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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 34596/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 'P il"lTiratOnelMenhigele, [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' dei ricorsi.

UC:tatl=hZ2115M E' presente per l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PERUGIA, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], il sostituto processuale avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, come da giusta nomina ex art. 102 cpp depositata in udienza, che chiede l'accoglimento del ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di AREZZO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che dopo aver esposto i motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PERUGIA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che illustrando il punto principale dei motivi di ricorso e riportandosi ai restanti, chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Perugia, in data 28 maggio 2021, ha parzialmente riformato - per quanto qui d'interesse - la sentenza con la quale, il Tribunale perugino, il 16 luglio 2019, aveva condannato alle pene ritenute di giustizia, fra gli altri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili tutti (tranne l'[OSCURATO:PERSONA]) del delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo A, contestato come commesso dall'aprile 2009 al febbraio 2010) ed inoltre (tranne l'[OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA]) del concorso nel delitto continuato di acquisto, importazione, trasporto, raffinazione e vendita di ingenti quantitativi di cocaina (capo E., contestato come commesso tra l'aprile e il dicembre 2009).

1.1. Più in particolare, per quanto concerne i sunnominati imputati, la Corte perugina ha riqualificato la posizione di [OSCURATO:PERSONA] in quella di semplice partecipe all'associazione; ha concesso ad (:)nyeayarann [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche prevalenti, riducendo la pena applicata in primo grado; ed ha confermato, quanto agli altri suindicati imputati, la sentenza di primo grado, qualificando tra l'altro come inammissibile l'appello di [OSCURATO:PERSONA].

1.2. L'imputazione formulata a carico dei sunnominati soggetti - e di altri, tutti di origine nigeriana - riguarda una serie di condotte criminose poste in essere in forma associativa, nell'ambito di un sodalizio in cui, tra i soggetti in posizione apicale, vi era [OSCURATO:PERSONA] (la posizione di [OSCURATO:PERSONA], come si é visto, é stata derubricata in quella di mero partecipe), e che era dedito ad operazioni di approvvigionamento di grandi quantità di cocaina, presso fornitori prevalentemente sudamericani, che venivano poi trasportati in Nigeria, ove venivano predisposti alberghi ove i corrieri venivano avviati all'ingestione degli ovuli contenenti la sostanza stupefacente, e di qui in Italia, attraverso sistematici viaggi attraverso il volo AZ 845 Lagos - Roma, utilizzando i predetti corrieri che trasportavano gli ovuli riempiti di cocaina, in rilevanti quantità che venivano dapprima evacuate in un apposito appartamento di Padova, indi distribuite ai referenti in territorio italiano e da costoro cedute agli spacciatori per la vendita al minuto: il tutto con un'articolata organizzazione logistica e finanziaria.

1.3. La Corte di merito, dopo avere descritto il funzionamento dell'organizzazione predetta - ricostruito attraverso un'ampia attività captativa e investigativa, che portava all'arresto di alcuni compartecipi e al sequestro di quantitativi di stupefacente - ha analizzato le singole posizioni degli imputati, disattendendone in larga parte le doglianze.

Giova peraltro precisare che nella pronunzia d'appello ha trovato piena conferma l'impianto argomentativo della sentenza di primo grado, che nel riassumere le acquisizioni probatorie e nel ricostruire i fatti si affidava alle deposizioni dei testi operanti, in primo luogo, del sost.

Comm.

Bigini (vds. pagine da 12 a 22 della sentenza di primo grado), al dato costituito dalle individuazioni dei corrieri arrestati in flagranza (pp. 22 - 23 della sentenza di primo grado) e alle intercettazioni telefoniche (elencate alle pagine 23 e 24 della sentenza di primo grado).

2. Avverso la prefata sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del delitto associativo e alla qualità di promotore del sodalizio criminoso attribuita all'Igwe: le interc:ettazioni raccolte, l'arresto di alcuni corrieri e la brevità dell'arco temporale di commissione dei reati non consentono, secondo l'esponente, di ravvisare elementi decisivi in ordine all'a ffectio soci etatis.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, ipotesi non presa in considerazione pur a fronte del fatto che si versa essenzialmente in ipotesi di "droga parlata' e manca un dato ponderale relativo allo stupefacente: l'Igwe, peraltro, non é stato mai sottoposto a perquisizioni personali.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta a sua volta di due motivi.

4.1. Con il primo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova dell'affectio societatis e al ruolo della ricorrente, coinvolta in un numero limitato di episodi e che peraltro ben potrebbe trovarsi in una condizione di connivenza non punibile, quale convivente dell'[OSCURATO:PERSONA].

4.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, richiamando anche in questo caso l'assenza di elementi circa il dato ponderale dello stupefacente, specie in relazione al ruolo dell'imputata.5.

Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi.

5.1. Con il primo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova della fattispecie associativa e alla partecipazione del ricorrente al sodalizio, sulla sola base di intercettazioni e della ritenuta identificazione del ricorrente nel Chidi di cui alla RIT n. 835/09.

5.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sempre in relazione alla mancata determinazione del dato ponderale dello stupefacente e alla qualificabilità della condotta di piccolo spaccio secondo la fattispecie di lieve entità.

6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si articola in un singolo motivo, formulato per violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta insussistenza del delitto di cui al capo A, che era stata contestata dall'odierno ricorrente con i motivi d'appello in quanto argomentata sulla sola base di intercettazioni telefoniche e in assenza degli indicatori tipici delle fattispecie associative; in proposito tuttavia la Corte di merito ha fornito solo generica risposta, non individualizzata sulla posizione del ricorrente.

Anche sotto il profilo dei reati - fine ascritti all'imputato al capo B, ricostruiti in relazione ai singoli viaggi che l'Esekhaigbe avrebbe effettuato per trasportare cocaina, vengono denunciati profili di illogicità nella ricostruzione dei fatti e nell'attribuzione al ricorrente di alcune conversazioni.

7. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], proposti con unico atto, constano di un unico motivo, nel quale si denunciano promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato associativo contestato al capo A, basato essenzialmente su intercettazioni: richiamando gli elementi costitutivi del delitto associativo come indicati dalla giurisprudenza, i ricorrenti denunciano la carenza di elementi circa la stabilità del vincolo associativo e dei rapporti dei ricorrenti con gli altri presunti associati, nonché in ordine alla volontà di adesione al programma crinninoso del presunto sodalizio.

8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi.

8.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione al motivo d'appello che il ricorrente aveva proposto in relazione al reato associativo di cui al capo A, attribuito all'[OSCURATO:PERSONA] in relazione a un singolo episodio di trasporto da Perugia a Padova di un terzo, Ugbor, che trasportava su di sé lo stupefacente, riguardo al quale il ruolo dell'odierno ricorrente é stato valutato in modo affatto eccessivo, con particolare riguardo alla fiducia che l'Uzoma avrebbe riposto nell'[OSCURATO:PERSONA] (tant'é che lo stupefacente era stato consegnato a Ugbor) e del resto l'odierno ricorrente non poteva avere accesso allo stupefacente, custodito da Ugbor sulla sua persona.

La telefonata a Uzoma, con cui [OSCURATO:PERSONA] lo invitava a stare attento ai rischi che correva dalla polizia, ben potrebbe essere una semplice preoccupazione per un amico.

Vengono poi indicati alcuni elementi favorevoli alla posizione del ricorrente, emersi in primo grado, richiamati in fatto dalla Corte di merito e tuttavia non valorizzati sul piano argomentativo.

8.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in merito alle norme sulla prova per presunzioni e, in specie, al dettato dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. 9.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta, infine, di due gruppi di motivi di doglianza.

9.1. Un primo gruppo di motivi - dedotto per violazione di legge e vizio di motivazione - riguarda la sussistenza del reato associativo di cui al capo A, l'elemento oggettivo e soggettivo del medesimo reato, la consapevolezza dell'imputato di avere assunto un vincolo associativo e la partecipazione del medesimo al reato de quo.

Richiamando gli argomenti spesi dalla Corte in ordine ai predetti elementi, il ricorrente denuncia l'assertività della sentenza nell'attribuire valenza probatoria alla complessità dell'operazione di ingestione degli ovuli, nel basarsi su mere congetture in ordine alla ritenuta partecipazione dell'Onyeayarann alla socíetas sceleris, nonché al ruolo che egli vi avrebbe ricoperto, a fronte di un unico trasporto di 84 ovuli da lui effettuato il 24 luglio 2009 e senza un percorso argomentativo adeguatamente rigoroso circa la riconducibilità dell'unico episodio all'appartenenza al sodalizio.

La motivazione della sentenza accomuna sotto il medesimo asserto di colpevolezza tutti i corrieri ingoiatori, senza alcuna motivazione specifica circa la loro partecipazione all'associazione: in specie, quanto all'Onyeayarann, non vi é un percorso argomentativo che illustri la sua posizione di compartecipe sul piano dell'agevolazione del sodalizio, nonché sotto il profilo dell'elemento psicologico.

In più, il ricorrente denuncia la mancata risposta della Corte di merito ai plurimi motivi di doglianza rassegnati con l'atto di appello a proposito della posizione di affilato a lui attribuita.

Oltretutto l'Onyeayaram non ha contatti telefonici, né rapporti anche solo di conoscenza, con gli altri appartenenti all'associazione, e neppure venne fornito di un telefono cellulare da parte dell'organizzazione criminosa, diversamente da quanto accertato per gli altri corrieri.

A chiusura del motivo in esame il ricorrente richiama alcuni arresti giurisprudenziali in tema di congruità e logicità della motivazione e di condizioni per la c:onfigurabilità di un sodalizio criminoso e per l'accertamento della consapevole adesione da parte del singolo appartenente, traendone la conclusione che dei principi ivi enunciati la sentenza impugnata non ha fatto buon governo.

9.2. Con il secondo motivo di doglianza il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo ai reati scopo di cui al capo B e all'attribuzione degli stessi in capo all'Onyeayaram.

Non sono stati in alcun modo esplicitati gli elementi probatori a sostegno dell'affermazione della sua penale responsabilità in relazione ai detti reati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Si premette che, nel loro insieme, le sentenze di primo e di secondo grado si integrano vicendevolmente e si saldano in uni unicum argomentativo, trattandosi di "doppia conforme" (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), per quanto concerne la ricostruzione e la valutazione delle prove sia in ordine al reato associativo, sia con riguardo ai reati scopo di cui al capo B.

1.1. Si premette inoltre che non é consentita, in sede di legittimità, la valutazione alternativa del materiale probatorio (e, in specie, degli esiti delle intercettazioni telefoniche in atti), trattandosi di questione di fatto demandata pertanto ai giudici di merito.

Si richiamano in proposito, in primo luogo, i principi costantemente affermati al riguardo dalla giurisprudenza anche apicale di legittimità (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; si vedano anche in terminis Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, e Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

1.2. Si premette ulteriormente che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (fra le tante vds.

Sez.

U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389).

1.3. Infine vale la pena premettere che, sotto il profilo della ricostruzione del sodalizio criminoso di cui al capo A, gli elementi che hanno condotto il Tribunale prima, la Corte di merito poi ad accertarne l'esistenza appaiono numerosi e convergenti (e vengono, in particolare, analiticamente descritti alle pagine 76 - 80 della sentenza di primo grado), deponendo per un articolato e necessariamente esteso sistema di approvvigionamento, di supporto logistico, di preparazione e di distribuzione di ingenti quantità di cocaina, acquistate sul mercato brasiliano e predisposte in Nigeria per il successivo smercio in Italia, successivamente convogliate mediante l'utilizzo di corrieri, i quali - elemento, questo, chiaramente deponente per la consapevolezza degli stessi di far parte di un'organizzazione criminosa - venivano all'uopo opportunamente "preparati" all'interno di apposite strutture alberghiere nigeriane e ricevevano specifiche direttive per l'esecuzione di operazioni di trasporto, talvolta di diverse decine di ovuli.

Ampio e conducente risulta, pertanto, il supporto logico-argonnentativo sia alla configurabilità del sodalizio criminoso nei suoi elementi costitutivi (non solo il numero delle persone, ma anche l'organigramma in cui la compagine é articolata, la distribuzione dei compiti, la disponibilità di ingenti mezzi e strutture in luoghi diversi, nonché di rilevanti risorse finanziarie: cfr. ex multis Sez. 6, Sentenza n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796), sia alla configurabilità dell'elemento oggettivo dell'agevolazione da parte dei singoli affiliati e di quello soggettivo circa la consapevole appartenenza degli stessi all'associazione (Sez. 6, Sentenza n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645).

Tanto premesso, può procedersi all'esame dei singoli ricorsi.

2. Iniziando dalle doglianze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], fra loro molto simili nelle argomentazioni e nell'oggetto delle doglianze, si tratta di ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati e, in larga parte, proposti per motivi non consentiti in quanto volti a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, a fronte del percorso motivazionale delle due sentenze di merito.

2.1. L'Uzoma e la Nriagu, che fanno parte del cosiddetto "gruppo di Perugia", collaborano attivamente nel gestire i rapporti con gli spacciatori del gruppo perugino e nella riscossione dei relativi proventi: l'imponente compendio probatorio a loro carico, sintetizzato nella sentenza impugnata, é assai più ampiamente descritto, quanto all'Uzoma, alle pagine da 40 a 47, e, quanto alla Nriagu, alle pagine da 53 a 55 della sentenza di primo grado.

Emerge, dalla lettura del materiale raccolto a loro carico, la loro piena intraneità nel sodalizio e la loro piena consapevolezza di farne parte.

2.2. Quanto all' Onyeagwara (del c.d.

"gruppo di Padova": v. pag. 35 sentenza impugnata), l'identificazione dello stesso come "Chidi" (o "Testa grande") é riferita al fatto che egli, in occasione di un controllo su un volo Lufthansa in arrivo a Venezia il 14 settembre 2009, veniva trovato in possesso di un'utenza intercettata con RIT 835/09, dalla quale il sunnominato "Chidi" prende accordi con soggetti interessati all'acquisto di stupefacenti, ed é peraltro lo stesso individuo che intrattiene contatti con altri membri del sodalizio e con corrieri con i quali prende appuntamenti (v. pp. 63 - 65 sentenza di primo grado).

Risultano perciò manifestamente infondate e non consentite in sede di legittimità le doglianze del ricorrente in ordine all'assenza di certezze univoche circa l'identità fra il "Chidi" - soggetto sicuramente coinvolto nel traffico oggetto dell'imputazione - e l'Onyeagwara perquisito all'aeroporto di Venezia (al suo arrivo da Lagos) e trovato in possesso dell'utenza 327/5576700 intercettata da cui transitavano le conversazioni del "Chidi" con gli altri personaggi implicati in operazioni di trasporto di cocaina (il Tribunale osserva che il "Chidi" era anche soprannominato "testa grossa", caratteristica che lo accomunerebbe ancora di più all' Onyeagwara alla luce dell'immagine fotografica di quest'ultimo inserita in atti).

2.3. Quanto alla postulata derubricazione dei reati scopo nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, la sentenza impugnata, nel disattendere tale prospettazione, opera un corretto richiamo alla giurisprudenza di legittimità, atteso che, pur nell'ambito di una valutazione complessiva delle emergenze probatorie, ben può attribuirsi un valore decisivo a taluni specifici aspetti reputati decisivi nel senso della qualificabilità o della non qualificabilità del fatto secondo la lex mitior: si ricorda in proposito che anche la recente giurisprudenza a Sezioni Unite (Sez.

U, Sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Murolo), pur richiamando la necessità di una valutazione complessiva e contestuale dei presupposti per l'applicabilità del quinto comma dell'art. 73, d.P.R. 309/1990, ha chiarito che «all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, é poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite» (con evidente riferimento alle precedenti pronunzie Sez.

U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911, e Sez.

U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216668, secondo cui l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione - mezzi, modalità, circostanze dell'azione -, con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri).

3. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] é inammissibile, perché manifestamente infondato e per certi versi generico.

Richiamate le considerazioni che precedono a proposito del percorso argonnentativo circa la configurabilità del sodalizio e la prova dell'appartenenza allo stesso anche dei corrieri "ingoiatori", l'unico motivo di doglianza si scontra con l'evidenza degli elementi probatori posti a base della ricostruzione accusatoria, perfettamente in linea con la giurisprudenza di legittimità in tema di elementi costitutivi dell'associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico. [OSCURATO:PERSONA] é uno dei corrieri E? partecipa a due trasporti di cocaina, rapportandosi con altri associati e recandosi a Padova secondo le indicazioni convenute, secondo le modalità ampiamente descritte alle pagine da 45 a 48 della sentenza impugnata.

4. Del pari i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], Eje:si [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] risultano inammissibili, perché generici, manifestamente infondati e meramente ripropositivi delle doglianze rassegnate in appello e puntualmente disattese dalla sentenza impugnata (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

Tra l'altro le doglianze si risolvono in un mero richiamo ai principi generali enunciati dalla giurisprudenza in ordine agli elementi oggettivo e soggettivo dei reati associativi, non confrontandosi in alcun modo con le risultanze probatorie illustrate al riguardo nelle due sentenze di merito sia in ordine alla generalità del contesto associativo, sia in ordine alle posizioni dei ricorrenti all'interno dello stesso.

Oltretutto, é appena il caso di osservare che nel ricorso si trascura il fatto che ad [OSCURATO:PERSONA] neppure é contestato il reato associativo, come peraltro già osservato dalla Corte d'appello, che proprio in relazione a tale elemento ha qualificato il suo ricorso inammissibile.

5. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non é consentito in questa sede, essendo sostanzialmente volto a sottoporre alla Corte di legittimità elementi rivalutativi delle prove acquisite, operazione demandata ai giudici di merito.

Ciò a fronte del percorso argomentativo della sentenza impugnata ",pp. 32 - 34) che fornisce argomenti chiari, logici e coerenti, come tali non sindacabili in questa sede, circa la prova dell'appartenenza dell'[OSCURATO:PERSONA] al sodalizio cli cui al capo A. Il secondo motivo é affatto aspecifico e peraltro neppure esso proponibile, atteso che, in tema di ricorso per cassazione, é inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

6. Infine, anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] é inammissibile.A proposito delle lagnanze riferite alla contestazione associativa, si richiamano qui gli elementi, evidenziati nella sentenza impugnata con riguardo alla generalità dei corrieri ma certamente validi anche per la posizione del ricorrente, in base ai quali la posizione dei corrieri "ingoiatori" era necessariamente organica al sodalizio criminoso e deponeva, altresì, per la loro sicura consapevolezza di farne parte.

L'unico episodio che lo vide protagonista (nel quale egli veniva arrestato e trovato nella flagrante detenzione all'interno dell'addome di ben 84 ovuli pieni di cocaina) va collocato nell'insieme degli elementi probatori esaminati nella sentenza impugnata e deponenti per la non episodicità del trasporto in esame (le preoccupazioni per "Longinus" manifestate da "Ken", che si identifica nel grossista di cocaina [OSCURATO:PERSONA]; le richieste di notizie rivolte da quest'ultimo a [OSCURATO:PERSONA], a sua volta coinvolto nel traffico e che viaggiava sullo stesso volo dell'Onyeayaram; nonché il riferimento al contatto telefonico del ricorrente con la moglie di "Ken" a seguito dell'arresto) e compone un quadro di sicura sostanza probatoria sulla base della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non é incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si é consapevolmente servito per commettere il fatto (Sez. 1, Sentenza n. 43850 del 03/07/2013, Durand e altri, Rv. 257800: fattispecie relativa al coinvolgimento in un unico episodio di programmato trasporto di un apprezzabile quantitativo di droga).

Quanto al secondo gruppo di motivi, riferiti all'addebito ci: cui al capo B, ne risulta palese la genericità, a fronte della condotta criminosa dell'Onyeayaram accertata in occasione dell'arresto a Fiunnicino, ma considerando altresì quanto pure dedotto dalla Corte di merito in ordine alla sicura non episodicità del trasporto in allora eseguito.

7. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stim

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 'P il"lTiratOnelMenhigele, [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' dei ricorsi. UC:tatl=hZ2115M E' presente per l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PERUGIA, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], il sostituto processuale avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, come da giusta nomina ex art. 102 cpp depositata in udienza, che chiede l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di AREZZO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che dopo aver esposto i motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PERUGIA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che illustrando il punto principale dei motivi di ricorso e riportandosi ai restanti, chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Perugia, in data 28 maggio 2021, ha parzialmente riformato - per quanto qui d'interesse - la sentenza con la quale, il Tribunale perugino, il 16 luglio 2019, aveva condannato alle pene ritenute di giustizia, fra gli altri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili tutti (tranne l'[OSCURATO:PERSONA]) del delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo A, contestato come commesso dall'aprile 2009 al febbraio 2010) ed inoltre (tranne l'[OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA]) del concorso nel delitto continuato di acquisto, importazione, trasporto, raffinazione e vendita di ingenti quantitativi di cocaina (capo E., contestato come commesso tra l'aprile e il dicembre 2009). 1.1. Più in particolare, per quanto concerne i sunnominati imputati, la Corte perugina ha riqualificato la posizione di [OSCURATO:PERSONA] in quella di semplice partecipe all'associazione; ha concesso ad (:)nyeayarann [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche prevalenti, riducendo la pena applicata in primo grado; ed ha confermato, quanto agli altri suindicati imputati, la sentenza di primo grado, qualificando tra l'altro come inammissibile l'appello di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. L'imputazione formulata a carico dei sunnominati soggetti - e di altri, tutti di origine nigeriana - riguarda una serie di condotte criminose poste in essere in forma associativa, nell'ambito di un sodalizio in cui, tra i soggetti in posizione apicale, vi era [OSCURATO:PERSONA] (la posizione di [OSCURATO:PERSONA], come si é visto, é stata derubricata in quella di mero partecipe), e che era dedito ad operazioni di approvvigionamento di grandi quantità di cocaina, presso fornitori prevalentemente sudamericani, che venivano poi trasportati in Nigeria, ove venivano predisposti alberghi ove i corrieri venivano avviati all'ingestione degli ovuli contenenti la sostanza stupefacente, e di qui in Italia, attraverso sistematici viaggi attraverso il volo AZ 845 Lagos - Roma, utilizzando i predetti corrieri che trasportavano gli ovuli riempiti di cocaina, in rilevanti quantità che venivano dapprima evacuate in un apposito appartamento di Padova, indi distribuite ai referenti in territorio italiano e da costoro cedute agli spacciatori per la vendita al minuto: il tutto con un'articolata organizzazione logistica e finanziaria. 1.3. La Corte di merito, dopo avere descritto il funzionamento dell'organizzazione predetta - ricostruito attraverso un'ampia attività captativa e investigativa, che portava all'arresto di alcuni compartecipi e al sequestro di quantitativi di stupefacente - ha analizzato le singole posizioni degli imputati, disattendendone in larga parte le doglianze. Giova peraltro precisare che nella pronunzia d'appello ha trovato piena conferma l'impianto argomentativo della sentenza di primo grado, che nel riassumere le acquisizioni probatorie e nel ricostruire i fatti si affidava alle deposizioni dei testi operanti, in primo luogo, del sost. Comm. Bigini (vds. pagine da 12 a 22 della sentenza di primo grado), al dato costituito dalle individuazioni dei corrieri arrestati in flagranza (pp. 22 - 23 della sentenza di primo grado) e alle intercettazioni telefoniche (elencate alle pagine 23 e 24 della sentenza di primo grado). 2. Avverso la prefata sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del delitto associativo e alla qualità di promotore del sodalizio criminoso attribuita all'Igwe: le interc:ettazioni raccolte, l'arresto di alcuni corrieri e la brevità dell'arco temporale di commissione dei reati non consentono, secondo l'esponente, di ravvisare elementi decisivi in ordine all'a ffectio soci etatis. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, ipotesi non presa in considerazione pur a fronte del fatto che si versa essenzialmente in ipotesi di "droga parlata' e manca un dato ponderale relativo allo stupefacente: l'Igwe, peraltro, non é stato mai sottoposto a perquisizioni personali. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta a sua volta di due motivi. 4.1. Con il primo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova dell'affectio societatis e al ruolo della ricorrente, coinvolta in un numero limitato di episodi e che peraltro ben potrebbe trovarsi in una condizione di connivenza non punibile, quale convivente dell'[OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, richiamando anche in questo caso l'assenza di elementi circa il dato ponderale dello stupefacente, specie in relazione al ruolo dell'imputata.5. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi. 5.1. Con il primo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova della fattispecie associativa e alla partecipazione del ricorrente al sodalizio, sulla sola base di intercettazioni e della ritenuta identificazione del ricorrente nel Chidi di cui alla RIT n. 835/09. 5.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sempre in relazione alla mancata determinazione del dato ponderale dello stupefacente e alla qualificabilità della condotta di piccolo spaccio secondo la fattispecie di lieve entità. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si articola in un singolo motivo, formulato per violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta insussistenza del delitto di cui al capo A, che era stata contestata dall'odierno ricorrente con i motivi d'appello in quanto argomentata sulla sola base di intercettazioni telefoniche e in assenza degli indicatori tipici delle fattispecie associative; in proposito tuttavia la Corte di merito ha fornito solo generica risposta, non individualizzata sulla posizione del ricorrente. Anche sotto il profilo dei reati - fine ascritti all'imputato al capo B, ricostruiti in relazione ai singoli viaggi che l'Esekhaigbe avrebbe effettuato per trasportare cocaina, vengono denunciati profili di illogicità nella ricostruzione dei fatti e nell'attribuzione al ricorrente di alcune conversazioni. 7. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], proposti con unico atto, constano di un unico motivo, nel quale si denunciano promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato associativo contestato al capo A, basato essenzialmente su intercettazioni: richiamando gli elementi costitutivi del delitto associativo come indicati dalla giurisprudenza, i ricorrenti denunciano la carenza di elementi circa la stabilità del vincolo associativo e dei rapporti dei ricorrenti con gli altri presunti associati, nonché in ordine alla volontà di adesione al programma crinninoso del presunto sodalizio. 8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi. 8.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione al motivo d'appello che il ricorrente aveva proposto in relazione al reato associativo di cui al capo A, attribuito all'[OSCURATO:PERSONA] in relazione a un singolo episodio di trasporto da Perugia a Padova di un terzo, Ugbor, che trasportava su di sé lo stupefacente, riguardo al quale il ruolo dell'odierno ricorrente é stato valutato in modo affatto eccessivo, con particolare riguardo alla fiducia che l'Uzoma avrebbe riposto nell'[OSCURATO:PERSONA] (tant'é che lo stupefacente era stato consegnato a Ugbor) e del resto l'odierno ricorrente non poteva avere accesso allo stupefacente, custodito da Ugbor sulla sua persona. La telefonata a Uzoma, con cui [OSCURATO:PERSONA] lo invitava a stare attento ai rischi che correva dalla polizia, ben potrebbe essere una semplice preoccupazione per un amico. Vengono poi indicati alcuni elementi favorevoli alla posizione del ricorrente, emersi in primo grado, richiamati in fatto dalla Corte di merito e tuttavia non valorizzati sul piano argomentativo. 8.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in merito alle norme sulla prova per presunzioni e, in specie, al dettato dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. 9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta, infine, di due gruppi di motivi di doglianza. 9.1. Un primo gruppo di motivi - dedotto per violazione di legge e vizio di motivazione - riguarda la sussistenza del reato associativo di cui al capo A, l'elemento oggettivo e soggettivo del medesimo reato, la consapevolezza dell'imputato di avere assunto un vincolo associativo e la partecipazione del medesimo al reato de quo. Richiamando gli argomenti spesi dalla Corte in ordine ai predetti elementi, il ricorrente denuncia l'assertività della sentenza nell'attribuire valenza probatoria alla complessità dell'operazione di ingestione degli ovuli, nel basarsi su mere congetture in ordine alla ritenuta partecipazione dell'Onyeayarann alla socíetas sceleris, nonché al ruolo che egli vi avrebbe ricoperto, a fronte di un unico trasporto di 84 ovuli da lui effettuato il 24 luglio 2009 e senza un percorso argomentativo adeguatamente rigoroso circa la riconducibilità dell'unico episodio all'appartenenza al sodalizio. La motivazione della sentenza accomuna sotto il medesimo asserto di colpevolezza tutti i corrieri ingoiatori, senza alcuna motivazione specifica circa la loro partecipazione all'associazione: in specie, quanto all'Onyeayarann, non vi é un percorso argomentativo che illustri la sua posizione di compartecipe sul piano dell'agevolazione del sodalizio, nonché sotto il profilo dell'elemento psicologico. In più, il ricorrente denuncia la mancata risposta della Corte di merito ai plurimi motivi di doglianza rassegnati con l'atto di appello a proposito della posizione di affilato a lui attribuita. Oltretutto l'Onyeayaram non ha contatti telefonici, né rapporti anche solo di conoscenza, con gli altri appartenenti all'associazione, e neppure venne fornito di un telefono cellulare da parte dell'organizzazione criminosa, diversamente da quanto accertato per gli altri corrieri. A chiusura del motivo in esame il ricorrente richiama alcuni arresti giurisprudenziali in tema di congruità e logicità della motivazione e di condizioni per la c:onfigurabilità di un sodalizio criminoso e per l'accertamento della consapevole adesione da parte del singolo appartenente, traendone la conclusione che dei principi ivi enunciati la sentenza impugnata non ha fatto buon governo. 9.2. Con il secondo motivo di doglianza il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo ai reati scopo di cui al capo B e all'attribuzione degli stessi in capo all'Onyeayaram. Non sono stati in alcun modo esplicitati gli elementi probatori a sostegno dell'affermazione della sua penale responsabilità in relazione ai detti reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si premette che, nel loro insieme, le sentenze di primo e di secondo grado si integrano vicendevolmente e si saldano in uni unicum argomentativo, trattandosi di "doppia conforme" (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), per quanto concerne la ricostruzione e la valutazione delle prove sia in ordine al reato associativo, sia con riguardo ai reati scopo di cui al capo B. 1.1. Si premette inoltre che non é consentita, in sede di legittimità, la valutazione alternativa del materiale probatorio (e, in specie, degli esiti delle intercettazioni telefoniche in atti), trattandosi di questione di fatto demandata pertanto ai giudici di merito. Si richiamano in proposito, in primo luogo, i principi costantemente affermati al riguardo dalla giurisprudenza anche apicale di legittimità (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; si vedano anche in terminis Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, e Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 1.2. Si premette ulteriormente che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (fra le tante vds. Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389). 1.3. Infine vale la pena premettere che, sotto il profilo della ricostruzione del sodalizio criminoso di cui al capo A, gli elementi che hanno condotto il Tribunale prima, la Corte di merito poi ad accertarne l'esistenza appaiono numerosi e convergenti (e vengono, in particolare, analiticamente descritti alle pagine 76 - 80 della sentenza di primo grado), deponendo per un articolato e necessariamente esteso sistema di approvvigionamento, di supporto logistico, di preparazione e di distribuzione di ingenti quantità di cocaina, acquistate sul mercato brasiliano e predisposte in Nigeria per il successivo smercio in Italia, successivamente convogliate mediante l'utilizzo di corrieri, i quali - elemento, questo, chiaramente deponente per la consapevolezza degli stessi di far parte di un'organizzazione criminosa - venivano all'uopo opportunamente "preparati" all'interno di apposite strutture alberghiere nigeriane e ricevevano specifiche direttive per l'esecuzione di operazioni di trasporto, talvolta di diverse decine di ovuli. Ampio e conducente risulta, pertanto, il supporto logico-argonnentativo sia alla configurabilità del sodalizio criminoso nei suoi elementi costitutivi (non solo il numero delle persone, ma anche l'organigramma in cui la compagine é articolata, la distribuzione dei compiti, la disponibilità di ingenti mezzi e strutture in luoghi diversi, nonché di rilevanti risorse finanziarie: cfr. ex multis Sez. 6, Sentenza n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796), sia alla configurabilità dell'elemento oggettivo dell'agevolazione da parte dei singoli affiliati e di quello soggettivo circa la consapevole appartenenza degli stessi all'associazione (Sez. 6, Sentenza n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645). Tanto premesso, può procedersi all'esame dei singoli ricorsi. 2. Iniziando dalle doglianze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], fra loro molto simili nelle argomentazioni e nell'oggetto delle doglianze, si tratta di ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati e, in larga parte, proposti per motivi non consentiti in quanto volti a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, a fronte del percorso motivazionale delle due sentenze di merito. 2.1. L'Uzoma e la Nriagu, che fanno parte del cosiddetto "gruppo di Perugia", collaborano attivamente nel gestire i rapporti con gli spacciatori del gruppo perugino e nella riscossione dei relativi proventi: l'imponente compendio probatorio a loro carico, sintetizzato nella sentenza impugnata, é assai più ampiamente descritto, quanto all'Uzoma, alle pagine da 40 a 47, e, quanto alla Nriagu, alle pagine da 53 a 55 della sentenza di primo grado. Emerge, dalla lettura del materiale raccolto a loro carico, la loro piena intraneità nel sodalizio e la loro piena consapevolezza di farne parte. 2.2. Quanto all' Onyeagwara (del c.d. "gruppo di Padova": v. pag. 35 sentenza impugnata), l'identificazione dello stesso come "Chidi" (o "Testa grande") é riferita al fatto che egli, in occasione di un controllo su un volo Lufthansa in arrivo a Venezia il 14 settembre 2009, veniva trovato in possesso di un'utenza intercettata con RIT 835/09, dalla quale il sunnominato "Chidi" prende accordi con soggetti interessati all'acquisto di stupefacenti, ed é peraltro lo stesso individuo che intrattiene contatti con altri membri del sodalizio e con corrieri con i quali prende appuntamenti (v. pp. 63 - 65 sentenza di primo grado). Risultano perciò manifestamente infondate e non consentite in sede di legittimità le doglianze del ricorrente in ordine all'assenza di certezze univoche circa l'identità fra il "Chidi" - soggetto sicuramente coinvolto nel traffico oggetto dell'imputazione - e l'Onyeagwara perquisito all'aeroporto di Venezia (al suo arrivo da Lagos) e trovato in possesso dell'utenza 327/5576700 intercettata da cui transitavano le conversazioni del "Chidi" con gli altri personaggi implicati in operazioni di trasporto di cocaina (il Tribunale osserva che il "Chidi" era anche soprannominato "testa grossa", caratteristica che lo accomunerebbe ancora di più all' Onyeagwara alla luce dell'immagine fotografica di quest'ultimo inserita in atti). 2.3. Quanto alla postulata derubricazione dei reati scopo nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, la sentenza impugnata, nel disattendere tale prospettazione, opera un corretto richiamo alla giurisprudenza di legittimità, atteso che, pur nell'ambito di una valutazione complessiva delle emergenze probatorie, ben può attribuirsi un valore decisivo a taluni specifici aspetti reputati decisivi nel senso della qualificabilità o della non qualificabilità del fatto secondo la lex mitior: si ricorda in proposito che anche la recente giurisprudenza a Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Murolo), pur richiamando la necessità di una valutazione complessiva e contestuale dei presupposti per l'applicabilità del quinto comma dell'art. 73, d.P.R. 309/1990, ha chiarito che «all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, é poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite» (con evidente riferimento alle precedenti pronunzie Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911, e Sez. U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216668, secondo cui l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione - mezzi, modalità, circostanze dell'azione -, con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri). 3. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] é inammissibile, perché manifestamente infondato e per certi versi generico. Richiamate le considerazioni che precedono a proposito del percorso argonnentativo circa la configurabilità del sodalizio e la prova dell'appartenenza allo stesso anche dei corrieri "ingoiatori", l'unico motivo di doglianza si scontra con l'evidenza degli elementi probatori posti a base della ricostruzione accusatoria, perfettamente in linea con la giurisprudenza di legittimità in tema di elementi costitutivi dell'associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico. [OSCURATO:PERSONA] é uno dei corrieri E? partecipa a due trasporti di cocaina, rapportandosi con altri associati e recandosi a Padova secondo le indicazioni convenute, secondo le modalità ampiamente descritte alle pagine da 45 a 48 della sentenza impugnata. 4. Del pari i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], Eje:si [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] risultano inammissibili, perché generici, manifestamente infondati e meramente ripropositivi delle doglianze rassegnate in appello e puntualmente disattese dalla sentenza impugnata (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Tra l'altro le doglianze si risolvono in un mero richiamo ai principi generali enunciati dalla giurisprudenza in ordine agli elementi oggettivo e soggettivo dei reati associativi, non confrontandosi in alcun modo con le risultanze probatorie illustrate al riguardo nelle due sentenze di merito sia in ordine alla generalità del contesto associativo, sia in ordine alle posizioni dei ricorrenti all'interno dello stesso. Oltretutto, é appena il caso di osservare che nel ricorso si trascura il fatto che ad [OSCURATO:PERSONA] neppure é contestato il reato associativo, come peraltro già osservato dalla Corte d'appello, che proprio in relazione a tale elemento ha qualificato il suo ricorso inammissibile. 5. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non é consentito in questa sede, essendo sostanzialmente volto a sottoporre alla Corte di legittimità elementi rivalutativi delle prove acquisite, operazione demandata ai giudici di merito. Ciò a fronte del percorso argomentativo della sentenza impugnata ",pp. 32 - 34) che fornisce argomenti chiari, logici e coerenti, come tali non sindacabili in questa sede, circa la prova dell'appartenenza dell'[OSCURATO:PERSONA] al sodalizio cli cui al capo A. Il secondo motivo é affatto aspecifico e peraltro neppure esso proponibile, atteso che, in tema di ricorso per cassazione, é inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). 6. Infine, anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] é inammissibile.A proposito delle lagnanze riferite alla contestazione associativa, si richiamano qui gli elementi, evidenziati nella sentenza impugnata con riguardo alla generalità dei corrieri ma certamente validi anche per la posizione del ricorrente, in base ai quali la posizione dei corrieri "ingoiatori" era necessariamente organica al sodalizio criminoso e deponeva, altresì, per la loro sicura consapevolezza di farne parte. L'unico episodio che lo vide protagonista (nel quale egli veniva arrestato e trovato nella flagrante detenzione all'interno dell'addome di ben 84 ovuli pieni di cocaina) va collocato nell'insieme degli elementi probatori esaminati nella sentenza impugnata e deponenti per la non episodicità del trasporto in esame (le preoccupazioni per "Longinus" manifestate da "Ken", che si identifica nel grossista di cocaina [OSCURATO:PERSONA]; le richieste di notizie rivolte da quest'ultimo a [OSCURATO:PERSONA], a sua volta coinvolto nel traffico e che viaggiava sullo stesso volo dell'Onyeayaram; nonché il riferimento al contatto telefonico del ricorrente con la moglie di "Ken" a seguito dell'arresto) e compone un quadro di sicura sostanza probatoria sulla base della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non é incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si é consapevolmente servito per commettere il fatto (Sez. 1, Sentenza n. 43850 del 03/07/2013, Durand e altri, Rv. 257800: fattispecie relativa al coinvolgimento in un unico episodio di programmato trasporto di un apprezzabile quantitativo di droga). Quanto al secondo gruppo di motivi, riferiti all'addebito ci: cui al capo B, ne risulta palese la genericità, a fronte della condotta criminosa dell'Onyeayaram accertata in occasione dell'arresto a Fiunnicino, ma considerando altresì quanto pure dedotto dalla Corte di merito in ordine alla sicura non episodicità del trasporto in allora eseguito. 7. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stim
Sentenza Cassazione n. 34596/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris