competenza discrezionale degli Stati membri, nei limiti determinati dallo scopo
e dalla finalità della normativa comunitaria applicabile.
23
L'avvocato generale ha esposto particolareggiatamente ai paragrafi 137-149 e 184-194 delle sue conclusioni le ragioni per
le quali ella è convinta che le censure sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] riguardo alla lotta contro la peste suina classica nel
1998 non fanno emergere alcun errore manifesto di valutazione da parte di questa.
24
La Corte condivide tali considerazioni.
25
Occorre dunque dichiarare infondati il primo motivo e la seconda parte del secondo motivo.
Sul terzo motivo
26
Con il suo terzo motivo, il governo del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità.
Argomenti delle parti
27
Il governo del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ritiene che vi sia un profondo squilibrio tra, da una parte, le imperfezioni riscontrate
dalla [OSCURATO:PERSONA] (o almeno da essa qualificate come tali) nel determinare i risarcimenti versati agli agricoltori colpiti
dalla pesta suina classica nel 1998 e, dall'altra, la rettifica finanziaria applicata dalla [OSCURATO:PERSONA].
28
Sarebbe ad ogni modo sproporzionato imporre una riduzione generale sulla base di un campionamento non rappresentativo dei
dati. Inoltre, visto che, contrariamente al 1997, la [OSCURATO:PERSONA] non contesta alle autorità olandesi alcuna censura di natura
tecnica, non sarebbe proporzionato applicare per il 1998 la stessa riduzione dell'anno precedente.
29
Il governo del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sottolinea a tale proposito le differenze tra i due anni. Infatti, per quanto riguarda
la situazione di crisi all'inizio del 1997, la priorità sarebbe stata data a un buon funzionamento dell'organizzazione veterinaria
nella lotta alla malattia. A partire dalla metà del 1997, una maggiore attenzione sarebbe stata prestata all'organizzazione
amministrativa, in stretta collaborazione con la [OSCURATO:PERSONA]. Nel 1998, quando l'epidemia era al suo stadio finale, i provvedimenti
sarebbero stati finalizzati a ristabilire una situazione di normalità.
30
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che si è trattato di una sola e medesima epizoozia di peste suina classica. Le censure di natura amministrativa
e finanziaria sarebbero rimaste identiche di modo che sembrerebbe giustificato applicare il medesimo tasso correttivo per
i due periodi. Essa ritiene importante ricordare che la rettifica finanziaria è nettamente inferiore al maggior costo dovuto
alle carenze riscontrate e prese a carico dal bilancio comunitario.
Giudizio della Corte
31
Tutte le rettifiche apportate alla partecipazione finanziaria della Comunità nell'ambito della lotta alla peste suina classica
non devono oltrepassare il maggior costo generato dalle carenze a detrimento del bilancio comunitario, per le quali lo Stato
membro interessato deve assumersi la responsabilità.
32
Piuttosto, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha l'obbligo di non attingere ai fondi comunitari ingiustificatamente, essa deve fare attenzione,
allorché procede a una tale rettifica finanziaria, a non ridurre il contributo comunitario in misura troppo lieve in rapporto
alle carenze riscontrate.
33
Poiché la constatazione delle carenze in una situazione quale quella presente nella fattispecie si fonda spesso su valutazioni
di elementi di fatto e su estrapolazioni operate sulla base di campioni rappresentativi, deve riconoscersi alla [OSCURATO:PERSONA]
un'ampia discrezionalità nel momento in cui essa determina l'importo della rettifica finanziaria. Tuttavia l'esercizio di
questo potere discrezionale resta sempre subordinato al principio di proporzionalità.
34
E' vero che le carenze riscontrate dalla [OSCURATO:PERSONA] per il 1998, anno in esame nella presente causa, erano inferiori a quelle
relative al 1997, anno in esame nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. E' parimenti vero che la [OSCURATO:PERSONA] aveva, a un
certo punto, deciso una rettifica finanziaria di appena il 15% e che solo più tardi ha stabilito di applicare lo stesso tasso
del 1997, ossia il 25%.
35
Tuttavia, come il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato nella sua lettera datata 11 dicembre 2000 già menzionata, si tratta di una sola
e medesima epidemia. Conseguentemente, le spese del 1998 sono connesse alle spese del 1997.
36
Poiché l'epidemia si è estesa a due esercizi comunitari, la [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto prendere, per ragioni di bilancio, due decisioni
diverse, ciascuna relativa alle spese inerenti a un esercizio di bilancio (1997 nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit.,
e 1998 nella presente causa).
37
Dati questi presupposti, non sembra irragionevole scegliere lo stesso tasso di rettifica per i due esercizi di bilancio, tanto
più se si considera che non è stato possibile provare che il tasso applicato per il 1998 superi l'importo del danno causato
dalla mancata osservanza dei requisiti richiesti nella normativa comunitaria e per il quale i [OSCURATO:PERSONA] devono assumersi
la responsabilità finanziaria.
38
Inoltre, poiché la rettifica forfettaria applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] non consiste in una somma fissa, ma piuttosto in una
percentuale del contributo finanziario della Comunità, che ammonta a circa EUR 110 milioni per il 1997 e a EUR 6,3 milioni
per il 1998, la circostanza che le carenze riscontrate per il 1998 fossero minori di quelle riscontrate per il 1997 non potrebbe
di per sé mettere in discussione la determinazione di una stessa percentuale per i due anni di bilancio.
39
Di conseguenza, tenendo conto del margine di discrezionalità di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] nel fissare il tasso di rettifica
finanziaria, non si può sostenere che essa abbia agito in maniera sproporzionata applicando una rettifica lineare, riducendo
così del 25% la partecipazione finanziaria della Comunità anche per il 1998.
40
Il terzo motivo deve essere quindi respinto.
Sul quinto motivo
41
Secondo il governo del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], la decisione impugnata non è debitamente motivata ed è perciò in contrasto con
l'obbligo di motivazione previsto all'art. 253 CE.
Argomenti delle parti
42
Il governo del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ritiene che sia impossibile, sulla base delle informazioni contenute nella decisione
impugnata, discernere bene il fondamento giuridico o altri elementi giuridici sui quali la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato le sue censure.
43
[OSCURATO:PERSONA] contesta di aver violato l'obbligo di motivazione. Essa sottolinea che l'ampiezza dell'obbligo di motivazione
è determinata in particolare dal grado di coinvolgimento del destinatario della decisione nel procedimento di elaborazione
della medesima. Nella fattispecie, come per la procedura di liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di orientamento
e di garanzia (FEAOG), c'è stato uno scambio approfondito di corrispondenza tra, da un lato, i servizi della [OSCURATO:PERSONA] e,
dall'altro, le autorità olandesi.
44
Essa aggiunge che il fondamento giuridico è chiaramente indicato e che gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] a favore dell'imposizione
di una riduzione figurano ai
considerando quarto, quinto e sesto della decisione impugnata. Tali argomenti sarebbero stati sviluppati nella lettera datata 11 dicembre
2000 del sig. [OSCURATO:PERSONA], già menzionata.
Giudizio della Corte
45
E' opportuno ricordare che, se la motivazione prescritta dall'art. 253 CE deve far apparire in maniera chiara e inequivocabile
l'iter logico seguito dall'istituzione comunitaria da cui promana l'atto controverso, per consentire agli interessati di conoscere
le ragioni del provvedimento adottato e per permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo, non si richiede tuttavia
che la motivazione contenga tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti [v., in particolare, sentenza 10 dicembre
2002, causa C-491/01, [OSCURATO:PERSONA] (Investments) e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-11453, punto 165].
46
L'adempimento dell'obbligo di motivazione va peraltro valutato con riferimento non solo al testo dell'atto criticato, ma anche
al contesto di quest'ultimo e all'insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza [OSCURATO:PERSONA]
(Investments) e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 166).
47
Ciò vale a maggior ragione quando lo Stato membro interessato sia stato strettamente associato al procedimento di elaborazione
dell'atto controverso e conosca pertanto il contesto in cui è stato emanato (v., per quanto riguarda la liquidazione dei conti
del FEAOG, sentenza 1° ottobre 1998, causa C-27/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5581, punto 36, e, per quanto attiene
al totale ammissibile di catture di pesci, sentenza 25 ottobre 2001, causa C-120/99, Italia/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-7997,
punto 29).
48
Orbene, nella fattispecie, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è stato strettamente associato al procedimento di elaborazione della decisione
impugnata e conosceva i motivi per i quali la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di poter defalcare gli importi controversi. Alla luce
di ciò, non è necessario ripetere nella decisione definitiva i particolari del ragionamento e una motivazione sommaria deve
essere considerata sufficiente. La decisione impugnata risponde a questi obblighi.
49
In mancanza di un difetto di motivazione, occorre quindi respingere il quinto motivo.
50
Poiché tutti i motivi sono stati così respinti, occorre respingere il ricorso nel suo complesso.
Sulle spese
51
Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], rimasto soccombente, va condannato alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
[OSCURATO:PERSONA]
von [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 novembre 2003.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
V. Skouris
1
–
Lingua processuale: l'olandese.