Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 30/2013
ECLI:EU:C:2013:399
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
13 giugno 2013 (
*
)
«Impugnazione – Aiuto di Stato – Aiuti in favore di imprese nei territori di Venezia e di Chioggia»
Nel procedimento C‑436/12 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta
il 25 settembre 2012,
[OSCURATO:SOCIETA],
in liquidazione, già [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Milano, rappresentata da A. Vianello, A. Bortoluzzi e
A. Veglianiti, avvocati,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da V. [OSCURATO:PERSONA], G. Conte e D. Grespan, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
Repubblica italiana
,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da T. von Danwitz (relatore), presidente di sezione, A. Rosas, E. Juhász, D. Šváby e C. Vajda, giudici,
avvocato generale: P. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo
181 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:SOCIETA], in liquidazione, già [OSCURATO:SOCIETA], chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 12 luglio 2012, [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑264/00; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto, in quanto in parte
manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto, il suo ricorso diretto all’annullamento della
decisione 2000/394/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori
di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150,
pag. 50; in prosieguo: la «decisione controversa»).
Fatti
2
A termini dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione controversa, gli aiuti ai quali la Repubblica italiana ha dato esecuzione
in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia, sotto forma di sgravi dagli oneri sociali di cui alle leggi n. 30/1997
e n. 206/1995, che rinviano all’articolo 2 del decreto ministeriale del 5 agosto 1994, costituiscono aiuti incompatibili con
il mercato comune quando sono accordati ad imprese che non sono piccole e medie imprese e che sono localizzate al di fuori
delle zone aventi diritto alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE.
3
Conformemente all’articolo 2 di tale decisione, gli aiuti cui la Repubblica italiana ha dato esecuzione in favore delle imprese
nei territori di Venezia e Chioggia, sotto forma di sgravi dagli oneri sociali, di cui all’articolo 1 del decreto ministeriale
del 5 agosto 1994, sono incompatibili con il mercato comune. Gli articoli 3 e 4 di tale decisione menzionano misure compatibili
con l’articolo 87 CE.
4
L’articolo 5 della decisione controversa così recita:
«[La Repubblica italiana] adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti incompatibili
con il mercato comune di cui all’articolo 1, paragrafo 2 e all’articolo 2 e già illegalmente posti a loro disposizione.
Il recupero viene effettuato conformemente alle procedure del diritto nazionale. (...)».
Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
5
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 settembre 2000, la ricorrente ha proposto un ricorso
di annullamento avverso la decisione controversa. Tale ricorso faceva parte di una serie di 59 ricorsi proposti contro la
decisione controversa dai beneficiari del regime di aiuti di cui trattasi.
6
Con ordinanza del 19 giugno 2001, la Repubblica italiana è stata autorizzata ad intervenire a sostegno delle conclusioni della
ricorrente.
7
Dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] europea aveva sollevato un’eccezione d’irricevibilità, il Tribunale ha invitato la Repubblica
italiana a precisare, per ciascuna delle imprese ricorrenti, se ritenesse di dover recuperare, in forza dell’articolo 5 della
decisione controversa, gli aiuti controversi erogati.
8
A seguito delle risposte della Repubblica italiana, il Tribunale ha dichiarato del tutto irricevibili 22 ricorsi. Per quanto
riguarda le altre 37 cause che non sono state dichiarate del tutto irricevibili, tra cui quella proposta dalla ricorrente,
il Tribunale ha scelto, con l’accordo delle parti, quattro cause pilota, vale a dire le cause T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00,
nonché la causa T‑221/00, che tuttavia è stata in seguito cancellata dal ruolo del Tribunale. Il procedimento introdotto dalla
ricorrente è stato sospeso con ordinanza del 12 settembre 2005.
9
Con sentenza del 28 novembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00, Racc. pag. II‑3269), il
Tribunale ha dichiarato ricevibili i ricorsi proposti nelle prime tre cause di cui al punto precedente, ma li ha respinti
in quanto infondati.
10
Con sentenza del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere»/[OSCURATO:PERSONA] (C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, Racc. pag. I‑4727),
la Corte ha respinto le impugnazioni proposte contro la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso giorno
il Tribunale ha deciso di riaprire il procedimento nella causa proposta dalla ricorrente.
11
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente, in quanto in parte manifestamente
irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto.
12
Nell’ambito del suo esame del secondo motivo, con cui la ricorrente deduceva che la decisione controversa violava l’articolo
87, paragrafo 1, CE per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe esaminato gli effetti delle misure di cui trattasi sulla concorrenza
e sugli scambi intracomunitari senza tener conto della posizione individuale della ricorrente, il Tribunale si è basato, al
punto 34 dell’ordinanza impugnata, sulla citata sentenza della Corte Comitato «Venezia vuole vivere»/[OSCURATO:PERSONA], secondo
cui la [OSCURATO:PERSONA] può limitarsi a studiare le caratteristiche generali di un programma di aiuti senza essere tenuta ad esaminare
ogni singolo caso di applicazione, dal momento che la verifica della posizione individuale di ciascuna impresa interessata
ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE spetta allo Stato membro interessato nella fase di recupero.
13
Sempre alla luce delle constatazioni della Corte nell’ambito della sua citata sentenza Comitato «Venezia vuole vivere»/[OSCURATO:PERSONA],
il Tribunale ha rilevato, ai punti 37 e 38 dell’ordinanza impugnata, che la ricorrente non ha dimostrato, né risulta dal fascicolo
a disposizione dell’organo giudicante, che durante il procedimento amministrativo siano state comunicate alla [OSCURATO:PERSONA]
informazioni specifiche relative al settore d’attività o alla posizione individuale della ricorrente. In simili condizioni,
il Tribunale ha concluso, sempre in riferimento alla citata sentenza Comitato «Venezia vuole vivere»/[OSCURATO:PERSONA], che, in
mancanza di informazioni specifiche, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a procedere ad un’analisi della posizione individuale della
ricorrente.
Conclusioni delle parti
14
Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede che la Corte voglia:
– annullare l’ordinanza impugnata, e
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
15
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione, e
– condannare la ricorrente alle spese dei due gradi di giudizio.
Sull’impugnazione
16
Ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente
irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere
in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.
Argomenti delle parti
17
Con il suo unico motivo, la ricorrente deduce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’applicazione dei principi
enunciati dalla Corte nella citata sentenza Comitato «Venezia vuole vivere»/[OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda l’attribuzione
dell’onere della prova relativamente ai presupposti per l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE. Inoltre l’ordinanza
impugnata sarebbe basata su una motivazione insufficiente, erronea e contraddittoria.
18
La ricorrente sostiene che l’argomento del Tribunale, ai punti 37 e 38 dell’ordinanza impugnata, è contrario alla giurisprudenza
della Corte risultante dalla citata sentenza Comitato «Venezia vuole vivere»/[OSCURATO:PERSONA]. Secondo tale giurisprudenza della
Corte spetterebbe infatti allo Stato membro interessato verificare, nella fase di recupero, se, tenuto conto della posizione
individuale di ciascuna impresa interessata, sussistano i presupposti per l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE.
19
Inoltre il Tribunale istituirebbe, in capo ad ogni impresa interessata, un obbligo di far valere, nel procedimento amministrativo
dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], la specificità della sua posizione individuale nonché di dimostrare che non sussistevano i presupposti
per l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE. Difatti, qualora non ottemperino a tale obbligo, le imprese interessate
non potrebbero più far valere, al momento dell’esecuzione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] da parte delle autorità nazionali,
che, nel loro caso specifico, il vantaggio concesso non falsi la concorrenza e non incida sugli scambi intracomunitari.
20
Infine la ricorrente sostiene che la motivazione dell’ordinanza impugnata, ai punti 37 e 38 della medesima, contraddice l’affermazione
del Tribunale, di cui al punto 34 di tale ordinanza, in base alla quale lo Stato membro interessato è tenuto a stabilire nella
fase di recupero se sussistano i presupposti per l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE.
21
Secondo la [OSCURATO:PERSONA] il motivo dedotto dalla ricorrente verte su conclusioni che non compaiono nell’ordinanza impugnata
ed è quindi ininfluente e manifestamente infondato.
Giudizio della Corte
22
Le censure formulate dalla ricorrente nell’ambito dell’unico motivo dedotto risultano da una lettura manifestamente erronea
dell’ordinanza impugnata.
23
A tale riguardo occorre ricordare che, nell’ambito dell’esame del secondo motivo sollevato in primo grado dalla ricorrente,
il Tribunale era chiamato a esaminare la censura secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di esaminare se, per quanto riguarda
la posizione individuale della ricorrente, sussistessero i presupposti per l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE.
24
Il Tribunale ha rilevato, al punto 34 dell’ordinanza impugnata, che, secondo la citata sentenza Comitato «Venezia vuole vivere»/[OSCURATO:PERSONA],
la [OSCURATO:PERSONA] può limitarsi a studiare le caratteristiche generali di un programma di aiuti per valutare se, in base alle
modalità previste da tale programma, esso assicuri un vantaggio sensibile ai beneficiari rispetto ai loro concorrenti e sia
tale da giovare essenzialmente a imprese che partecipano agli scambi tra Stati membri, senza essere tenuta ad esaminare ogni
singolo caso di applicazione. Ha inoltre ricordato, al punto 38 dell’ordinanza impugnata, che, in tale sentenza, la Corte
ha anche ritenuto che, in mancanza di informazioni specifiche, la [OSCURATO:PERSONA] non fosse tenuta a procedere ad un’analisi della
posizione individuale della ricorrente.
25
Il Tribunale ha quindi respinto a buon diritto, ai punti 37 e 38 dell’ordinanza impugnata, la censura secondo cui la [OSCURATO:PERSONA]
sarebbe venuta meno all’obbligo d’istruttoria ad essa incombente per quanto riguarda gli effetti dell’aiuto di cui trattasi
sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari, per il fatto che la ricorrente non aveva dimostrato, né risulta dal fascicolo
a disposizione dell’organo giudicante, che durante il procedimento amministrativo siano state comunicate alla [OSCURATO:PERSONA]
informazioni specifiche relative al settore d’attività o alla posizione individuale della ricorrente.
26
A tale riguardo occorre constatare che il Tribunale, affermando, al punto 38 dell’ordinanza impugnata, che, in mancanza di
informazioni specifiche, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a procedere ad un’analisi della posizione individuale della ricorrente
nel procedimento amministrativo, ha applicato la citata sentenza Comitato «Venezia vuole vivere»/[OSCURATO:PERSONA] e non si è pronunciato
sull’onere della prova per quanto riguarda i presupposti per l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE nella fase di
esecuzione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] da parte delle autorità nazionali.
27
Dai punti 37 e 38 dell’ordinanza impugnata non si può pertanto dedurre che lo Stato membro interessato non sia tenuto a dimostrare
in ogni singolo caso l’esistenza di un aiuto di Stato. Allo stesso modo, dall’ordinanza impugnata non risulta che le imprese
interessate dovessero far valere la specificità della loro posizione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] né che dovessero dimostrare
che non sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE.
28
Da ciò risulta anche che la motivazione dell’ordinanza impugnata, ai punti 37 e 38 della medesima, non contraddice il riferimento,
di cui al punto 34 di tale ordinanza, alla citata sentenza Comitato «Venezia vuole vivere»/[OSCURATO:PERSONA], in base alla quale,
quando la [OSCURATO:PERSONA] si pronuncia in via generale ed astratta su un regime di aiuti di Stato, che dichiara incompatibile
con il mercato comune, ed ordina il recupero degli aiuti erogati in base al medesimo, spetta allo Stato membro verificare
la posizione individuale di ciascuna impresa interessata da una simile operazione di recupero, onde accertare la sussistenza
dei presupposti per l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE relativi all’incidenza sugli scambi intracomunitari e
sulla concorrenza.
29
Alla luce delle suesposte considerazioni, l’impugnazione dev’essere respinta in quanto manifestamente infondata.
Sulle spese
30
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d’impugnazione a norma
dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente nel suo motivo unico, dev’essere condannata
alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) così provvede:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: l’italiano.