CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 20429/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i TRANIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalePIETRO MOLINO, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnatalimitatamente alla sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità conrideterminazione della sanzione sostituiva nella misura di 1460 ore e dichiarareinammissibile nel resto il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTOIl Tribunale di Trani, con sentenza del 15 dicembre 2025, applicava a [OSCURATO:PERSONA] aisensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di anni due di reclusione ed € 1.000,00 di multa,convertendo la pena detentiva nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo pari a ore 1464;avverso la sentenza ricorre il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo:1.1. violazione degli artt. 20-bis comma 1 n. 3 cod. pen. e 56-bis della legge24.11.1981 n. 69 in quanto il giudice aveva irrogato una pena illegale nella misura in cui,convertendo la pena detentiva in lavori di pubblica utilità sostitutiva, aveva inflitto un numerodi ore di lavoro (1.464) superiore a quello previsto dalla legge (1.460);1.2 violazione degli 20-bis comma 1 n. 3 cod. pen. e 56-bis della legge 24.11.1981 n.69 in quanto il giudice, dopo aver erroneamente commutato la pena detentiva in lavori dipubblica utilità sostitutivi, aveva mantenuto ferma la pena pecuniaria della multa, mentrel’accordo prevedeva la conversione dell’intera pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.1.1.Il difensore, nella richiesta di applicazione della pena in anni due di reclusione ed€ 1.000,00 di multa, aveva subordinato espressamente la richiesta “al riconoscimento dellapena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità ex art. 20-bis, pari a 1464 ore di attività divolontariato” e il Pubblico ministero aveva espresso “il consenso alla applicazione della penasospesa di anni due di reclusione ed euro mille di multa, sostituita dai lavori di pubblicautilità”Pertanto, non solo il calcolo della conversione era errato in quanto, ai sensi dell’art.56-bis legge n. 689/81, ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilitàconsiste nella prestazione di due ore di lavoro, per cui, moltiplicando giorni 730 (anni due) x2, si ha che il numero di ore per il lavoro sostitutivo è pari a 1460 ore, e non 1464, ma sideve anche rilevare che la richiesta del difensore ed il consenso del Pubblico ministeroprevedevano la conversione anche della pena pecuniaria, e di ciò si dà atto anche nellasentenza impugnata (penultima riga del quinto periodo); indipendentemente dal fatto chel’art. 20-bis cod. pen. disciplina le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto, e non dellapena pecuniaria, è stata quindi pronunciata una sentenza non conforme all’accordo delleparti nella parte in cui ha disposto la sostituzione della sola pena detentiva; come precisatoda Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023, Terlizzi, Rv. 284961,“in tema di patteggiamento, larichiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e nonalternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l'obbligo dicontrollarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui la sostituzione nonsia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che hanatura unitaria in vista della applicazione della pena concordata.”Pertanto, verificata la non applicabilità della sostituzione anche della pena pecuniaria,cui era subordinato l’accordo, il giudice avrebbe dovuto rigettare l’intera richiesta dipatteggiamento; da quanto precede discende l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Trani per l'ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale diTrani per l'ulteriore corso.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]