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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 giugno 2025

Cassazione n. 16037/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 1110/05/1989 avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 18/6/2025 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa il 19/9/2024 dal Tribunale di Velletri, riduceva nella misura del dispositivo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 199, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. citato; la Corte di appello avrebbe valorizzato in senso negativo un unico elemento, il dato quantitativo, sebbene, per costante giurisprudenza di legittimità, debbano essere presi in esame tutti gli indici indicati dalla norma, comprese, dunque, le circostanze del caso di specie.

Di seguito, è contestata l'eccessiva misura della pena.

La difesa ha depositato memoria a conferma delle censure mosse.

3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulla questione qui riproposta - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.

4. Rilevato, in particolare, che la Corte di appello ha respinto tutti gli argomenti indicati nel gravame a sostegno della riqualificazione del reato nell'ipotesi lieve (pag. 4), con valutazioni del tutto congrue e sulle quali il ricorso non spende alcuna considerazione.

Ancora in senso contrario al comma 5 in esame, la sentenza ha poi valorizzato il rilevante quantitativo di sostanza rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, per un totale di quasi 1400 dosi singole di cocaina e di oltre 300 dosi singole di hashish, ritenute tutte destinate allo spaccio.

La piena adeguatezza di questa motivazione, peraltro, non risulta affatto contrastata dal primo motivo di ricorso, sostenuto da considerazioni prive di specificità, dunque inammissibili, soprattutto nella parte in cui vengono richiamate "altre circostanze emerse in corso di causa", tali da giustificare l'ipotesi attenuata in esame, in assenza di indicazioni concrete.

5. Rilevato, poi, con riguardo al trattamento sanzionatorio, che la censura risulta ancora sostenuta da considerazioni non specifiche, che, peraltro, non valutano la concessione delle circostanze attenuanti generiche - in termini di equivalenza alla recidiva specifica e infraquinquennale - da parte della Corte d'appello.

6. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 7 P.Q.Mq M ng1.4i/CA- DEpOS!TATA ' n'A 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 1110/05/1989 avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 18/6/2025 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa il 19/9/2024 dal Tribunale di Velletri, riduceva nella misura del dispositivo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 199, n. 309. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. citato; la Corte di appello avrebbe valorizzato in senso negativo un unico elemento, il dato quantitativo, sebbene, per costante giurisprudenza di legittimità, debbano essere presi in esame tutti gli indici indicati dalla norma, comprese, dunque, le circostanze del caso di specie. Di seguito, è contestata l'eccessiva misura della pena. La difesa ha depositato memoria a conferma delle censure mosse. 3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulla questione qui riproposta - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile. 4. Rilevato, in particolare, che la Corte di appello ha respinto tutti gli argomenti indicati nel gravame a sostegno della riqualificazione del reato nell'ipotesi lieve (pag. 4), con valutazioni del tutto congrue e sulle quali il ricorso non spende alcuna considerazione. Ancora in senso contrario al comma 5 in esame, la sentenza ha poi valorizzato il rilevante quantitativo di sostanza rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, per un totale di quasi 1400 dosi singole di cocaina e di oltre 300 dosi singole di hashish, ritenute tutte destinate allo spaccio. La piena adeguatezza di questa motivazione, peraltro, non risulta affatto contrastata dal primo motivo di ricorso, sostenuto da considerazioni prive di specificità, dunque inammissibili, soprattutto nella parte in cui vengono richiamate "altre circostanze emerse in corso di causa", tali da giustificare l'ipotesi attenuata in esame, in assenza di indicazioni concrete. 5. Rilevato, poi, con riguardo al trattamento sanzionatorio, che la censura risulta ancora sostenuta da considerazioni non specifiche, che, peraltro, non valutano la concessione delle circostanze attenuanti generiche - in termini di equivalenza alla recidiva specifica e infraquinquennale - da parte della Corte d'appello. 6. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 7 P.Q.Mq M ng1.4i/CA- DEpOS!TATA ' n'A 2
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