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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1990

ECLI:EU:C:1990:456
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61989J0100 - IT Avis juridique important | 61989J0100 SENTENZA DELLA CORTE DEL 12 DICEMBRE 1990. - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] (POLYNESIE) - FRANCIA. - DIRITTO DI SOGGIORNO E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E TERRITORI D'OLTREMARE - ARTICOLO 177 - COMPETENZA DELLA CORTE. - [OSCURATO:PERSONA] C-100/89 E C-101/89. raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-04647 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++

1. Questioni pregiudiziali - Rinvio alla Corte - Giurisdizione nazionale ai sensi dell' art. 177 del Trattato - Organo giurisdizionale di un paese o territorio d' oltremare (Trattato CEE, art. 177)

2. Associazione dei paesi e territori d' oltremare - Diritto d' ingresso e di soggiorno in un paese o territorio d' oltremare dei cittadini degli altri Stati membri garantito senza discriminazioni - Applicazione limitata alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi (Decisione del Consiglio 86/283, art. 176)

3. Associazione dei paesi e territori d' oltremare - Esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte dei cittadini degli altri Stati membri - Divieto di discriminazione - Efficacia diretta - Presupposti (Decisione del Consiglio 86/283, art. 176)

[OSCURATO:PERSONA]

1. Un organo giurisdizionale di un paese o territorio d' oltremare associato alla Comunità può, in quanto giurisdizione nazionale di uno Stato membro, fare uso del rinvio pregiudiziale disciplinato dall' art. 177 del Trattato.

2. Il regime vigente in materia di stabilimento e di prestazione di servizi nei paesi e territori d' oltremare, ivi compreso il diritto di ingresso e di soggiorno che ne è il presupposto, va applicato, ai sensi dell' art. 176 della decisione 86/283, in modo non discriminatorio unicamente ai cittadini di Stati membri che svolgono o intendano realmente svolgere un' attività lavorativa autonoma, alle stesse condizioni applicate ai cittadini dello Stato membro da cui dipende il paese o territorio d' oltremare interessato, fatta salva la reciprocità di cui al citato art. 176.

Esso non concerne invece l' ingresso o il soggiorno in questi paesi o territori di altri cittadini degli Stati membri che non svolgono o non intendono svolgere un' attività lavorativa autonoma.

3. Il divieto di discriminazione sancito dall' art. 176 della decisione 86/283 può essere invocato, dinanzi alle autorità competenti di un paese o di un territorio d' oltremare, da un cittadino di uno Stato membro diverso da quello con cui tale paese o territorio intrattiene relazioni particolari, al fine di ivi stabilirsi o effettuare prestazioni di servizi, qualora l' interessato risponda alle condizioni poste per i cittadini nazionali non stabiliti in tale paese o territorio e risulti che lo Stato membro di cui è cittadino garantisce un trattamento identico ai soggetti originari del paese o del territorio di cui trattasi. [OSCURATO:PERSONA] procedimenti riuniti C-100/89 e C-101/89, aventi ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal [OSCURATO:PERSONA] administratif di [OSCURATO:PERSONA] (territorio della Polinesia francese) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

[OSCURATO:PERSONA]

e Stato francese, domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 176 della decisione del Consiglio 30 giugno 1986, 86/283/CEE, relativa all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla Comunità economica europea (GU L 175, pag. 1), tenuto conto degli artt. 132, n. 5, e 135 del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori G.F.

Mancini, presidente di sezione, facente funzione di presidente, T.F. [OSCURATO:PERSONA], J.C.

Moitinho de Almeida, G.C. [OSCURATO:PERSONA] e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, [OSCURATO:PERSONA], C.N.

Kakouris, R. Joliet, F.A.

Schockweiler, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici, avvocato generale: J. Mischo cancelliere: D. Louterman, amministratore principale viste le osservazioni presentate: - per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal sig.

J.E.

Collins in qualità di agente, - per il governo della Repubblica francese, dal sig.

R. de Gouttes, vicedirettore dell' ufficio legale del ministero degli Affari esteri, in qualità d' agente, assistito dal sig.

C. Chavance, incaricato dell' amministrazione centrale, in qualità d' agente supplente, - per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg.

H.P.

Hartvig e E. [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal sig. [OSCURATO:PERSONA], in qualità d' agente, del governo della Repubblica francese, rappresentato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], vicedirettore dell' ufficio legale del ministero degli Affari esteri, e della Commissione, rappresentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], all' udienza del 14 marzo 1990, sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 17 maggio 1990, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con due ordinanze 21 marzo 1989, pervenute alla Corte il 29 dello stesso mese, il [OSCURATO:PERSONA] administratif di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, ha sottoposto una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione dell' art. 176 della decisione del Consiglio 30 giugno 1986, 86/283/CEE relativa all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla Comunità economica europea (GU L 175, pag. 1), tenuto conto degli artt. 132, n. 5, e 135 del Trattato CEE. 2 La questione, identica in ambedue i procedimenti, è sorta nell' ambito di due controversie aventi ad oggetto due provvedimenti con cui l' alto commissario della Repubblica francese in Polinesia non concedeva il permesso di soggiorno al sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino tedesco, e decretava l' espulsione del sig. [OSCURATO:PERSONA], con passaporto svizzero, ma cittadino italiano. 3 Il primo provvedimento, che riguarda il sig. [OSCURATO:PERSONA], si fonda sulle norme del diritto francese per cui "un visto turistico non potrà essere mutato in loco in permesso di soggiorno"; il secondo provvedimento deriva dalla situazione irregolare del sig. [OSCURATO:PERSONA], in relazione al decreto francese 27 aprile 1939, in quanto era rimasto sul territorio della Polinesia francese dopo la scadenza del visto turistico di cui aveva usufruito, non possedeva biglietto di ritorno per il rimpatrio e svolgeva un' attività lavorativa retribuita. 4 Gli interessati proponevano ricorso d' annullamento dei provvedimenti dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] administratif di [OSCURATO:PERSONA], adducendo che erano stati emanati trasgredendo le disposizioni dell' art. 176 della citata decisione del Consiglio.

Ritenendo che le controversie presentassero difficoltà interpretative di diritto comunitario, il [OSCURATO:PERSONA] administratif di [OSCURATO:PERSONA] ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: "Se il campo di applicazione delle citate disposizioni della decisione del Consiglio delle Comunità europee 30 giugno 1986, si estenda, con riguardo segnatamente agli artt. 132, n. 5, e 135 del Trattato 25 marzo 1957, istitutivo della Comunità economica europea, ai provvedimenti di qualsiasi natura, adottati dalle autorità dello Stato, le sole competenti in materia di ingresso e di soggiorno nel territorio della Polinesia francese degli stranieri cittadini di Stati membri della Comunità economica europea e, in caso affermativo, se la natura, l' economia e la lettera delle disposizioni de quibus possano produrre effetti diretti sui rapporti tra i destinatari ed i terzi". 5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate dinanzi alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza.

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sulla competenza della Corte 6 Il governo del [OSCURATO:PERSONA] deduce l' incompetenza della Corte, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] administratif di [OSCURATO:PERSONA] non è una giurisdizione "di uno degli Stati membri" ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE. 7 Inoltre, a parere del governo britannico, la quarta parte del Trattato CEE costituisce lex specialis che si applica ai paesi e territori d' oltremare, con esclusione delle altre disposizioni del Trattato, in particolare dell' art. 177.

Detta interpretazione emerge sia dagli artt. 131-136 bis del Trattato, sia dalla distinzione tra dipartimenti d' oltremare e paesi e territori d' oltremare di cui ai nn. 2 e 3 dell' art. 227. 8 A questo proposito basta osservare, in primis, che è pacifico che il [OSCURATO:PERSONA] administratif di [OSCURATO:PERSONA] è giurisdizione francese. 9 Occorre poi rilevare che la quarta parte del Trattato CEE, in particolare l' art. 136, dà mandato alle istituzioni della Comunità, ed in particolare al Consiglio, di emanare, in base ai principi del Trattato, disposizioni relative ai paesi e territori d' oltremare e che la decisione del Consiglio 86/283 rientra tra queste disposizioni. 10 Si deve pertanto dichiarare che la Corte è competente a risolvere, in via pregiudiziale, la questione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] administratif di [OSCURATO:PERSONA].

Sulla questione sollevata dal giudice a quo 11 La questione si divide in due parti volte ad accertare, rispettivamente, se qualsiasi decisione adottata dalle autorità nazionali competenti in materia di ingresso e di soggiorno, in un paese o territorio d' oltremare, di cittadini di Stati membri della Comunità rientri nell' ambito delle disposizioni dell' art. 176 della decisione del Consiglio 86/283 e, in caso affermativo, se la natura, l' economia e la lettera delle disposizioni di cui è causa rendano quest' ultima direttamente efficaci.

Sul campo di applicazione dell' art. 176 12 Per quanto riguarda la prima parte della questione, occorre ricordare il dettato dell' art. 176 della decisione: "Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazioni di servizi, le autorità competenti dei paesi e territori riservano un trattamento non discriminatorio ai cittadini ed alle società degli Stati membri.

Tuttavia, se per una determinata attività uno Stato membro non può assicurare un trattamento dello stesso tipo ai cittadini o alle società della Repubblica francese, del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] o del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ed Irlanda del Nord, stabiliti in un paese o territorio, nonché alle società soggette alle legislazioni del paese o territorio in questione ed in esso stabilite, l' autorità competente di questo paese o territorio non è tenuta ad accordare tale trattamento". 13 Quanto ai lavoratori subordinati, emerge dall' art. 135 del Trattato che la libera circolazione dei lavoratori dei paesi o territori d' oltremare negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori d' oltremare avrebbe dovuto essere disciplinata da convenzioni.

Poiché non è stata conclusa nessuna convenzione in questo campo, i cittadini degli Stati membri non possono avvalersi del diritto comunitario per esigere il diritto di ingresso e di soggiorno in un paese o territorio d' oltremare per trovarvi lavoro e svolgere un' attività lavorativa subordinata. 14 É palese che l' art. 176 della decisione 86/283 riguarda il diritto di ingresso e di soggiorno solo in quanto detto diritto sia connesso al diritto di stabilimento e di prestazione di servizi e che non concerne il diritto di ingresso e di soggiorno in generale.

La questione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] va interpretata alla luce di questa precisazione. 15 Non v' è dubbio che l' esercizio del diritto di stabilimento e di prestazione di servizi nei paesi e territori d' oltremare comporta necessariamente il diritto di ingresso e di soggiorno. 16 Il diritto di stabilimento e di prestazione di servizi è disciplinato, in conformità alle disposizioni particolari, adottate ai sensi dell' art. 136 del Trattato CEE, dall' art. 176 della decisione 86/283 per cui le autorità competenti dei paesi o territori d' oltremare riservano un trattamento non discriminatorio ai cittadini e alle società degli Stati membri, a condizione di reciprocità. 17 Pertanto, allorché in un paese o territorio d' oltremare di uno Stato membro l' accesso a talune attività lavorative dei cittadini di questo Stato membro, non originari del paese o territorio d' oltremare, è soggetto a talune restrizioni, come il previo rilascio dell' autorizzazione di stabilimento, dette restrizioni vanno applicate altresì ai cittadini degli altri Stati membri. 18 Occorre peraltro rilevare che la direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all' interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi (GU L 172, pag. 14), non si applica ai paesi o territori d' oltremare soggetti al regime particolare di cui alla decisione 86/283. 19 Di conseguenza, il regime vigente in materia di stabilimento e di prestazione di servizi nei paesi e territori d' oltremare, ivi compreso il diritto di ingresso e di soggiorno che ne è il presupposto necessario, va applicato in modo non discriminatorio unicamente ai cittadini di Stati membri che svolgono o intendano realmente svolgere un' attività lavorativa autonoma, alle stesse condizioni applicate ai cittadini dello Stato membro da cui dipende il paese o territorio d' oltremare interessato, fatta salva la reciprocità di cui al citato art. 176.

Al contrario esso non concerne l' ingresso o il soggiorno in questi paesi o territori di altri cittadini degli Stati membri che non svolgono o non intendono svolgere un' attività lavorativa autonoma. 20 Occorre pertanto risolvere la prima parte della questione sollevata dal giudice nazionale nel senso che il campo d' applicazione dell' art. 176 della decisione del Consiglio 30 giugno 1986, relativa all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla Comunità economica europea, non si estende ai provvedimenti emanati dalle autorità degli Stati membri competenti in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di altri Stati membri in un territorio d' oltremare, salvo il caso in cui riguardino i cittadini di altri Stati membri che si avvalgono o cercano di avvalersi del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi in tali territori.

Sulla questione dell' efficacia diretta 21 La seconda questione concerne l' efficacia diretta dell' art. 176 della decisione, nell' interpretazione or ora enucleata. 22 I governi francese e britannico nonché la Commissione hanno concluso per la mancanza d' efficacia diretta della decisione 86/283 che non soddisfa, a loro parere, i criteri indicati dalla giurisprudenza in ordine agli scopi, alla natura, all' economia e al dettato delle disposizioni di cui è causa. 23 A parere del [OSCURATO:PERSONA], emerge dalla sentenza 5 febbraio 1963, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (causa 26/62, Racc. pag. 1) che l' efficacia immediata del diritto comunitario deriva dallo scopo del Trattato volto a garantire l' integrazione economica in un mercato comune; ora, la quarta parte del Trattato non sarebbe volta ad istituire un mercato comune e neppure a contribuirvi, bensì a tutelare gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori onde favorirne lo sviluppo. 24 L' argomento non può essere accolto.

Oltre alla sentenza citata dal governo britannico, la Corte si è occupata più volte di questioni relative all' eventuale efficacia immediata di talune convenzioni della Comunità con paesi terzi.

Peraltro, per costante giurispurdenza, le disposizioni di una decisione del Consiglio hanno efficacia immediata nei rapporti tra gli Stati membri ed i singoli, in quanto esse producono, nei confronti di questi ultimi diritti che i giudici nazionali hanno il dovere di tutelare allorché dette disposizioni impongono agli Stati membri un obbligo assoluto e sufficientemente chiaro e preciso (v. sentenza 6 ottobre 1970, Grad, punto 9 della motivazione, causa 9/70, Raccc. pag. 825, e, a proposito di decisioni adottate in base ad un accordo di associazione, sentenza 20 settembre 1990, Sevince, C-192/89, Racc. pag. 3461). 25 Il governo francese e la Commissione hanno sostenuto in proposito che l' art. 176 della decisione fa sorgere unicamente un obbligo condizionato di risultato, in quanto munito di clausola di reciprocità.

A parere della Commissione, questa disposizione lascia, di conseguenza, ad ogni Stato membro il compito di stabilire, per ciascuna attività considerata, se sia o non sia in grado di garantire il trattamento non discriminatorio prescritto. 26 Occorre ricordare che una disposizione è incondizionata allorché non lascia agli Stati membri alcun margine discrezionale. 27 Emerge dal dettato dell' art. 176 della decisione che, soddisfatte le condizioni di reciprocità, questa disposizione obbliga senza riserva le autorità competenti a trattare in modo non discriminatorio i cittadini di altri Stati membri in materia di stabilimento e di prestazioni di servizi e non lascia agli Stati membri alcun margine discrezionale.

Spetta alle autorità competenti e, se del caso, al giudice nazionale adito stabilire se la condizione di reciprocità sia soddisfatta. 28 Occorre pertanto risolvere la seconda parte della questione sollevata dal giudice nazionale nel senso che il divieto di discriminazione sancito dall' art. 176 della decisione del Consiglio 86/283/CEE può essere invocato, dinanzi alle autorità competenti di un paese o di un territorio, da un cittadino di uno Stato membro diverso da quello con cui tale paese o territorio intrattiene relazioni particolari, al fine di ivi stabilirsi o effettuare prestazioni di servizi, qualora l' interessato risponda alle condizioni poste per i cittadini nazionali non stabiliti in tale paese o territorio e risulti che lo Stato membro di cui è cittadino garantisce un trattamento identico ai soggetti originari del paese o del territorio di cui trattasi.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 29 Le spese sostenute dal governo francese, dal governo britannico e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale a cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal [OSCURATO:PERSONA] administratif di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 21 marzo 1989, dichiara: Il campo d' applicazione dell' art. 176 della decisione del Consiglio 30 giugno 1986, relativa all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla Comunità economica europea, non si estende ai provvedimenti delle competenti autorità degli Stati membri in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di altri Stati membri in un territorio d' oltremare, salvo il caso in cui riguardino i cittadini di altri Stati membri che si avvalgono o cercano di avvalersi del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi in tali territori.

Il divieto di discriminazione sancito dall' art. 176 della decisione del Consiglio 86/283/CEE può essere invocato, dinanzi alle autorità competenti di un paese o di un territorio, da un cittadino di uno Stato membro diverso da quello con cui tale paese o territorio intrattiene relazioni particolari, al fine di ivi stabilirsi o effettuare prestazioni di servizi, qualora l' interessato risponda alle condizioni poste per i cittadini nazionali non stabiliti in tale paese o territorio e risulti che lo Stato membro di cui è cittadino garantisce un trattamento identico ai soggetti originari del paese o del territorio di cui trattasi.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61989J0100 - IT Avis juridique important | 61989J0100 SENTENZA DELLA CORTE DEL 12 DICEMBRE 1990. - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] (POLYNESIE) - FRANCIA. - DIRITTO DI SOGGIORNO E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E TERRITORI D'OLTREMARE - ARTICOLO 177 - COMPETENZA DELLA CORTE. - [OSCURATO:PERSONA] C-100/89 E C-101/89. raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-04647 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ 1. Questioni pregiudiziali - Rinvio alla Corte - Giurisdizione nazionale ai sensi dell' art. 177 del Trattato - Organo giurisdizionale di un paese o territorio d' oltremare (Trattato CEE, art. 177) 2. Associazione dei paesi e territori d' oltremare - Diritto d' ingresso e di soggiorno in un paese o territorio d' oltremare dei cittadini degli altri Stati membri garantito senza discriminazioni - Applicazione limitata alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi (Decisione del Consiglio 86/283, art. 176) 3. Associazione dei paesi e territori d' oltremare - Esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte dei cittadini degli altri Stati membri - Divieto di discriminazione - Efficacia diretta - Presupposti (Decisione del Consiglio 86/283, art. 176) [OSCURATO:PERSONA] 1. Un organo giurisdizionale di un paese o territorio d' oltremare associato alla Comunità può, in quanto giurisdizione nazionale di uno Stato membro, fare uso del rinvio pregiudiziale disciplinato dall' art. 177 del Trattato. 2. Il regime vigente in materia di stabilimento e di prestazione di servizi nei paesi e territori d' oltremare, ivi compreso il diritto di ingresso e di soggiorno che ne è il presupposto, va applicato, ai sensi dell' art. 176 della decisione 86/283, in modo non discriminatorio unicamente ai cittadini di Stati membri che svolgono o intendano realmente svolgere un' attività lavorativa autonoma, alle stesse condizioni applicate ai cittadini dello Stato membro da cui dipende il paese o territorio d' oltremare interessato, fatta salva la reciprocità di cui al citato art. 176. Esso non concerne invece l' ingresso o il soggiorno in questi paesi o territori di altri cittadini degli Stati membri che non svolgono o non intendono svolgere un' attività lavorativa autonoma. 3. Il divieto di discriminazione sancito dall' art. 176 della decisione 86/283 può essere invocato, dinanzi alle autorità competenti di un paese o di un territorio d' oltremare, da un cittadino di uno Stato membro diverso da quello con cui tale paese o territorio intrattiene relazioni particolari, al fine di ivi stabilirsi o effettuare prestazioni di servizi, qualora l' interessato risponda alle condizioni poste per i cittadini nazionali non stabiliti in tale paese o territorio e risulti che lo Stato membro di cui è cittadino garantisce un trattamento identico ai soggetti originari del paese o del territorio di cui trattasi. [OSCURATO:PERSONA] procedimenti riuniti C-100/89 e C-101/89, aventi ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal [OSCURATO:PERSONA] administratif di [OSCURATO:PERSONA] (territorio della Polinesia francese) nella causa dinanzi ad esso pendente tra [OSCURATO:PERSONA] e Stato francese, domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 176 della decisione del Consiglio 30 giugno 1986, 86/283/CEE, relativa all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla Comunità economica europea (GU L 175, pag. 1), tenuto conto degli artt. 132, n. 5, e 135 del Trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, facente funzione di presidente, T.F. [OSCURATO:PERSONA], J.C. Moitinho de Almeida, G.C. [OSCURATO:PERSONA] e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, [OSCURATO:PERSONA], C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici, avvocato generale: J. Mischo cancelliere: D. Louterman, amministratore principale viste le osservazioni presentate: - per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal sig. J.E. Collins in qualità di agente, - per il governo della Repubblica francese, dal sig. R. de Gouttes, vicedirettore dell' ufficio legale del ministero degli Affari esteri, in qualità d' agente, assistito dal sig. C. Chavance, incaricato dell' amministrazione centrale, in qualità d' agente supplente, - per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. H.P. Hartvig e E. [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal sig. [OSCURATO:PERSONA], in qualità d' agente, del governo della Repubblica francese, rappresentato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], vicedirettore dell' ufficio legale del ministero degli Affari esteri, e della Commissione, rappresentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], all' udienza del 14 marzo 1990, sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 17 maggio 1990, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con due ordinanze 21 marzo 1989, pervenute alla Corte il 29 dello stesso mese, il [OSCURATO:PERSONA] administratif di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, ha sottoposto una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione dell' art. 176 della decisione del Consiglio 30 giugno 1986, 86/283/CEE relativa all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla Comunità economica europea (GU L 175, pag. 1), tenuto conto degli artt. 132, n. 5, e 135 del Trattato CEE. 2 La questione, identica in ambedue i procedimenti, è sorta nell' ambito di due controversie aventi ad oggetto due provvedimenti con cui l' alto commissario della Repubblica francese in Polinesia non concedeva il permesso di soggiorno al sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino tedesco, e decretava l' espulsione del sig. [OSCURATO:PERSONA], con passaporto svizzero, ma cittadino italiano. 3 Il primo provvedimento, che riguarda il sig. [OSCURATO:PERSONA], si fonda sulle norme del diritto francese per cui "un visto turistico non potrà essere mutato in loco in permesso di soggiorno"; il secondo provvedimento deriva dalla situazione irregolare del sig. [OSCURATO:PERSONA], in relazione al decreto francese 27 aprile 1939, in quanto era rimasto sul territorio della Polinesia francese dopo la scadenza del visto turistico di cui aveva usufruito, non possedeva biglietto di ritorno per il rimpatrio e svolgeva un' attività lavorativa retribuita. 4 Gli interessati proponevano ricorso d' annullamento dei provvedimenti dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] administratif di [OSCURATO:PERSONA], adducendo che erano stati emanati trasgredendo le disposizioni dell' art. 176 della citata decisione del Consiglio. Ritenendo che le controversie presentassero difficoltà interpretative di diritto comunitario, il [OSCURATO:PERSONA] administratif di [OSCURATO:PERSONA] ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: "Se il campo di applicazione delle citate disposizioni della decisione del Consiglio delle Comunità europee 30 giugno 1986, si estenda, con riguardo segnatamente agli artt. 132, n. 5, e 135 del Trattato 25 marzo 1957, istitutivo della Comunità economica europea, ai provvedimenti di qualsiasi natura, adottati dalle autorità dello Stato, le sole competenti in materia di ingresso e di soggiorno nel territorio della Polinesia francese degli stranieri cittadini di Stati membri della Comunità economica europea e, in caso affermativo, se la natura, l' economia e la lettera delle disposizioni de quibus possano produrre effetti diretti sui rapporti tra i destinatari ed i terzi". 5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate dinanzi alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. Sulla competenza della Corte 6 Il governo del [OSCURATO:PERSONA] deduce l' incompetenza della Corte, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] administratif di [OSCURATO:PERSONA] non è una giurisdizione "di uno degli Stati membri" ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE. 7 Inoltre, a parere del governo britannico, la quarta parte del Trattato CEE costituisce lex specialis che si applica ai paesi e territori d' oltremare, con esclusione delle altre disposizioni del Trattato, in particolare dell' art. 177. Detta interpretazione emerge sia dagli artt. 131-136 bis del Trattato, sia dalla distinzione tra dipartimenti d' oltremare e paesi e territori d' oltremare di cui ai nn. 2 e 3 dell' art. 227. 8 A questo proposito basta osservare, in primis, che è pacifico che il [OSCURATO:PERSONA] administratif di [OSCURATO:PERSONA] è giurisdizione francese. 9 Occorre poi rilevare che la quarta parte del Trattato CEE, in particolare l' art. 136, dà mandato alle istituzioni della Comunità, ed in particolare al Consiglio, di emanare, in base ai principi del Trattato, disposizioni relative ai paesi e territori d' oltremare e che la decisione del Consiglio 86/283 rientra tra queste disposizioni. 10 Si deve pertanto dichiarare che la Corte è competente a risolvere, in via pregiudiziale, la questione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] administratif di [OSCURATO:PERSONA]. Sulla questione sollevata dal giudice a quo 11 La questione si divide in due parti volte ad accertare, rispettivamente, se qualsiasi decisione adottata dalle autorità nazionali competenti in materia di ingresso e di soggiorno, in un paese o territorio d' oltremare, di cittadini di Stati membri della Comunità rientri nell' ambito delle disposizioni dell' art. 176 della decisione del Consiglio 86/283 e, in caso affermativo, se la natura, l' economia e la lettera delle disposizioni di cui è causa rendano quest' ultima direttamente efficaci. Sul campo di applicazione dell' art. 176 12 Per quanto riguarda la prima parte della questione, occorre ricordare il dettato dell' art. 176 della decisione: "Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazioni di servizi, le autorità competenti dei paesi e territori riservano un trattamento non discriminatorio ai cittadini ed alle società degli Stati membri. Tuttavia, se per una determinata attività uno Stato membro non può assicurare un trattamento dello stesso tipo ai cittadini o alle società della Repubblica francese, del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] o del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ed Irlanda del Nord, stabiliti in un paese o territorio, nonché alle società soggette alle legislazioni del paese o territorio in questione ed in esso stabilite, l' autorità competente di questo paese o territorio non è tenuta ad accordare tale trattamento". 13 Quanto ai lavoratori subordinati, emerge dall' art. 135 del Trattato che la libera circolazione dei lavoratori dei paesi o territori d' oltremare negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori d' oltremare avrebbe dovuto essere disciplinata da convenzioni. Poiché non è stata conclusa nessuna convenzione in questo campo, i cittadini degli Stati membri non possono avvalersi del diritto comunitario per esigere il diritto di ingresso e di soggiorno in un paese o territorio d' oltremare per trovarvi lavoro e svolgere un' attività lavorativa subordinata. 14 É palese che l' art. 176 della decisione 86/283 riguarda il diritto di ingresso e di soggiorno solo in quanto detto diritto sia connesso al diritto di stabilimento e di prestazione di servizi e che non concerne il diritto di ingresso e di soggiorno in generale. La questione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] va interpretata alla luce di questa precisazione. 15 Non v' è dubbio che l' esercizio del diritto di stabilimento e di prestazione di servizi nei paesi e territori d' oltremare comporta necessariamente il diritto di ingresso e di soggiorno. 16 Il diritto di stabilimento e di prestazione di servizi è disciplinato, in conformità alle disposizioni particolari, adottate ai sensi dell' art. 136 del Trattato CEE, dall' art. 176 della decisione 86/283 per cui le autorità competenti dei paesi o territori d' oltremare riservano un trattamento non discriminatorio ai cittadini e alle società degli Stati membri, a condizione di reciprocità. 17 Pertanto, allorché in un paese o territorio d' oltremare di uno Stato membro l' accesso a talune attività lavorative dei cittadini di questo Stato membro, non originari del paese o territorio d' oltremare, è soggetto a talune restrizioni, come il previo rilascio dell' autorizzazione di stabilimento, dette restrizioni vanno applicate altresì ai cittadini degli altri Stati membri. 18 Occorre peraltro rilevare che la direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all' interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi (GU L 172, pag. 14), non si applica ai paesi o territori d' oltremare soggetti al regime particolare di cui alla decisione 86/283. 19 Di conseguenza, il regime vigente in materia di stabilimento e di prestazione di servizi nei paesi e territori d' oltremare, ivi compreso il diritto di ingresso e di soggiorno che ne è il presupposto necessario, va applicato in modo non discriminatorio unicamente ai cittadini di Stati membri che svolgono o intendano realmente svolgere un' attività lavorativa autonoma, alle stesse condizioni applicate ai cittadini dello Stato membro da cui dipende il paese o territorio d' oltremare interessato, fatta salva la reciprocità di cui al citato art. 176. Al contrario esso non concerne l' ingresso o il soggiorno in questi paesi o territori di altri cittadini degli Stati membri che non svolgono o non intendono svolgere un' attività lavorativa autonoma. 20 Occorre pertanto risolvere la prima parte della questione sollevata dal giudice nazionale nel senso che il campo d' applicazione dell' art. 176 della decisione del Consiglio 30 giugno 1986, relativa all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla Comunità economica europea, non si estende ai provvedimenti emanati dalle autorità degli Stati membri competenti in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di altri Stati membri in un territorio d' oltremare, salvo il caso in cui riguardino i cittadini di altri Stati membri che si avvalgono o cercano di avvalersi del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi in tali territori. Sulla questione dell' efficacia diretta 21 La seconda questione concerne l' efficacia diretta dell' art. 176 della decisione, nell' interpretazione or ora enucleata. 22 I governi francese e britannico nonché la Commissione hanno concluso per la mancanza d' efficacia diretta della decisione 86/283 che non soddisfa, a loro parere, i criteri indicati dalla giurisprudenza in ordine agli scopi, alla natura, all' economia e al dettato delle disposizioni di cui è causa. 23 A parere del [OSCURATO:PERSONA], emerge dalla sentenza 5 febbraio 1963, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (causa 26/62, Racc. pag. 1) che l' efficacia immediata del diritto comunitario deriva dallo scopo del Trattato volto a garantire l' integrazione economica in un mercato comune; ora, la quarta parte del Trattato non sarebbe volta ad istituire un mercato comune e neppure a contribuirvi, bensì a tutelare gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori onde favorirne lo sviluppo. 24 L' argomento non può essere accolto. Oltre alla sentenza citata dal governo britannico, la Corte si è occupata più volte di questioni relative all' eventuale efficacia immediata di talune convenzioni della Comunità con paesi terzi. Peraltro, per costante giurispurdenza, le disposizioni di una decisione del Consiglio hanno efficacia immediata nei rapporti tra gli Stati membri ed i singoli, in quanto esse producono, nei confronti di questi ultimi diritti che i giudici nazionali hanno il dovere di tutelare allorché dette disposizioni impongono agli Stati membri un obbligo assoluto e sufficientemente chiaro e preciso (v. sentenza 6 ottobre 1970, Grad, punto 9 della motivazione, causa 9/70, Raccc. pag. 825, e, a proposito di decisioni adottate in base ad un accordo di associazione, sentenza 20 settembre 1990, Sevince, C-192/89, Racc. pag. 3461). 25 Il governo francese e la Commissione hanno sostenuto in proposito che l' art. 176 della decisione fa sorgere unicamente un obbligo condizionato di risultato, in quanto munito di clausola di reciprocità. A parere della Commissione, questa disposizione lascia, di conseguenza, ad ogni Stato membro il compito di stabilire, per ciascuna attività considerata, se sia o non sia in grado di garantire il trattamento non discriminatorio prescritto. 26 Occorre ricordare che una disposizione è incondizionata allorché non lascia agli Stati membri alcun margine discrezionale. 27 Emerge dal dettato dell' art. 176 della decisione che, soddisfatte le condizioni di reciprocità, questa disposizione obbliga senza riserva le autorità competenti a trattare in modo non discriminatorio i cittadini di altri Stati membri in materia di stabilimento e di prestazioni di servizi e non lascia agli Stati membri alcun margine discrezionale. Spetta alle autorità competenti e, se del caso, al giudice nazionale adito stabilire se la condizione di reciprocità sia soddisfatta. 28 Occorre pertanto risolvere la seconda parte della questione sollevata dal giudice nazionale nel senso che il divieto di discriminazione sancito dall' art. 176 della decisione del Consiglio 86/283/CEE può essere invocato, dinanzi alle autorità competenti di un paese o di un territorio, da un cittadino di uno Stato membro diverso da quello con cui tale paese o territorio intrattiene relazioni particolari, al fine di ivi stabilirsi o effettuare prestazioni di servizi, qualora l' interessato risponda alle condizioni poste per i cittadini nazionali non stabiliti in tale paese o territorio e risulti che lo Stato membro di cui è cittadino garantisce un trattamento identico ai soggetti originari del paese o del territorio di cui trattasi. Decisione relativa alle spese Sulle spese 29 Le spese sostenute dal governo francese, dal governo britannico e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale a cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal [OSCURATO:PERSONA] administratif di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 21 marzo 1989, dichiara: Il campo d' applicazione dell' art. 176 della decisione del Consiglio 30 giugno 1986, relativa all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla Comunità economica europea, non si estende ai provvedimenti delle competenti autorità degli Stati membri in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di altri Stati membri in un territorio d' oltremare, salvo il caso in cui riguardino i cittadini di altri Stati membri che si avvalgono o cercano di avvalersi del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi in tali territori. Il divieto di discriminazione sancito dall' art. 176 della decisione del Consiglio 86/283/CEE può essere invocato, dinanzi alle autorità competenti di un paese o di un territorio, da un cittadino di uno Stato membro diverso da quello con cui tale paese o territorio intrattiene relazioni particolari, al fine di ivi stabilirsi o effettuare prestazioni di servizi, qualora l' interessato risponda alle condizioni poste per i cittadini nazionali non stabiliti in tale paese o territorio e risulti che lo Stato membro di cui è cittadino garantisce un trattamento identico ai soggetti originari del paese o del territorio di cui trattasi.
Sentenza Corte di giustizia UE/1990 — Fons Iuris — Fons Iuris