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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16216/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità.

Lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 dl. 28 ottobre 2020 n.137, per il ricorrente, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] ''(

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del 6/3/2020 del Tribunale di Como, in composizione monocratica, nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni, minaccia aggravata di cui al capo B) e per il reato di insolvenza fraudolenta di cui al capo C), unificati dal vincolo della continuazione, alla pena di mesi otto di reclusione nonché al pagamento delle spese processuali.

Le imputazioni si riferiscono a minacce e lesioni verificatesi nel dicembre 2014 in danno del cittadino straniero lin Long e a plurimi episodi di inadempimento fraudolento verificatisi nello stesso periodo consistiti nel mancato pagamento di diverse consumazioni presso il bar ove la persona offesa lavorava.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione dell'art.606 lett b) c.p.p. per inosservanza delle norme penali.

In particolare, secondo il ricorrente, sarebbe intervenuta remissione tacita di querela, con conseguente estinzione dei reati per cui si procede.

La persona offesa, cittadino cinese, dopo avere sporto querela, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, pure essendo ritualmente citata, non si è mai presentata, "dimostrando con ciò un totale disinteresse nella coltivazione della istanza punitiva".

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per insufficienza, mancanza e carenza di motivazione in relazione alla attendibilità della persona offesa.

Il giudice di appello avrebbe confermato la sentenza di primo grado solo sulla base delle dichiarazioni della persona offesa valutate come precise e circostanziate e parzialmente riscontrate.

Le dichiarazioni della persona offesa, mai confermate in dibattimento, non possono essere considerate prova ai fini del giudizio di colpevolezza dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2.1. Secondo l'insegnamento delle Sezioni unite della Corte (Sez.

Un.n.31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv.267239), "integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale (nella specie davanti al Giudice di pace) del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela".

La decisione richiamata chiarisce che né il codice penale né quello processuale specificano gli atti o i comportamenti, indefinibili a priori, dai quali ricavare una volontà di remissione tacita, limitandosi l'art. 152, secondo comma, terzo periodo, cod. pen. ad attribuire valore di remissione al compimento da parte del querelante di «fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela».

In base alla disciplina codicistica, la remissione processuale va identificata in una formale espressione della volontà della parte querelante che interviene nel processo, direttamente o a mezzo di procuratore speciale, ricevuta dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni altro caso la condotta significativa di una volontà di rimettere la querela va valutata come extraprocessuale, dovendosi distinguere il luogo della manifestazione della volontà-comportamento dal luogo di apprezzamento della efficacia dello stesso, essendo quest'ultimo invariabilmente " processuale.

Deve dunque ritenersi che la condotta, costituita dal non essere il querelante comparso in udienza a seguito dell'avvertimento che ciò sarebbe stato considerato volontà implicita di rimessione della querela, può bene essere inquadrata nel concetto di fatto di natura extraprocessuale incompatibile con la volontà di persistere nella querela, a norma dell'art. 152, secondo comma, terzo periodo, cod. pen.

Siffatto principio può essere applicato non solo nei procedimento davanti al giudice di pace ma anche con riferimento ai reati a citazione diretta.

In tale contesto normativo va certamente considerata come legittima una prassi alla stregua della quale il giudice, nel disporre la citazione delle parti, abbia cura dì inserire un avvertimento alla persona offesa e al querelato circa la valutazione in termini di remissione della querela della mancata comparizione del querelante e di mancanza di ricusa della remissione della mancata comparizione del querelato. 2.2.Ebbene nel caso di specie, dalla lettura degli atti e precisamente del decreto di citazione diretta e dagli atti successivi, non risulta che il querelante sia stato espressamente avvertito della circostanza che la sua mancata comparizione sarebbe stata interpretata come una implicita volontà di rimettere la querela, né che il querelante abbia mai ricevuto notifica del decreto di citazione o di atti successivi.

Risulta evidente che il principio fissato dalle Sezioni Unite non risulta applicabile al caso di specie e che la condotta tenuta dal querelante non possa essere interpretata come volontà, sia pure implicita, di rimettere la querela sporta.

3. Egualmente inammissibile il secondo motivo. 3.1.Lo stesso ripropone il medesimo motivo dedotto avverso la sentenza di primo grado e in relazione al quale la sentenza impugnata ha fornito esaustiva motivazione (p.5 della sentenza impugnata) chiarendo le ragioni per le quali la narrazione della persona offesa doveva considerarsi attendibile alla luce dei criteri ermeneutici fissati dalla Suprema Corte.A tal riguardo, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità(Sez. 4 n. 10153 del 11/02/2020, Tassone, Rv. 278609 - 01).

Il giudice di appello ha chiarito che le dichiarazioni della persona offesa trovano riscontro nel referto quanto alle lesioni e le dichiarazioni inerenti l'insolvenza ben si inseriscono nel contesto descritto dalla persona offesa che non ha riferito di una pagamento avvenuto e che ha collocato temporalmente le inadempienze precedenti in prossimità temporale all'ultima avvenuta.

3.2. Quanto all'ulteriore motivo di ricorso relativo alla impossibilità di utilizzare quale prova le dichiarazioni della persona offesa rese nel corso delle indagini preliminari in quanto non confermate in udienza, il motivo non è stato proposto nel giudizio di appello e risulta costituire questione nuova.

E' giurisprudenza pacifica di questa Corte che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili di ufficio.

Tuttavia, attenendo la prospettata censura alla utilizzabilità della dichiarazione predibattimentale ai sensi dell'art.512 cod. proc. pen, la stessa risulta rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo, e in quanto tale deve costituire oggetto di specifico vaglio del collegio.

Al riguardo secondo la giurisprudenza della Corte "In tema di letture ex art. 512 cod. proc. pen., la prevedibilità della successiva irreperibilità del teste in fase dibattimentale deve essere valutata dal giudice "ex ante" e, quindi, con riferimento alle circostanze note o conoscibili secondo un criterio di ragionevolezza, fino al momento in cui la parte interessata avrebbe potuto chiedere l'incidente probatorio".( Sez.6, n.50994 del 26/03/2019, Rv.278195) Ebbene nel caso di specie, la persona offesa 3in Long, pur essendo un cittadino straniero, come risulta dalle sue generalità raccolte in sede di presentazione della denuncia querela e della sua successiva integrazione, risultava [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] indirizzo e risultava svolgere la sua attività lavorativa presso il bar ove si sono verificati gli episodi delittuosi oggetto delle imputazioni.

Appare dunque che proprio in base ad una valutazione effettuata ex ante e in ragione delle circostanze note nella fase della indagine non appariva prevedibile la successiva irreperibilità del querelante ai fini della successiva testimonianza, prevedibilità che invece avrebbe giustificato la celebrazione di un incidente probatorio.

L'acquisizione delle dichiarazioni dunque non è avvenuta in violazione del principio del contraddittorio di cui all'addii Cost. come poi tradottosi nell'art.526 comma 1-bis cod. proc. pen., ma è riconducibile ad una delle ipotesi di deroga costituzionalmente previste dell'impossibilità sopravvenuta di ripetizione.

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 23 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità. Lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 dl. 28 ottobre 2020 n.137, per il ricorrente, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] ''( 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del 6/3/2020 del Tribunale di Como, in composizione monocratica, nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni, minaccia aggravata di cui al capo B) e per il reato di insolvenza fraudolenta di cui al capo C), unificati dal vincolo della continuazione, alla pena di mesi otto di reclusione nonché al pagamento delle spese processuali. Le imputazioni si riferiscono a minacce e lesioni verificatesi nel dicembre 2014 in danno del cittadino straniero lin Long e a plurimi episodi di inadempimento fraudolento verificatisi nello stesso periodo consistiti nel mancato pagamento di diverse consumazioni presso il bar ove la persona offesa lavorava. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione dell'art.606 lett b) c.p.p. per inosservanza delle norme penali. In particolare, secondo il ricorrente, sarebbe intervenuta remissione tacita di querela, con conseguente estinzione dei reati per cui si procede. La persona offesa, cittadino cinese, dopo avere sporto querela, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, pure essendo ritualmente citata, non si è mai presentata, "dimostrando con ciò un totale disinteresse nella coltivazione della istanza punitiva". 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per insufficienza, mancanza e carenza di motivazione in relazione alla attendibilità della persona offesa. Il giudice di appello avrebbe confermato la sentenza di primo grado solo sulla base delle dichiarazioni della persona offesa valutate come precise e circostanziate e parzialmente riscontrate. Le dichiarazioni della persona offesa, mai confermate in dibattimento, non possono essere considerate prova ai fini del giudizio di colpevolezza dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2.1. Secondo l'insegnamento delle Sezioni unite della Corte (Sez. Un.n.31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv.267239), "integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale (nella specie davanti al Giudice di pace) del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela". La decisione richiamata chiarisce che né il codice penale né quello processuale specificano gli atti o i comportamenti, indefinibili a priori, dai quali ricavare una volontà di remissione tacita, limitandosi l'art. 152, secondo comma, terzo periodo, cod. pen. ad attribuire valore di remissione al compimento da parte del querelante di «fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela». In base alla disciplina codicistica, la remissione processuale va identificata in una formale espressione della volontà della parte querelante che interviene nel processo, direttamente o a mezzo di procuratore speciale, ricevuta dall'autorità giudiziaria che procede. In ogni altro caso la condotta significativa di una volontà di rimettere la querela va valutata come extraprocessuale, dovendosi distinguere il luogo della manifestazione della volontà-comportamento dal luogo di apprezzamento della efficacia dello stesso, essendo quest'ultimo invariabilmente " processuale. Deve dunque ritenersi che la condotta, costituita dal non essere il querelante comparso in udienza a seguito dell'avvertimento che ciò sarebbe stato considerato volontà implicita di rimessione della querela, può bene essere inquadrata nel concetto di fatto di natura extraprocessuale incompatibile con la volontà di persistere nella querela, a norma dell'art. 152, secondo comma, terzo periodo, cod. pen. Siffatto principio può essere applicato non solo nei procedimento davanti al giudice di pace ma anche con riferimento ai reati a citazione diretta. In tale contesto normativo va certamente considerata come legittima una prassi alla stregua della quale il giudice, nel disporre la citazione delle parti, abbia cura dì inserire un avvertimento alla persona offesa e al querelato circa la valutazione in termini di remissione della querela della mancata comparizione del querelante e di mancanza di ricusa della remissione della mancata comparizione del querelato. 2.2.Ebbene nel caso di specie, dalla lettura degli atti e precisamente del decreto di citazione diretta e dagli atti successivi, non risulta che il querelante sia stato espressamente avvertito della circostanza che la sua mancata comparizione sarebbe stata interpretata come una implicita volontà di rimettere la querela, né che il querelante abbia mai ricevuto notifica del decreto di citazione o di atti successivi. Risulta evidente che il principio fissato dalle Sezioni Unite non risulta applicabile al caso di specie e che la condotta tenuta dal querelante non possa essere interpretata come volontà, sia pure implicita, di rimettere la querela sporta. 3. Egualmente inammissibile il secondo motivo. 3.1.Lo stesso ripropone il medesimo motivo dedotto avverso la sentenza di primo grado e in relazione al quale la sentenza impugnata ha fornito esaustiva motivazione (p.5 della sentenza impugnata) chiarendo le ragioni per le quali la narrazione della persona offesa doveva considerarsi attendibile alla luce dei criteri ermeneutici fissati dalla Suprema Corte.A tal riguardo, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità(Sez. 4 n. 10153 del 11/02/2020, Tassone, Rv. 278609 - 01). Il giudice di appello ha chiarito che le dichiarazioni della persona offesa trovano riscontro nel referto quanto alle lesioni e le dichiarazioni inerenti l'insolvenza ben si inseriscono nel contesto descritto dalla persona offesa che non ha riferito di una pagamento avvenuto e che ha collocato temporalmente le inadempienze precedenti in prossimità temporale all'ultima avvenuta. 3.2. Quanto all'ulteriore motivo di ricorso relativo alla impossibilità di utilizzare quale prova le dichiarazioni della persona offesa rese nel corso delle indagini preliminari in quanto non confermate in udienza, il motivo non è stato proposto nel giudizio di appello e risulta costituire questione nuova. E' giurisprudenza pacifica di questa Corte che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili di ufficio. Tuttavia, attenendo la prospettata censura alla utilizzabilità della dichiarazione predibattimentale ai sensi dell'art.512 cod. proc. pen, la stessa risulta rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo, e in quanto tale deve costituire oggetto di specifico vaglio del collegio. Al riguardo secondo la giurisprudenza della Corte "In tema di letture ex art. 512 cod. proc. pen., la prevedibilità della successiva irreperibilità del teste in fase dibattimentale deve essere valutata dal giudice "ex ante" e, quindi, con riferimento alle circostanze note o conoscibili secondo un criterio di ragionevolezza, fino al momento in cui la parte interessata avrebbe potuto chiedere l'incidente probatorio".( Sez.6, n.50994 del 26/03/2019, Rv.278195) Ebbene nel caso di specie, la persona offesa 3in Long, pur essendo un cittadino straniero, come risulta dalle sue generalità raccolte in sede di presentazione della denuncia querela e della sua successiva integrazione, risultava [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] indirizzo e risultava svolgere la sua attività lavorativa presso il bar ove si sono verificati gli episodi delittuosi oggetto delle imputazioni. Appare dunque che proprio in base ad una valutazione effettuata ex ante e in ragione delle circostanze note nella fase della indagine non appariva prevedibile la successiva irreperibilità del querelante ai fini della successiva testimonianza, prevedibilità che invece avrebbe giustificato la celebrazione di un incidente probatorio. L'acquisizione delle dichiarazioni dunque non è avvenuta in violazione del principio del contraddittorio di cui all'addii Cost. come poi tradottosi nell'art.526 comma 1-bis cod. proc. pen., ma è riconducibile ad una delle ipotesi di deroga costituzionalmente previste dell'impossibilità sopravvenuta di ripetizione. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16216/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris