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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2006

ECLI:EU:C:2006:621
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 28 settembre 2006 – Commissione / Lussemburgo

([OSCURATO:PERSONA]353/05)

«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato — Direttiva 2003/54/CE — Mancata trasposizione entro il termine prescritto»

1. Atti delle istituzioni — Direttive — Esecuzione da parte degli Stati membri (Art. 249, terzo comma, CE) (v. punto 8)

2. Ricorso per inadempimento — Esame sul merito da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione esistente alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 9) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE – Dichiarazioni riguardanti lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti (GU L 176, pag. 37) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva. [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 28 settembre 2006 – Commissione / Lussemburgo ([OSCURATO:PERSONA]353/05) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato — Direttiva 2003/54/CE — Mancata trasposizione entro il termine prescritto» 1. Atti delle istituzioni — Direttive — Esecuzione da parte degli Stati membri (Art. 249, terzo comma, CE) (v. punto 8) 2. Ricorso per inadempimento — Esame sul merito da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione esistente alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 9) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE – Dichiarazioni riguardanti lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti (GU L 176, pag. 37) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva. [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.
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