CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 09272/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03YROCU) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di rideterminazione della pena inflitta per reato di cui all'art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309/1990, in relazione a sostanza stupefacente cocaina; ritenuto che l'unico motivo è manifestamente infondato in quanto la pena, inflitta con sentenza divenuta irrevocabile in data 29.11.2010, era stata commisurata sulla base di parametro legaleribchiarato incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, identico a quello, anteriore alla novella del 2006, di cui la menzionata sentenza della Corte costituzionale aveva determinato la reviviscenza • c 4 (11n41-avVicneD ad)) 1:41i4se La; Wlit; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]ABIWAi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi, 1 8 2