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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27523/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché le doglianze mosse dal ricorrente sono meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (il primo motivo sulla nullità per indeterminatezza del capo di imputazione), si risolvono in una ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie, che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (il secondo motivo sulla prova per la responsabilità del fatto), difettano del requisito della specificità dei motivi di impugnazione perché non si confrontano con gli argomenti spesi nella sentenza impugnata (il terzo motivo sulle attenuanti generiche) o sono del tutto inconferenti con il contenuto della pronuncia impugnata (il quarto motivo sulla recidiva, che in realtà risulta esser stata disapplicata dal giudice del merito); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché le doglianze mosse dal ricorrente sono meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (il primo motivo sulla nullità per indeterminatezza del capo di imputazione), si risolvono in una ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie, che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (il secondo motivo sulla prova per la responsabilità del fatto), difettano del requisito della specificità dei motivi di impugnazione perché non si confrontano con gli argomenti spesi nella sentenza impugnata (il terzo motivo sulle attenuanti generiche) o sono del tutto inconferenti con il contenuto della pronuncia impugnata (il quarto motivo sulla recidiva, che in realtà risulta esser stata disapplicata dal giudice del merito); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio
Sentenza Cassazione n. 27523/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris