CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 33661/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e rigettato quella di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena di anni tre di reclusione di cui al provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, per i reati di truffa aggravata e tentata estorsione. 2.Considerato che avverso l'indicato provvedimento ricorre il condannato, a mezzo del difensore, avv. S [OSCURATO:PERSONA], denunciando inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione, basandosi l'ordinanza censurata soltanto su un comportamento definito manipolatorio senza considerare gli elementi positivi indicati dall'istante (svolgimento di attività lavorativa, risarcimento delle persone offese dal reato, inesistenza di condizioni ostative alla concessione dell'affidamento in prova, carenza del pericolo di recidiva, in quanto i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile sono risalenti al 2009-2010). 3.Rilevato che i motivi addotti a sostegno del ricorso non si confrontano, specificamente, con la motivazione del provvedimento censurato, la quale valorizza l'esistenza di pendenze per ricettazione, lesioni aggravate, danneggiamento e sostituzione di persona, nonché gli esiti fallimentari di precedenti misure alternative concesse (detenzione domiciliare) e la carenza di affidabilità quanto a stabilità, effettività e regolarità della ditta intestata alla compagna del condannato, presso la quale questi dovrebbe svolgere attività lavorativa, alla stregua della relazione svolta dall'Ispettorato del lavoro. 4.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore