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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12585/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ...,, ---„,,_ ''.•„„ '-„, RG 33821/2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato, con recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale; Considerato, in primo luogo, che il ricorso deve ritenersi personale in quanto non è indicato che sia stato redatto da un difensore per conto dell'imputato; quanto all'annotazione manoscritta posta a seguito della sua sottoscrizione in calce al ricorso, non se ne comprende la paternità e, comunque, il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 ); considerato, peraltro, che l'unico motivo di ricorso — con cui il ricorrente lamenta l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. — è del tutto generico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ...,, ---„,,_ ''.•„„ '-„, RG 33821/2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato, con recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale; Considerato, in primo luogo, che il ricorso deve ritenersi personale in quanto non è indicato che sia stato redatto da un difensore per conto dell'imputato; quanto all'annotazione manoscritta posta a seguito della sua sottoscrizione in calce al ricorso, non se ne comprende la paternità e, comunque, il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 ); considerato, peraltro, che l'unico motivo di ricorso — con cui il ricorrente lamenta l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. — è del tutto generico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio
Sentenza Cassazione n. 12585/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris