CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20856/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unico pro tempore, in qualità di concessionaria per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per conto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (VA), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizzi pec: [OSCURATO:EMAIL] ; [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento e dichiarazione di variazione del domicilio eletto; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:SOCIETA].” (già “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”), con sede in Ariccia (RM), in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzo [OSCURATO:PERSONA] pec: [OSCURATO:EMAIL] ) , giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale per la Lombardia il 13 settembre 2018, n. 3808/13/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 marzo 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La “I.C.A. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, in qualità di concessionaria per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per conto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (VA), ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionaleper la Lombardia il 13 settembre 2018, n. 3808/13/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento n. 31 notificato il 31 maggio 2016 alla “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ” (ora “ [OSCURATO:SOCIETA] .”) per l’imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2016, in dipendenza di esposizioni pubblicitarie per mezzo di macchina automatica per la realizzazione e l’erogazione di fototessere, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla medesima nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”(ora “[OSCURATO:SOCIETA].”) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Varese il 7 aprile 2017, n. 242/02/2017 , con condanna alla rifusione delle spesegiudiziali. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha pronunciato l’absolutio ab instantia sul rilievo che l’appello sarebbe stato proposto a mezzo di lettera raccomandata A.R. il 10 novembre 2017, dopo la scadenza del termine lungo di impugnazione il 9 novembre 2017. 3. “[OSCURATO:SOCIETA].” (già “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”)ha resistito con controricorso. 4. La ricorrente ha depositato memoria exart. 380- bis .1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento per violazione degli artt. 16, commi 3 e 5, 38, comma 3, e 49 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 155, secondo comma, 327, primo comma, cod. proc. civ., 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente dichiarat a dal giudice di secondo grado la tardività dell’appello. 1.1 Il predetto motivo è fondato. 1.2 Anzitutto, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di autosufficienza. Difatti, l e vicende processuali sono state esposte in forma sintetica, maconsona e adeguataalla prospettazione della censura. 1.3 Per il resto, come si desume dalla riproduzione in ricorso dell’avviso di ricevimento della raccomandata, l’atto di appello è stato consegnato al servizio postale il 6 novembre 2017 (data apposta con stampigliatura meccanografica) , a fronte della pubblicazione della decisione di prime cure il 7 aprile 2017. Per cui, venendo a scadenza il termine lungo di impugnazione il 7 novembre 2017(e non il 9 novembre 2017, secondo l’erronea valutazione della sentenza impugnata), tenuto conto sospensione feriale,l’appello era tempestivo. 1.4 Invero, è pacifico che, nel processotributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione (e non dalla data di spedizione) dellaraccomandata da parte del d estinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario (tra le tante: Cass., Sez. Un., 29 maggio 2017, n. 13452; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2018, n. 11559; Cass., Sez. 6^-5, 1 agosto 2018, n. 20407; Cass., Sez. 6^-5, 24 giugno 2020, n. 12467; Cass., Sez. 5^, 20 novembre 2020, n. 26455; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2020, n. 28165; Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2021, n. 6130; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9284; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2021, n. 9403; Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11339; Cass., Sez. 5^, 11 agosto 2022, n. 24726; Cass., Sez. 6^-5, 16 novembre 2022, n. 33691; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2023, n. 28028; Cass., Sez. 5^, 19 dicembre 2023, n. 35460; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2024, n. 4616). 2. In conclusione, valutandosi l a fondatezza de l motiv o dedotto, alla stregua delle suesposte argomentazioni il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa –per la decisione dell’appello - alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nell a camera di consiglio del 26 marzo 2025. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]