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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 44507/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - 4 [OSCURATO:PERSONA] 1.MANTOVAN Alex ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Bari che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art.186 comma 2 lett.c), 2 bis e 2 sexies C.d.S.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti in ragione dell'anomalie dei riscontri dell'esame alcolimetrico e al riconoscimento della circostanza aggravante di avere provocato un incidente stradale non essendo stata contezza del fatto che l'uscita fuori dalla sede stradale fosse dipesa dalla condizione di ebbrezza alcolica. e alla misura della pena e alla continuazione tra i reati.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.

Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio, laddove i riscontri degli esami alcolimetrici hanno fornito contezza della condizione di ebbrezza, con supero dei valori soglia indicati nella disposizione violata, né il ricorrente ha allegato alcun elemento a sostegno del difetto di funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata dai verbalizzanti.

Il giudice di appello si è poi uni- formato alla giurisprudenza di legittimità nel riconoscere la circostanza aggravante dell'avere provocato un incidente stradale, condotta che non richiede uno scontro tra veicoli ma anche una uscita di strada determinata dalla perdita di controllo del mezzo in rapporto di strumentalità-occasionalità con la condizione di alterazione (sez.4, n.27211 del 21/2019, PG/Granelli, Rv.275872).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 2 fr P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 5 Ottobre 2023 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - 4 [OSCURATO:PERSONA] 1.MANTOVAN Alex ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Bari che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art.186 comma 2 lett.c), 2 bis e 2 sexies C.d.S. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti in ragione dell'anomalie dei riscontri dell'esame alcolimetrico e al riconoscimento della circostanza aggravante di avere provocato un incidente stradale non essendo stata contezza del fatto che l'uscita fuori dalla sede stradale fosse dipesa dalla condizione di ebbrezza alcolica. e alla misura della pena e alla continuazione tra i reati. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio, laddove i riscontri degli esami alcolimetrici hanno fornito contezza della condizione di ebbrezza, con supero dei valori soglia indicati nella disposizione violata, né il ricorrente ha allegato alcun elemento a sostegno del difetto di funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata dai verbalizzanti. Il giudice di appello si è poi uni- formato alla giurisprudenza di legittimità nel riconoscere la circostanza aggravante dell'avere provocato un incidente stradale, condotta che non richiede uno scontro tra veicoli ma anche una uscita di strada determinata dalla perdita di controllo del mezzo in rapporto di strumentalità-occasionalità con la condizione di alterazione (sez.4, n.27211 del 21/2019, PG/Granelli, Rv.275872). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 2 fr P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 Ottobre 2023 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 44507/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris