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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 41838/2025

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa in data 24 febbraio 2025 la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa il 9 ottobre 2023 dal Tribunale di Torino, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del reato di appropriazione indebita, riduceva la pena inflitta all'imputato.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva che il reato era estinto in ragione della sopravvenuta remissione di querela da parte della persona offesa e della contestuale accettazione dell'imputato.[OSCURATO:PERSONA]

1. La consultazione degli atti consente di apprezzare che la querela è stata rimessa con atto datato 9 giugno 2025 e sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore speciale della società "[OSCURATO:PERSONA] ss", giusta procura speciale in atti; la remissione è stata accettata con atto in pari data sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore speciale dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti.

2. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela; per l'effetto l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 24 febbraio 2025 la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa il 9 ottobre 2023 dal Tribunale di Torino, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del reato di appropriazione indebita, riduceva la pena inflitta all'imputato. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva che il reato era estinto in ragione della sopravvenuta remissione di querela da parte della persona offesa e della contestuale accettazione dell'imputato.[OSCURATO:PERSONA] 1. La consultazione degli atti consente di apprezzare che la querela è stata rimessa con atto datato 9 giugno 2025 e sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore speciale della società "[OSCURATO:PERSONA] ss", giusta procura speciale in atti; la remissione è stata accettata con atto in pari data sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore speciale dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti. 2. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela; per l'effetto l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così dec
Sentenza Cassazione n. 41838/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris