CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 marzo 1999
Cassazione n. 00208/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/03/1999 avverso l'ordinanza del 06/05/2021 del TRIB. LIBERTA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi kinammissibilità ed, in subordine, il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza, emessa il 6 maggio 2021, il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 30 marzo 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina per il reato di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico di cui al capo 19). 2. Il Tribunale distrettuale ha evidenziato come le risultanze valorizzate al fine di ricostruire l'esistenza, la composizione e l'operatività dell'associazione facciano parte di un più complesso compendio indiziario che si colloca nell'ambito del procedimento denominato [OSCURATO:PERSONA] che ha consentito il disvelamento di alcune associazioni mafiose e di un'associazione dedita al narcotraffico, oltre a numerosi reati fine. Le indagini sono state avviate in seguito alla scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] (posto al vertice del sodalizio insieme a [OSCURATO:PERSONA]) in data 14 maggio 2017 ed hanno permesso di accertare l'esistenza dell'associazione e della partecipazione alla stessa del Naji, per come confermata dal sequestro, a carico dell'indagato, di circa 4 kg di sostanza stupefacente in data 29 giugno 2018. 2.1. Il Tribunale ha svolto un'analitica disamina del compendio intercettivo grazie al quale è stato possibile individuare il centro operativo del gruppo (il bar della sorella del [OSCURATO:PERSONA]), l'esistenza di stabili canali di approvvigionamento, una suddivisione di ruoli, l'individuazione di linee comuni sui prezzi da praticare, un sistema di riscossione dei crediti facenti capo ai vertici del gruppo che prevedeva il ricorso a soggetti appositamente delegati. Valorizzate anche alcune dichiarazioni rese dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] che ha ammesso gli addebiti mossigli ed ha fatto riferimento, pur cercando di minimizzare l'apporto fornito al sodalizio, all'esistenza di un gruppo con a capo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Del materiale approvvigionamento si occupava, fra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] unitamente a [OSCURATO:PERSONA], secondo la supervisione di [OSCURATO:PERSONA]. A tale attività era solito prendere parte anche il ricorrente che, in occasione di alcuni incontri funzionali alle esigenze del gruppo, aveva sostituito il Marra. 2.2. Il Tribunale ha ricostruito le numerose occasioni in cui sono avvenuti gli incontri tra i diversi sodali ed i viaggi in Calabria per l'approvvigionamento della sostanza stupefacente. Ad alcuni di tali viaggi aveva preso parte l'indagato, tratto in arresto anche il 7 marzo 2018 perché in possesso di sostanza stupefacente, mentre il 5 aprile I 2018 era stato controllato mentre era in compagnia del Paone a Messina e deteneva una piccola quantità di eroina che, plausibilmente, costituiva un provino. 2.3. Quanto specificamente al ruolo rivestito dall'indagato nel gruppo, il Tribunale ha evidenziato la non episodicità della presenza del Naji al momento dell'arresto del giugno 2018; presenza che denotava l'esistenza di un rapporto stabile e consolidato con altri sodali. Tanto sarebbe attestato anche dalla partecipazione dello stesso Naji ad una trattativa per l'acquisto di sostanza stupefacente con il ruolo specifico di saggiare la qualità della merce, nonché dal rinvenimento, in altra, ulteriore, circostanza del marzo 2018 di sostanza stupefacente. Esaurita la trattazione del profilo relativo alla gravità indiziaria, il Tribunale, in punto di esigenze cautelari ha valorizzato la circostanza che il ricorrente sia gravato da precedenti specifici, la natura plurisoggettiva del reato, la presenza nell'associazione di soggetti dalla significativa caratura criminale con il conseguente concreto pericolo di recidiva. In relazione all'adeguatezza della misura della custodia in carcere, ha rilevato come l'intervenuta condanna per il reato di evasione sia indicativa della incapacità di rispettare le prescrizioni di una misura di carattere fiduciario. 3. Avverso la predetta ordinanza, il Naji ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando due motivi di impugnazione. 3.1. Con il primo ha dedotto violazione di legge ed illogicità della motivazione riguardo all'art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale avrebbe omesso di affrontare il tema (sollevato con la richiesta di riesame) della esclusività del rapporto con il Paone e non con altri associati diversi da costui. Nella prospettiva difensiva il Naji avrebbe partecipato episodicamente a qualche fatto unitamente al Paone, senza alcuna consapevolezza e volontà di prendere parte al sodalizio ed alla realizzazione dei reati - fine. 3.2. Il secondo motivo riguarda il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di sussistenza della gravità indiziaria per la mancata valutazione della partecipazione del ricorrente a soli singoli episodi. Inoltre, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la condizione di detenzione per un titolo definitivo potrebbe, in astratto, escludere l'esistenza delle esigenze cautelari qualora non ricorrano le condizioni per accedere a misure alternative.4. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ed, in subordine, il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'ordinanza viene censurata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen. attraverso argomentazioni che tendono ad evidenziarne la carenza motivazionale e l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale anche in punto di elementi valorizzati al fine di ritenere la sussistenza della gravità indiziaria del reato di partecipazione all'associazione dedita al n a rcotraffico . 2.1. Quanto al primo profilo, si osserva che risale a Sez. U, n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l'insegnamento secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie». L'arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità che, da ultimo lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 e Sez. 1, n. 30416 del 25/09/2020, in motivazione. Peraltro, occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213 e molte altre conformi precedenti). 2.2. Nel caso di specie, il Tribunale ha ampiamente descritto gli elementi indiziari dai quali desumere la dimostrazione dell'esistenza di un sodalizio dedito al narcotraffico (aspetto della motivazione non attinto da alcuna censura) indicando, nella seconda parte del provvedimento, gli elementi dai quali desumere la partecipazione del Naji all'associazione. Il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito è consistito nella valorizzazione di pregnanti ragioni puntualmente esposte. A tale proposito assumono particolare rilievo le diverse circostanze in cui l'indagato è stato trovato nella disponibilità della sostanza stupefacente e la sua partecipazione alle trasferte in Calabria per la verifica della merce e l'approvvigionamento. [OSCURATO:PERSONA] ha preso parte a tali trasferte unitamente ad altri coindagati e la circostanza è stata adeguatamente valorizzata dal Tribunale in chiave dimostrativa della non occasionalità della condotta dell'indagato e del suo stabile inserimento nel contesto associativo, con il ruolo di fornitore e corriere. La stabilità del rapporto con alcuni dei soggetti ritenuti partecipi del sodalizio (segnatamente [OSCURATO:PERSONA], a sua volta in continuo contatto con il fornitore [OSCURATO:PERSONA]) è stata ritenuta indicativa dell'adesione del ricorrente all'associazione dedita al narcotraffico. 3. La motivazione, per come sin qui riassunta, appare manifestamente esente dalle censure, versate in punto di motivazione, mosse dalla difesa del Naji che pretende di smentire la portata indiziaria degli elementi valorizzati attraverso una lettura alternativa del complessivo compendio istruttorio. Al ragionamento svolto dal Tribunale se ne contrappone uno diverso fondato su una diversa interpretazione dei singoli elementi fattuali che in questa sede non è consentita. In particolare, la condotta di adesione all'associazione, piuttosto che di mera partecipazione a singoli episodi delittuosi, è stata correttamente affermata tenendo conto dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso» (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure, Rv. 275550, conforme Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv. 273008). Il ruolo nell'ambito de sodalizio è stato ricavato dal fatto che, non solo il Naji ha posto in essere la condotta di trasporto della sostanza, ma ha partecipato anche a quella di approvvigionamento per come accertato dal controllo del 5 aprile 2018, quando, ancora una volta insieme al Paone, sono stati rinvenuti 9 grammi di marijuana nella disponibilità del Naji. Il controllo è stato eseguito a Messina mentre i due facevano ritorno dalla Calabria. 4. Con il secondo motivo la difesa ha contestato il provvedimento del Tribunale messinese in punto di motivazione circa la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari sia in ragione della omessa considerazione della partecipazione del Naji a sinoli episodi in concorso e non anche della partecipazione all'associazione, sia in considerazione della condizione di detenzione a titolo definitivo dell'indagato. Condizione che dovrebbe escludere, in assenza delle condizioni per accedere alle misure alternative, la configurabilità delle esigenze cautelari. Entrambi gli assunti sono manifestamente infondati. Quanto al primo, è sufficiente richiamare le argomentazioni esposte con riferimento al primo motivo con le quali è stata motivata la correttezza del ragionamento del Tribunale in ordine ai gravi indizi di sussistenza della condotta di partecipazione all'associazione. In relazione al secondo profilo, si osserva che lo stesso è manifestamente infondato tenuto conto del prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale va assicurata continuità secondo cui «lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale (nella specie in virtù di una condanna ostativa per delitto ostativo di prima fascia) non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelar', atteso che nel vigente sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà» (Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, dep. 2020, Bastone, Rv. 278498 ove si rinviene un'ampia rassegna degli arresti precedenti sul tema di interesse). In senso conforme Sez. 5, Sentenza n. 28750 del 10/04/2017, Perskura, Rv. 270535 e numerose altre precedenti e successive anche non massimate. Per altri versi si rileva anche l'aspecificità della censura in quanto non è dato comprendere quale sia stato il profilo relativo al titolo in esecuzione a carico dell'indagato che sarebbe stato trascurato nella valutazione del Tribunale distrettuale. In particolare, non risulta riprodotta la specifica censura formulata in sede di merito e precisato su quale ragione poggi la tesi della ostatività del titolo detentivo rispetto alla fruizione di benefici penitenziari.Il motivo di ricorso, infatti, si sostanzia nella semplice riproduzione della massima tratta da Sez. 6, n. 45944 del 29/10/2015, Kamal, Rv. 265070 non condivisa dal più recente orientamento della giurisprudenza sopra richiamato. Peraltro, il Tribunale ha ampiamente motivato sul pericolo di reiterazione con argomentazioni logiche fondate sulla natura del reato per il quale si procede e dei collegamenti tra il ricorrente e soggetti gravitanti in ambiti delinquenziali del contesto cittadino messinese. Si tratta di profilo che non può essere neutralizzato attraverso il solo riferimento alla condizione di detenzione a titolo definitivo dell'indagato. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. Va, infine, disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle