CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20832/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SATI;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli deduce vizi di motivazione in tema di esclusione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.). 2. Il ricorso è inammissibile, perché non denuncia un vizio logico della motivazione, bensì la prevalenza assegnata dalla Corte d'appello ad alcuni dati di fatto rispetto ad altri e, dunque, la valutazione di merito compiuta da quei giudici, che però non è sindacabile in questa sede. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara in P.Q.M