Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 46490/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Palermo ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, il 25 luglio 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 624, 625 n. 2, 5 e 7 cod. perì., riqualificato il fatto come delitto tentato, rideterminando la pena in melius.

2. Avverso la sentenza ricorrono le imputate, per il tramite del difensore, con separati atti di impugnazione, deducendo omessa motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato contestato e circa il trattamento sanzionatorio.

3. I ricorsi sono inammissibili, posto che, a fronte di motivazione completa, logica ed esauriente contenuta nelle convergenti sentenze di merito (le cui motivazioni si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo, trattandosi di cd. doppia affermazione di responsabilità : Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722), non specificano le richieste con indicazione espressa delle ragioni in fatto e in diritto dei dati che le sorreggono.

La precisazione delle caratteristiche e dei contorni di tale specificità assume rilevanza decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen. (Sez.

U, (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

Tale precetto è tanto più stringente per il ricorso per cassazione, trattandosi di mezzo di impugnazione a critica vincolata (essendo inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art. 606, commi 1 e 3, cod. proc. pen.) che, di regola, "attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti" (art 609, comma 1, cod. proc. pen.),

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi proposti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Palermo ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, il 25 luglio 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 624, 625 n. 2, 5 e 7 cod. perì., riqualificato il fatto come delitto tentato, rideterminando la pena in melius. 2. Avverso la sentenza ricorrono le imputate, per il tramite del difensore, con separati atti di impugnazione, deducendo omessa motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato contestato e circa il trattamento sanzionatorio. 3. I ricorsi sono inammissibili, posto che, a fronte di motivazione completa, logica ed esauriente contenuta nelle convergenti sentenze di merito (le cui motivazioni si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo, trattandosi di cd. doppia affermazione di responsabilità : Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722), non specificano le richieste con indicazione espressa delle ragioni in fatto e in diritto dei dati che le sorreggono. La precisazione delle caratteristiche e dei contorni di tale specificità assume rilevanza decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen. (Sez. U, (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Tale precetto è tanto più stringente per il ricorso per cassazione, trattandosi di mezzo di impugnazione a critica vincolata (essendo inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art. 606, commi 1 e 3, cod. proc. pen.) che, di regola, "attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti" (art 609, comma 1, cod. proc. pen.), 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi proposti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46490/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris