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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29481/2023

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secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma,il 20/10/20

secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 20/10/20
Sentenza Cassazione n. 29481/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris