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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 luglio 2022

Cassazione n. 44239/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Trento visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha ribadito le ragioni alla base del ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Consigliere delegato della Corte di appello di Trento, ritenute sussistenti le condizioni di cui agli artt. 715, comma 2, e 716 cod. proc. pen., ha convalidato l'arresto effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] di Riva del Garda in data 11 luglio 2022 ed ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA], destinatario del provvedimento di cattura internazionale n. 649/44438 emesso il 20 novembre 2019 dall'Autorità giudiziaria libanese ([OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]), per il reato di frode ex art. 655 del codice penale libanese.

Secondo l'accusa contenuta nella richiesta, Yazbeck è accusato di essersi spacciato per esperto informatico intento nello sviluppo di una piattaforma digitale e di aver indotto i manager di una compagnia ad effettuare in suo favore un pagamento di 3.500.000,00 dollari statunitensi, per poi far perdere le proprie tracce dopo aver ricevuto la seconda rata.

La Corte di appello di Trento, all'esito dell'audizione ex art. 717 cod. proc. pen., ed a seguito di istanza della difesa del ricorrente che richiedeva la revoca della misura cautelare — per quel che in questa sede rileva - per la violazione della disciplina prevista dall'accordo Italia - Libano in materia di estradizione e, in subordine, la sua sostituzione con quella degli arresti domiciliari, ha rigettato l'istanza di revoca ed ha sostituito la misura cautelare in carcere con quella degli arresti donniciliari.

2. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, con atto depositato ricorso presso il Tribunale di Rovereto il 22 luglio 2022, pervenuto presso la Corte di appello di Trento il 30 luglio 2022, ricorre avverso le ordinanze rese il 13 e 18 luglio 2022 dalla Corte di merito con cui, rispettivamente, veniva convalidato il suo arresto, applicata la misura cautelare della custodia cautelare in carcere e, a seguito di istanza, rigettata la richiesta di revoca di detta misura invece sostituita con quella degli arresti domiciliari.

Il ricorrente deduce vizi cumulativi di motivazione e violazione degli artt. 696, commi 2 e 3, cod. proc. pen., art. 22 Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Libanese sulla reciproca assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, l'esecuzione di sentenze e lodi arbitrali e sull'estradizione.

Secondo il ricorrente, la Corte di appello ha errato nella parte in cui ha ritenuto di convalidare l'arresto facendo ricorso alla disciplina del codice di rito prevista dagli artt. 715 cod. proc. pen. e seguenti, senza applicare, in via principale, la Convenzione in materia di estradizione stipulata ed esecutiva tra Italia e Libano.

In particolare, sarebbe stato violato l'art. 22 della citata convenzione che impone che la domanda di arresto provvisorio sia accompagnata da alcuni documenti che, nel caso di specie, erano mancanti e segnatamente: 1) la conferma per via diplomatiche della richiesta di arresto; 2) l'esplicita dichiarazione da parte della Repubblica del Libano della volontà di inviare una domanda di estradizione.

La difesa osserva che, allorché sia presente una convenzione che regola specificamente i rapporti tra stati non può, come invece ritenuto legittimo dalla Corte di appello, farsi riferimento alla disciplina del codice che opera, ex art. 696 cod. proc. pen., solo in ipotesi di assenza di disciplina di origine convenzionale e pattizia.

Poiché, pertanto, la convalida dell'arresto è stato effettuato in assenza dei presupposti contenuti nell'art. 22 della citata convenzione, erroneamente applicando l'inconferente disciplina prevista dagli artt. 715 cod. proc. pen. la nullità dell'atto riverbera i suoi effetti sulla misura disposta di cui costituisce il necessario presupposto ai fini dell'applicazione.

Il ricorrente, nello specifico, censura la parte della decisione che, in risposta alla dedotta illegittimità della convalida e della misura cautelare che ne è derivata, ha ritenuto implicitamente contenuta nell'emissione del mandato di cattura da parte della Repubblica del Libano la richiesta di arresto provvisorio, mentre, quanto alla mancata conferma per via diplomatica, ha erroneamente ritenuto che la mancanza non implicherebbe nessuna nullità o inefficacia in quanto non prevista specificamente dal codice di rito; detta motivazione si presenta illogica se si osserva come l'interpretazione data si porrebbe in diretta violazione della convenzione intercorrente tra gli stati oltre che dei valori che la costituzione dichiara inviolabili in tema di libertà personale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso risulta inammissibile in quanto intempestivo.

2. La disciplina del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari emessi nel corso della procedura di estradizione è individuata in quella prevista dall'art. 311 cod. proc. pen., che fissa il termine per proporre l'impugnazione, secondo quanto disposto dall'art. 719 cod. proc. pen., dalla notificazione all'interessato o al difensore, successiva all'esecuzione, dell'avviso di deposito del provvedimento (Sez. 6, n. 3172 del 01/12/2021, dep. 2022, Talmaci, Rv. 282754; Sez. 1, n. 1038 del 18/4/1990, Gonon, Rv. 184097).

Dall'esame degli atti cui questa Corte ha accesso allorché è necessario verificare la tempestività del ricorso, risulta che l'impugnazione è stata depositata dal difensore presso il Tribunale di Rovereto il 22 luglio 2022 (in tal senso la attestazione dell'ufficio ricevente), Ufficio dal quale è stato inoltrato per competenza alla Corte di appello di Trento, ove però perveniva solo in data 30 luglio 2022; in tal senso vi è attestazione dell'ufficio di Cancelleria oltre che emergere dal timbro di arrivo del plico in pari data presso la Corte territoriale che, presa cognizione che sul retro del provvedimento cautelare di sostituzione della misura in carcere con quella degli arresti donniciliari, si dava atto della sola data in cui era pervenuto il ricorso presso il Tribunale di Rovereto, faceva presente che lo stesso, depositato presso quell'Ufficio giudiziario, era giunto presso quella Corte territoriale solo il 30 luglio successivo.Al riguardo non deve fuorviare la dicitura contenuta a margine dei provvedimenti impugnati (rispettivamente "ricorso per cassazione il 22/07/2022" e "ricorso per cassazione il 27/07/2022") date che, prive di firma, oltre a non attestare la data in cui il ricorso sia realmente pervenuto presso l'Ufficio che ha emesso la misura, sono smentite dalla missiva con cui si dà atto del deposito del ricorso avverso i due distinti atti (convalida e misura cautelare da parte del Consigliere delegato e provvedimento di rigetto e sostituzione disposto dalla Corte di appello di Trento) del 22 luglio 2022.

3. Ed invero, secondo ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte, in difetto di una specifica disciplina in ordine ai termini di impugnazione ed alle modalità di proposizione, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 311 cod. proc. pen. e, pertanto, il termine di impugnazione è fissato in dieci giorni, mentre il deposito del ricorso deve essere effettuato presso l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato.

Deve, altresì, puntualizzarsi che, nella vicenda al vaglio, non essendovi prova della notificazione dell'ordinanza di convalida impugnata al difensore (mentre all'estradando veniva notificata nel giorno dell'emissione in cui era tradotto in carcere), occorre far riferimento, per la decorrenza del termine in ordine alla impugnazione della convalida dell'arresto provvisorio disposto dalla polizia giudiziaria, alla data del 15 luglio 2022, posto che il ricorrente ha allegato una memoria presentata all'udienza del 15 luglio 2021 in cui è stata effettuata l'audizione dell'estradando, udienza di cui è cenno nel provvedimento del 13 luglio 2022 e che pertanto era stata comunicata alle parti.

4. Egualmente intempestiva risulta, invero, l'impugnazione avverso il provvedimento cautelare emesso a seguito di convalida dalla Corte di appello, e ciò a prescindere dalla possibilità che la nullità della convalida possa avere un effetto caducante, non solo della misura cautelare disposta dal giudice della convalida, ma anche di quella disposta, all'esito della audizione, dalla Corte di appello in composizione collegiale.

Ed infatti, il provvedimento emesso il 18 luglio 2022 è stato immediatamente comunicato sia al ricorrente in carcere che veniva tradotto presso l'abitazione messa a disposizione dello stesso difensore, ovviamente al corrente della sostituzione della misura.

Detto termine è dunque spirato in data 28 luglio, data precedente al 30 luglio, in cui il ricorso, trasmesso dal Tribunale di Rovereto il 25 luglio precedente, è pervenuto presso la Corte di appello di Trento solo il 30 luglio successivo, giusta attestazione della Cancelleria. 4 Y97 Questa Corte, nel suo massimo consesso (Sez.

U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167), ha enunciato il principio diritto secondo cui «in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo».

5. Non vi è motivo per ritenere che detto principio non debba valere anche quanto a modalità di presentazione del ricorso per cassazione dei provvedimenti cautelari inerenti alla materia dell'estradizione, essendo la ratio di semplificazione e speditezza comune ad entrambe le procedure aventi ad oggetto misure limitative della libertà personale.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Trento visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha ribadito le ragioni alla base del ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Consigliere delegato della Corte di appello di Trento, ritenute sussistenti le condizioni di cui agli artt. 715, comma 2, e 716 cod. proc. pen., ha convalidato l'arresto effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] di Riva del Garda in data 11 luglio 2022 ed ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA], destinatario del provvedimento di cattura internazionale n. 649/44438 emesso il 20 novembre 2019 dall'Autorità giudiziaria libanese ([OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]), per il reato di frode ex art. 655 del codice penale libanese. Secondo l'accusa contenuta nella richiesta, Yazbeck è accusato di essersi spacciato per esperto informatico intento nello sviluppo di una piattaforma digitale e di aver indotto i manager di una compagnia ad effettuare in suo favore un pagamento di 3.500.000,00 dollari statunitensi, per poi far perdere le proprie tracce dopo aver ricevuto la seconda rata. La Corte di appello di Trento, all'esito dell'audizione ex art. 717 cod. proc. pen., ed a seguito di istanza della difesa del ricorrente che richiedeva la revoca della misura cautelare — per quel che in questa sede rileva - per la violazione della disciplina prevista dall'accordo Italia - Libano in materia di estradizione e, in subordine, la sua sostituzione con quella degli arresti domiciliari, ha rigettato l'istanza di revoca ed ha sostituito la misura cautelare in carcere con quella degli arresti donniciliari. 2. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, con atto depositato ricorso presso il Tribunale di Rovereto il 22 luglio 2022, pervenuto presso la Corte di appello di Trento il 30 luglio 2022, ricorre avverso le ordinanze rese il 13 e 18 luglio 2022 dalla Corte di merito con cui, rispettivamente, veniva convalidato il suo arresto, applicata la misura cautelare della custodia cautelare in carcere e, a seguito di istanza, rigettata la richiesta di revoca di detta misura invece sostituita con quella degli arresti domiciliari. Il ricorrente deduce vizi cumulativi di motivazione e violazione degli artt. 696, commi 2 e 3, cod. proc. pen., art. 22 Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Libanese sulla reciproca assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, l'esecuzione di sentenze e lodi arbitrali e sull'estradizione. Secondo il ricorrente, la Corte di appello ha errato nella parte in cui ha ritenuto di convalidare l'arresto facendo ricorso alla disciplina del codice di rito prevista dagli artt. 715 cod. proc. pen. e seguenti, senza applicare, in via principale, la Convenzione in materia di estradizione stipulata ed esecutiva tra Italia e Libano. In particolare, sarebbe stato violato l'art. 22 della citata convenzione che impone che la domanda di arresto provvisorio sia accompagnata da alcuni documenti che, nel caso di specie, erano mancanti e segnatamente: 1) la conferma per via diplomatiche della richiesta di arresto; 2) l'esplicita dichiarazione da parte della Repubblica del Libano della volontà di inviare una domanda di estradizione. La difesa osserva che, allorché sia presente una convenzione che regola specificamente i rapporti tra stati non può, come invece ritenuto legittimo dalla Corte di appello, farsi riferimento alla disciplina del codice che opera, ex art. 696 cod. proc. pen., solo in ipotesi di assenza di disciplina di origine convenzionale e pattizia. Poiché, pertanto, la convalida dell'arresto è stato effettuato in assenza dei presupposti contenuti nell'art. 22 della citata convenzione, erroneamente applicando l'inconferente disciplina prevista dagli artt. 715 cod. proc. pen. la nullità dell'atto riverbera i suoi effetti sulla misura disposta di cui costituisce il necessario presupposto ai fini dell'applicazione. Il ricorrente, nello specifico, censura la parte della decisione che, in risposta alla dedotta illegittimità della convalida e della misura cautelare che ne è derivata, ha ritenuto implicitamente contenuta nell'emissione del mandato di cattura da parte della Repubblica del Libano la richiesta di arresto provvisorio, mentre, quanto alla mancata conferma per via diplomatica, ha erroneamente ritenuto che la mancanza non implicherebbe nessuna nullità o inefficacia in quanto non prevista specificamente dal codice di rito; detta motivazione si presenta illogica se si osserva come l'interpretazione data si porrebbe in diretta violazione della convenzione intercorrente tra gli stati oltre che dei valori che la costituzione dichiara inviolabili in tema di libertà personale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta inammissibile in quanto intempestivo. 2. La disciplina del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari emessi nel corso della procedura di estradizione è individuata in quella prevista dall'art. 311 cod. proc. pen., che fissa il termine per proporre l'impugnazione, secondo quanto disposto dall'art. 719 cod. proc. pen., dalla notificazione all'interessato o al difensore, successiva all'esecuzione, dell'avviso di deposito del provvedimento (Sez. 6, n. 3172 del 01/12/2021, dep. 2022, Talmaci, Rv. 282754; Sez. 1, n. 1038 del 18/4/1990, Gonon, Rv. 184097). Dall'esame degli atti cui questa Corte ha accesso allorché è necessario verificare la tempestività del ricorso, risulta che l'impugnazione è stata depositata dal difensore presso il Tribunale di Rovereto il 22 luglio 2022 (in tal senso la attestazione dell'ufficio ricevente), Ufficio dal quale è stato inoltrato per competenza alla Corte di appello di Trento, ove però perveniva solo in data 30 luglio 2022; in tal senso vi è attestazione dell'ufficio di Cancelleria oltre che emergere dal timbro di arrivo del plico in pari data presso la Corte territoriale che, presa cognizione che sul retro del provvedimento cautelare di sostituzione della misura in carcere con quella degli arresti donniciliari, si dava atto della sola data in cui era pervenuto il ricorso presso il Tribunale di Rovereto, faceva presente che lo stesso, depositato presso quell'Ufficio giudiziario, era giunto presso quella Corte territoriale solo il 30 luglio successivo.Al riguardo non deve fuorviare la dicitura contenuta a margine dei provvedimenti impugnati (rispettivamente "ricorso per cassazione il 22/07/2022" e "ricorso per cassazione il 27/07/2022") date che, prive di firma, oltre a non attestare la data in cui il ricorso sia realmente pervenuto presso l'Ufficio che ha emesso la misura, sono smentite dalla missiva con cui si dà atto del deposito del ricorso avverso i due distinti atti (convalida e misura cautelare da parte del Consigliere delegato e provvedimento di rigetto e sostituzione disposto dalla Corte di appello di Trento) del 22 luglio 2022. 3. Ed invero, secondo ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte, in difetto di una specifica disciplina in ordine ai termini di impugnazione ed alle modalità di proposizione, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 311 cod. proc. pen. e, pertanto, il termine di impugnazione è fissato in dieci giorni, mentre il deposito del ricorso deve essere effettuato presso l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato. Deve, altresì, puntualizzarsi che, nella vicenda al vaglio, non essendovi prova della notificazione dell'ordinanza di convalida impugnata al difensore (mentre all'estradando veniva notificata nel giorno dell'emissione in cui era tradotto in carcere), occorre far riferimento, per la decorrenza del termine in ordine alla impugnazione della convalida dell'arresto provvisorio disposto dalla polizia giudiziaria, alla data del 15 luglio 2022, posto che il ricorrente ha allegato una memoria presentata all'udienza del 15 luglio 2021 in cui è stata effettuata l'audizione dell'estradando, udienza di cui è cenno nel provvedimento del 13 luglio 2022 e che pertanto era stata comunicata alle parti. 4. Egualmente intempestiva risulta, invero, l'impugnazione avverso il provvedimento cautelare emesso a seguito di convalida dalla Corte di appello, e ciò a prescindere dalla possibilità che la nullità della convalida possa avere un effetto caducante, non solo della misura cautelare disposta dal giudice della convalida, ma anche di quella disposta, all'esito della audizione, dalla Corte di appello in composizione collegiale. Ed infatti, il provvedimento emesso il 18 luglio 2022 è stato immediatamente comunicato sia al ricorrente in carcere che veniva tradotto presso l'abitazione messa a disposizione dello stesso difensore, ovviamente al corrente della sostituzione della misura. Detto termine è dunque spirato in data 28 luglio, data precedente al 30 luglio, in cui il ricorso, trasmesso dal Tribunale di Rovereto il 25 luglio precedente, è pervenuto presso la Corte di appello di Trento solo il 30 luglio successivo, giusta attestazione della Cancelleria. 4 Y97 Questa Corte, nel suo massimo consesso (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167), ha enunciato il principio diritto secondo cui «in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo». 5. Non vi è motivo per ritenere che detto principio non debba valere anche quanto a modalità di presentazione del ricorso per cassazione dei provvedimenti cautelari inerenti alla materia dell'estradizione, essendo la ratio di semplificazione e speditezza comune ad entrambe le procedure aventi ad oggetto misure limitative della libertà personale. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorren
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