CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 42975/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA CU, (eUri sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avviso alle parti; udita la relazione svo) a dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. il 29/10/2019 con la quale la Corte di Appello di Napoli, accogliendo il concordato sui motivi di appello, con rinuncia agli altri motivi, la ha condannato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale alla pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione. Lamenta l'omessa valutazione delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., e l'intervenuta prescrizione, nonché l'omesso riconoscimento dei benefici di legge, previa ulteriore riduzione della pena. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto propone motivi concernenti questioni già oggetto del concordato, avendo le parti processuali concordato la pena oggetto d rideterminazione e rinunciato agli altri motivi. L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, dispone che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. In seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, dunque, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio - elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 - secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati; e non è neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, prima disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità); invero, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). Nel caso in esame, la ricorrente, pur avendo concordato con il PG la riduzione della pena, ottenendone la riforma in senso favorevole, lamenta l'omessa ulteriore riduzione della pena e, di conseguenza, l'omessa concessione dei benefici di legge (non oggetto di concordato, in quanto la pena è superiore ai limiti). Quanto al decorso del termine di prescrizione, il motivo è manifestamente infondato, in quanto il termine massimo, pur considerando il giudizio di prevalenza delle attenuanti, è di 15 anni; ne consegue che il termine sarebbe decorso il 01/12/2019, successivamente alla data di emissione della sentenza di appello. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che, in ragione della pretestuosità del ricorso, si ritiene equo determinare in Euro 4.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/10/2021 I