Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 34989/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27151/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 4 -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso la [OSCURATO:PERSONA] della Regione [OSCURATO:PERSONA], alla via Barberini, n. 36 -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Bari n. 1151 /201 9 , pubblicata in data20 maggio 201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] notificava alla Regione [OSCURATO:PERSONA] decreto ingiuntivo, con cui chiedeva il pagamento della somma di euro 877.976,72, oltre interessi legali dalla data dell’accredito del medesimo importo dallo stesso versato in favore della [OSCURATO:PERSONA] dell’Irpinia.

A sostegno della domanda monitoria il [OSCURATO:PERSONA] aveva esposto che: a) con delibera n. 5109 del 2 ottobre 1989, la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di finanziare l’acquisto da parte di APO ([OSCURATO:PERSONA]) delle azioni di soci privati della 3M di Conversano, concedendo uncontributo in conto capitale pari al 50 per cento della predetta somma, per un importo complessivo di lire 4.877.104.000; b) deliberato il finanziamento da parte della Giunta regi o nale, A.P.O. e COSVAGI ([OSCURATO:PERSONA]Industriale) avevano rappresentato aErsap ([OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]) la necessità di contrarre rispettivamente un mutuo di lire 4.877.104.000 e di lire 1.257.268.000 e avevano acquisit o la disponibilità di [OSCURATO:SOCIETA] per il tramite della [OSCURATO:PERSONA] di Irpinia, che a sua volta aveva prestato fidei u ssione a garanzia del mutuo, condizionata alla prestazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] , di una controgaranzia di lire 6.000.000.000; c) [OSCURATO:PERSONA] aveva deliberato di concedere la controgaranzia alla [OSCURATO:PERSONA] dell’Irpinia sulla fideiussione rilasciata a favore di [OSCURATO:SOCIETA] in relazione al mutuo contratto da A.P.O. e di concedere controgaranzia in favore di [OSCURATO:PERSONA] dell’Irpinia per il mutuo concesso da [OSCURATO:SOCIETA] in favore di Cosvagi; d) autorizzata la concessione del contributo da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA] ed ottenuto il mutuo anche da parte di Cosvagi, la [OSCURATO:PERSONA] dell’Irpinia aveva richiesto ulteriori controgaranzie , ed in particolaredelega all’incasso del contributo in conto capitale APO e Cosvagi, costituzione in pegno del pacchetto azionario della 3M di APO pari al 39,8%, costituzione in pegno di titoli e fideiussione, limitata a lire 3.135.000.000, della [OSCURATO:SOCIETA]., costituzione in pegno di titoli per complessivi lire 5.000.000.000; su richiesta del Presidente della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], le garanzie di natura reale erano state sostituite con garanziepersonali; e) essendo APO e Cosvagi inadempienti nel pagamento delle rate di mutuo, [OSCURATO:SOCIETA] aveva escusso la garanzia prestata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Irpinia, ottenendo l’immediato rimborso di quanto erogato; [OSCURATO:PERSONA] dell’Irpinia aveva a sua volta escusso le garanzie prestate dal [OSCURATO:PERSONA], incamerando da quest’ultimo la complessiva somma di lire1.700.000.000.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, deducendo, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva e il Tribunale di Bari, rinviata la causa, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. civ., per mancata comparizione di entrambe le parti, ne ordinava la cancellazione dal ruolo; successivamente, accogliendo l’istanza di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza resa inaudita altera parte in data 6 marzo 2012, dichiarava estinto il giudizio ex art. 307 cod. proc. civ ed esecutivo il decreto ingiuntivo.

3. L’ordinanza è stata impugnata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte d’appello di Bari, chene ha dichiarato la nullità e, pronunciando nel merito, ha accoltol’opposizione a decreto ingiuntivo.

In sintesi, rilevando che nell’atto di appello la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva rappresentato che il processo in primo grado aveva subito una interruzione ope legis per effetto della cancellazione dall’albo degli avvocati del procuratore costituito, avv. [OSCURATO:PERSONA], trasferitosi in data 2 agosto 2010 presso un altro ufficio della Regione, con conseguente perdita dello ius postulandi, ha osservato che, dovendosi ricomprendere la volontaria cancellazione dall’albo tra le cause di interruzione del processo, questosi era interrotto sin dal giorno della cancellazione.

Ha, in particolare, spiegato che erroneamente erano state dichiarat e dapprima la cancellazione della causa dal ruolo per omessa comparizione delle parti, pur se del rinvio d’ufficio ex art. 309 cod. proc. civ. alla Regione [OSCURATO:PERSONA] era stata data irrituale comunicazione al procuratore costituito privo di ius postulandi, e, successivamente, l’estinzione con provvedimento reso inaudita altera parte, per cui doveva ritenersi la nullità dell’ordinanza - sentenza emessa in primo grado il 6 marzo 2012, stante l’inesistenza di un valido contraddittorio.

Decidendo, poi, nel merito, ha ritenuto fondata l’eccezione di legittimazione passiva sollevata dall’appellante, sottolineando che il [OSCURATO:PERSONA] (fideiussore che aveva pagato) poteva ritenersi surrogato nei diritti del creditore [OSCURATO:PERSONA] dell’Irpinia nei confronti dei debitori (APO e COSVAGI) ed aveva azione di regresso nei confronti di questi ultimi, ma non nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nénei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], subentrata ad [OSCURATO:PERSONA].

Ha, quindi, escluso che potesse trovare applicazione l’art. 1203 cod. civ., dal momento che il fideiussore solvens poteva subentrare nel rapporto obbligatorio nella stessa situazione che faceva capo al creditore e con le medesime garanzie.

4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della decisione d’appello. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo si denunzia ‹‹ Nel rito, violazione o falsa applicazione dell’art. 305 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.››.

I ricorrenticensurano la decisione gravata per non avere la Corte d’appello rilevato la mancata riassunzione del giudizio, da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA], entro il termine perentorio di cui all’art. 305 cod. proc. civ.

S ottolineano che ‹‹ il termine per la riassunzione del giudizio, interrotto per la morte o impedimento del procuratore costituito di una delle parti in causa decorre non già dal giorno in cui si è verificato l’evento interruttivo, bensì da quello in cui lo stesso evento sia venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione, in forma legale, risultante cioè da dichiarazione, notificazione o certificazione, non essendo sufficiente la conoscenza aliundeacquisita››.

Evidenziano che, sul punto, la decisione gravata sarebbe errata , poiché i giudici del merito non hanno considerato che la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto conoscenza ‹‹legale›› dell’evento interruttivo già sulla base di una delibera adottata dall’Ente nel 2012 che conteneva, oltre al riferimento all’avvenuta cancellazione dall’albo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], anche il richiamo ad un provvedimento del 23 novembre 2011, con cui il Presidente della Regione aveva sostituito l’avv.Troiano con altro avvocato, conferendo nuova procura ad litem.

Soggiunge che i giudici di secondo grado avrebbero anche omesso di considerare la rilevanza — sempre sotto il profilo dell’avvenuta conoscenza dell’evento interruttivo — di tutte le comunicazioni indirizzate al procuratore costituito, notificatedalla Cancelleria presso l’ufficio dell’Avvocatura regionale e da questa pacificamente ricevute.

1.1. La censura è infondata.

1.2. Per orientamento giurisprudenziale del tutto consolidato, qualora la parte sia costituita a mezzo di procuratore, l'evento della morte, radiazione o sospensione del procuratore – al quale è equiparato l’evento della volontaria cancellazione dall’albo (Cass., sez.

U, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 3702), che determina la simultanea perdita dello ius postulandi - produce l'interruzione del procedimento con effetto immediato, senza necessità di dichiarazione o notifiche ed a prescindere da ogni indagine circa la conoscenza che di detto evento possono avere avuto le parti o il giudice e senza alcuna necessità di declaratoria da parte del giudice stesso, ma il termine perentorio per la riassunzione o prosecuzione del processo cosi interrotto, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, 159 del 1971 e n. 36 del 1976, deve farsi decorrere non dal momento in cui l'evento interruttivo si verifica, ma da quello della conoscenza legale dell'evento stesso, risultante, cioè, da dichiarazione, notificazione o certificazione dell'evento, ovvero a seguito di lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione, non essendo all'uopo sufficiente la conoscenza di fatto che di esso una delle parti abbia aliundeacquisito (tra le tante, Cass., n. 3085 / 2010; Cass., n. 14691 / 1999 ; Cass., n. 29144/ 2019 ; Cass., n. 28759/2017; Cass.,n. 3782/2015; Cass., n. 29144/2019 ; Cass., n. 11918/ 2022 ).

Applicando tale principio al caso di specie, deve ritenersi che il processo si sia interrotto sin dal giorno della cancellazione del difensore costituito dall’albo professionale, ma che il termine per la riassunzione non abbia iniziato a decorrere dal momento dell’evento interruttivo, ma piuttosto da quello in cui la parte rappresentata dall’avvocato cancellatosi dall’albo abbia avuto effettiva conoscenza dell’evento, che nel caso in esame coincide con la data del 10 aprile 2012, quando la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha ricev uto la notifica, da parte del [OSCURATO:PERSONA], dell’atto di precetto in conseguenza della dichiarata esecutività del decreto ingiuntivo opposto, pronunciata con ordinanza del 6 marzo 2012.

Non può, pertanto , attribuirsi rilevanza , ai fini dell’avvenuta conoscenza, da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA], dell’evento interruttivo in forma legale, né alla proposta di delibera della [OSCURATO:PERSONA] del 2012, relativa a diverso giudizio - allegata in appello dall’odierno ricorrente- nella quale si dava atto che, in ragione del trasferimento dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] presso altra struttura regionale, si era reso necessario conferire nuova procura ad litem ad altro avvocato interno all’Avvocatura al fine di tutelare la posizione dell’Ente, né alla circostanza che la comunicazione del rinvio della causa , disposto ai sensi dell’art. 309 cod. proc., civ. , fosse s tato ricevuto da parte degli uffici dell’Avvocatura regionale, dal momento che la comunicazione di cancelleria indirizzata all’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio di primo grado era affetta da null ità , poiché la volontaria cancellazione dall'albo degli avvocati per il professionista determina la simultanea perdita dello ius postulandi, tanto nel lato attivo quanto in quello passivo, con conseguente nullità dell’attività processuale svolta, ove la nullità, come nel caso de quo, non sia stata sanata, con efficacia retroattiva, mediante sua rinnovazione, dando tempestivamente seguito all'ordine ex art. 291, comma 1, cod. proc. civ. , o grazie alla volontaria costituzione dell'appellato(Cass., sez.

U, 3702/17, cit.).

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denuncia no violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss., 1203 n. 3 e 1204, primo comma, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ, per non avere la Corte d’appello fatto buon governo delle disposizioni in tema di surrogazione legale, accogliendo, per l’effetto, l’opposizione promossa dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] per difetto di legittimazione passiva.

Sostengono, in particolare, che la Corte territoriale, nell’interpretare le polizze fideiussorie, non aveva considerato che la struttura dellafideiussione prestat a da [OSCURATO:PERSONA] era diversa da quella rilasciata da [OSCURATO:PERSONA], anche se l’oggetto delle garanzie era il medesimo, ossia il debito di APO e Cosvagi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]; e che, erroneamente, aveva escluso l’applicabilità dell’art. 1203, terzo comma, cod. civ. e del successivo art. 1204 cod civ., dal momento che [OSCURATO:PERSONA] aveva adempiuto ‹‹ un obbligo spettante ad altro fideiussore ( [OSCURATO:PERSONA] ), costituitos i a garanzia del medesimo debito, surrogandosi così automaticamente ne gli stessi diritti del creditore soddisfatto (Banca dell’Irpinia) anche nei confronti del suo fideiussore (principale) ai sensi delle succitate norme di legge››.

2.1. Il secondo motivo è in parte inammissibile e, in parte, infondato.

2.2. Postoche l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve trascrivere in ricorso, in omaggio al principio di autosufficienza, le clausole negoziali e fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., sez. 1, 15/11/2017, n. 27136; Cass., sez. 3, 28/11/2017, n. 28319; Cass., sez.1, 09/04/2021, n. 9461; ).

Tale onere non risulta assolto dal ricorrente che, con la doglianza in esame si è limitato a contestare genericamente la violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., senza chiarire in quale modo il giudice d’appello sarebbe incorso nella dedotta violazione, cosicché, sotto tale profilo, la censura non sfugge alla declaratoria d’inammissibilità.

2.3. Vanno, pure, esclusi gli ulteriori vizi contestati con il mezzo in esame.

Come correttamente rilevato dai giudici di appello i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell’Irpinia non possono essere ricondotti a lla disciplina dell’art. 1946 cod. civ. (ossia della confideiussione) e conseguentemente non può ritenersi applicabile l’art. 1954 cod. civ., che prevede il regresso del fideiussore che ha pagato nei confronti degli altri fideiussori.

A tale riguardo occorre rammentare che, p erché ricorra la fattispecie della confideiussione, con relativo diritto di regresso per il fideiussore solvente, occorre che più persone prestino congiuntamente fideiussione per un medesimo debitore e nei confronti di un medesimo creditore, senza che occorra una contestualità di manifestazione di volontà, ben potendo le fideiussioni essere contratte separatamente ed in tempi successivi, purché però esista un intento, comune a tutti i confideiussori, di collegarsi reciprocamente nella garanzia del debito principale verso lo stesso creditore garantito (Cass., sez. 3, 12/09/2011, n. 18650; Cass., sez. 10 1, 24/02/2016, n. 3628; Cass., sez. 1, 28/03/2023, n. 8697).

Elemento distintivo della confideiussione, di cui all’art. 1946 cod. civ., è, dunque, il collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, concretantesi nella espressione di un comune intento di garantire lo stesso debito ed il medesimo creditore, pur nell’eventuale assenza di contestualità nell’assunzione della garanzia stessae salva la divisione dell'obbligazione nei rapporti interni in virtù del diritto di regresso, che, ex art. 1954 c od. civ. , spetta a colui che ha pagato per l'intero (Cass., n. 3628/16, cit.).

La confideiussione si distingue dalla diversa ipotesi della fideiussione del fideiussore, di cui all’art. 1940 cod. civ., in cui tale collegamento non è riscontrabile, cosicché diverso risulta l’oggetto stesso dell’obbligazione, avendo la fideiussione di secondo grado (fideiussione del fideiussore) per oggetto il debito di altro fideiussore (di primo grado) e non quello del debitore principale e risultando, per converso, oggetto della fideiussione prestata da più persone (confideiussione) proprio ed unicamente il debito del debitore principale (Cass., sez. 3, 13/05/ 2002, n. 6808; Cass., sez. 3, 18/07/1997, n. 6635).

2.4. Dalla ricostruzione analitica dell’operazione di finanziamento, operata dalla Corte territoriale, si evince che, a fronte del debito assunto da A.P.O. e Cosvagi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva concesso il mutuo, sono state rilasciate fideiussioni da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’Irpinia in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. , da parte di [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della garanzia fideiussoria rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Irpinia a [OSCURATO:SOCIETA]. e, infine, da [OSCURATO:SOCIETA]. e dal [OSCURATO:PERSONA] in favoredella [OSCURATO:PERSONA] dell’Irpinia.

Come emerge dalla sentenza qui gravata e come evidenziato nello stesso ricorso (pag. 17 del ricorso), le fideiussioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] sono sostanzialmente divers e , in quanto la prima integra una cd. fideiussione del fideiussore, come tale attivabile non appena il primo fideiussore, ossia la Banca dell’Irpinia, avesse subito l’azione di regresso da parte di Centrobancas.p.a. , creditore principale, mentre quella prestata dal [OSCURATO:PERSONA] è qualificabile come fideiussione del regresso, perché garantiva il fideiussore (Banca dell’Irpinia) in caso di infruttuosità dell’azione di regresso da quest’ultimo esperita nei confronti dei debitori principali (Apo e Cosvagi).

Difettando, nel caso de quo, pur in presenza di una pluralità di garanti, l’intento di garantire congiuntamente il medesimo debito, la Corte territoriale ha, del tutto correttamente, ritenuto che non potesse trovare applicazione la disciplina della confideiussione di cui all’art. 1946 cod. civ. e, di conseguenza, neppure quella di cui all’art.1954 cod. civ., che consente il regresso nei confronti degli altri fideiussori.

La doglianza che i ricorrent i muov ono , sotto l’apparente deduzione di un’erronea interpretazione dell’art. 1946 cod. civ., mira, in realtà, a sollecita re un riesame dei fatti, e ciò sia perché non emerge dalla censura un’erronea ricognizione della norma codicistica , sia perché la ritenuta non configurabilità di una co n fideiussione tra i garanti è frutto di una valutazione complessiva delle prove assunte, riservata al giudice di meritoe non scrutinabile in sede di legittimità, perchésorretta da motivazione esaustiva ed esente da vizi logici.

2.5. Va, parimenti, esclusal’applicabilità dell’art. 1203, n. 3, cod. civ., in tema di surrogazione legale (prevista ‹‹a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo››), in quanto [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto emerge dalla ricostruzione della vicenda fattual e , non ha adempiuto l’obbligazione gravante sul fideiussore [OSCURATO:PERSONA], ma ha prestato garanzia in favore della Banca dell’Irpinia, in tal modo surrogandosi nei diritti del soggetto garantito, che aveva prestato a sua volta fideiussione a favore di [OSCURATO:SOCIETA] a garanzia del debito assunto da APO e Cosvagi; da tanto discende che [OSCURATO:PERSONA] era, dunque, legittimato ad esper ire azione di regresso nei confronti d e i debitori principali, ma non nei confronti della Regione o di [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimitàche liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presup

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27151/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 4 -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso la [OSCURATO:PERSONA] della Regione [OSCURATO:PERSONA], alla via Barberini, n. 36 -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Bari n. 1151 /201 9 , pubblicata in data20 maggio 201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] notificava alla Regione [OSCURATO:PERSONA] decreto ingiuntivo, con cui chiedeva il pagamento della somma di euro 877.976,72, oltre interessi legali dalla data dell’accredito del medesimo importo dallo stesso versato in favore della [OSCURATO:PERSONA] dell’Irpinia. A sostegno della domanda monitoria il [OSCURATO:PERSONA] aveva esposto che: a) con delibera n. 5109 del 2 ottobre 1989, la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di finanziare l’acquisto da parte di APO ([OSCURATO:PERSONA]) delle azioni di soci privati della 3M di Conversano, concedendo uncontributo in conto capitale pari al 50 per cento della predetta somma, per un importo complessivo di lire 4.877.104.000; b) deliberato il finanziamento da parte della Giunta regi o nale, A.P.O. e COSVAGI ([OSCURATO:PERSONA]Industriale) avevano rappresentato aErsap ([OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]) la necessità di contrarre rispettivamente un mutuo di lire 4.877.104.000 e di lire 1.257.268.000 e avevano acquisit o la disponibilità di [OSCURATO:SOCIETA] per il tramite della [OSCURATO:PERSONA] di Irpinia, che a sua volta aveva prestato fidei u ssione a garanzia del mutuo, condizionata alla prestazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] , di una controgaranzia di lire 6.000.000.000; c) [OSCURATO:PERSONA] aveva deliberato di concedere la controgaranzia alla [OSCURATO:PERSONA] dell’Irpinia sulla fideiussione rilasciata a favore di [OSCURATO:SOCIETA] in relazione al mutuo contratto da A.P.O. e di concedere controgaranzia in favore di [OSCURATO:PERSONA] dell’Irpinia per il mutuo concesso da [OSCURATO:SOCIETA] in favore di Cosvagi; d) autorizzata la concessione del contributo da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA] ed ottenuto il mutuo anche da parte di Cosvagi, la [OSCURATO:PERSONA] dell’Irpinia aveva richiesto ulteriori controgaranzie , ed in particolaredelega all’incasso del contributo in conto capitale APO e Cosvagi, costituzione in pegno del pacchetto azionario della 3M di APO pari al 39,8%, costituzione in pegno di titoli e fideiussione, limitata a lire 3.135.000.000, della [OSCURATO:SOCIETA]., costituzione in pegno di titoli per complessivi lire 5.000.000.000; su richiesta del Presidente della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], le garanzie di natura reale erano state sostituite con garanziepersonali; e) essendo APO e Cosvagi inadempienti nel pagamento delle rate di mutuo, [OSCURATO:SOCIETA] aveva escusso la garanzia prestata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Irpinia, ottenendo l’immediato rimborso di quanto erogato; [OSCURATO:PERSONA] dell’Irpinia aveva a sua volta escusso le garanzie prestate dal [OSCURATO:PERSONA], incamerando da quest’ultimo la complessiva somma di lire1.700.000.000. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, deducendo, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva e il Tribunale di Bari, rinviata la causa, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. civ., per mancata comparizione di entrambe le parti, ne ordinava la cancellazione dal ruolo; successivamente, accogliendo l’istanza di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza resa inaudita altera parte in data 6 marzo 2012, dichiarava estinto il giudizio ex art. 307 cod. proc. civ ed esecutivo il decreto ingiuntivo. 3. L’ordinanza è stata impugnata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte d’appello di Bari, chene ha dichiarato la nullità e, pronunciando nel merito, ha accoltol’opposizione a decreto ingiuntivo. In sintesi, rilevando che nell’atto di appello la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva rappresentato che il processo in primo grado aveva subito una interruzione ope legis per effetto della cancellazione dall’albo degli avvocati del procuratore costituito, avv. [OSCURATO:PERSONA], trasferitosi in data 2 agosto 2010 presso un altro ufficio della Regione, con conseguente perdita dello ius postulandi, ha osservato che, dovendosi ricomprendere la volontaria cancellazione dall’albo tra le cause di interruzione del processo, questosi era interrotto sin dal giorno della cancellazione. Ha, in particolare, spiegato che erroneamente erano state dichiarat e dapprima la cancellazione della causa dal ruolo per omessa comparizione delle parti, pur se del rinvio d’ufficio ex art. 309 cod. proc. civ. alla Regione [OSCURATO:PERSONA] era stata data irrituale comunicazione al procuratore costituito privo di ius postulandi, e, successivamente, l’estinzione con provvedimento reso inaudita altera parte, per cui doveva ritenersi la nullità dell’ordinanza - sentenza emessa in primo grado il 6 marzo 2012, stante l’inesistenza di un valido contraddittorio. Decidendo, poi, nel merito, ha ritenuto fondata l’eccezione di legittimazione passiva sollevata dall’appellante, sottolineando che il [OSCURATO:PERSONA] (fideiussore che aveva pagato) poteva ritenersi surrogato nei diritti del creditore [OSCURATO:PERSONA] dell’Irpinia nei confronti dei debitori (APO e COSVAGI) ed aveva azione di regresso nei confronti di questi ultimi, ma non nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nénei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], subentrata ad [OSCURATO:PERSONA]. Ha, quindi, escluso che potesse trovare applicazione l’art. 1203 cod. civ., dal momento che il fideiussore solvens poteva subentrare nel rapporto obbligatorio nella stessa situazione che faceva capo al creditore e con le medesime garanzie. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della decisione d’appello. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si denunzia ‹‹ Nel rito, violazione o falsa applicazione dell’art. 305 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.››. I ricorrenticensurano la decisione gravata per non avere la Corte d’appello rilevato la mancata riassunzione del giudizio, da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA], entro il termine perentorio di cui all’art. 305 cod. proc. civ. S ottolineano che ‹‹ il termine per la riassunzione del giudizio, interrotto per la morte o impedimento del procuratore costituito di una delle parti in causa decorre non già dal giorno in cui si è verificato l’evento interruttivo, bensì da quello in cui lo stesso evento sia venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione, in forma legale, risultante cioè da dichiarazione, notificazione o certificazione, non essendo sufficiente la conoscenza aliundeacquisita››. Evidenziano che, sul punto, la decisione gravata sarebbe errata , poiché i giudici del merito non hanno considerato che la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto conoscenza ‹‹legale›› dell’evento interruttivo già sulla base di una delibera adottata dall’Ente nel 2012 che conteneva, oltre al riferimento all’avvenuta cancellazione dall’albo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], anche il richiamo ad un provvedimento del 23 novembre 2011, con cui il Presidente della Regione aveva sostituito l’avv.Troiano con altro avvocato, conferendo nuova procura ad litem. Soggiunge che i giudici di secondo grado avrebbero anche omesso di considerare la rilevanza — sempre sotto il profilo dell’avvenuta conoscenza dell’evento interruttivo — di tutte le comunicazioni indirizzate al procuratore costituito, notificatedalla Cancelleria presso l’ufficio dell’Avvocatura regionale e da questa pacificamente ricevute. 1.1. La censura è infondata. 1.2. Per orientamento giurisprudenziale del tutto consolidato, qualora la parte sia costituita a mezzo di procuratore, l'evento della morte, radiazione o sospensione del procuratore – al quale è equiparato l’evento della volontaria cancellazione dall’albo (Cass., sez. U, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 3702), che determina la simultanea perdita dello ius postulandi - produce l'interruzione del procedimento con effetto immediato, senza necessità di dichiarazione o notifiche ed a prescindere da ogni indagine circa la conoscenza che di detto evento possono avere avuto le parti o il giudice e senza alcuna necessità di declaratoria da parte del giudice stesso, ma il termine perentorio per la riassunzione o prosecuzione del processo cosi interrotto, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, 159 del 1971 e n. 36 del 1976, deve farsi decorrere non dal momento in cui l'evento interruttivo si verifica, ma da quello della conoscenza legale dell'evento stesso, risultante, cioè, da dichiarazione, notificazione o certificazione dell'evento, ovvero a seguito di lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione, non essendo all'uopo sufficiente la conoscenza di fatto che di esso una delle parti abbia aliundeacquisito (tra le tante, Cass., n. 3085 / 2010; Cass., n. 14691 / 1999 ; Cass., n. 29144/ 2019 ; Cass., n. 28759/2017; Cass.,n. 3782/2015; Cass., n. 29144/2019 ; Cass., n. 11918/ 2022 ). Applicando tale principio al caso di specie, deve ritenersi che il processo si sia interrotto sin dal giorno della cancellazione del difensore costituito dall’albo professionale, ma che il termine per la riassunzione non abbia iniziato a decorrere dal momento dell’evento interruttivo, ma piuttosto da quello in cui la parte rappresentata dall’avvocato cancellatosi dall’albo abbia avuto effettiva conoscenza dell’evento, che nel caso in esame coincide con la data del 10 aprile 2012, quando la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha ricev uto la notifica, da parte del [OSCURATO:PERSONA], dell’atto di precetto in conseguenza della dichiarata esecutività del decreto ingiuntivo opposto, pronunciata con ordinanza del 6 marzo 2012. Non può, pertanto , attribuirsi rilevanza , ai fini dell’avvenuta conoscenza, da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA], dell’evento interruttivo in forma legale, né alla proposta di delibera della [OSCURATO:PERSONA] del 2012, relativa a diverso giudizio - allegata in appello dall’odierno ricorrente- nella quale si dava atto che, in ragione del trasferimento dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] presso altra struttura regionale, si era reso necessario conferire nuova procura ad litem ad altro avvocato interno all’Avvocatura al fine di tutelare la posizione dell’Ente, né alla circostanza che la comunicazione del rinvio della causa , disposto ai sensi dell’art. 309 cod. proc., civ. , fosse s tato ricevuto da parte degli uffici dell’Avvocatura regionale, dal momento che la comunicazione di cancelleria indirizzata all’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio di primo grado era affetta da null ità , poiché la volontaria cancellazione dall'albo degli avvocati per il professionista determina la simultanea perdita dello ius postulandi, tanto nel lato attivo quanto in quello passivo, con conseguente nullità dell’attività processuale svolta, ove la nullità, come nel caso de quo, non sia stata sanata, con efficacia retroattiva, mediante sua rinnovazione, dando tempestivamente seguito all'ordine ex art. 291, comma 1, cod. proc. civ. , o grazie alla volontaria costituzione dell'appellato(Cass., sez. U, 3702/17, cit.). 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denuncia no violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss., 1203 n. 3 e 1204, primo comma, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ, per non avere la Corte d’appello fatto buon governo delle disposizioni in tema di surrogazione legale, accogliendo, per l’effetto, l’opposizione promossa dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] per difetto di legittimazione passiva. Sostengono, in particolare, che la Corte territoriale, nell’interpretare le polizze fideiussorie, non aveva considerato che la struttura dellafideiussione prestat a da [OSCURATO:PERSONA] era diversa da quella rilasciata da [OSCURATO:PERSONA], anche se l’oggetto delle garanzie era il medesimo, ossia il debito di APO e Cosvagi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]; e che, erroneamente, aveva escluso l’applicabilità dell’art. 1203, terzo comma, cod. civ. e del successivo art. 1204 cod civ., dal momento che [OSCURATO:PERSONA] aveva adempiuto ‹‹ un obbligo spettante ad altro fideiussore ( [OSCURATO:PERSONA] ), costituitos i a garanzia del medesimo debito, surrogandosi così automaticamente ne gli stessi diritti del creditore soddisfatto (Banca dell’Irpinia) anche nei confronti del suo fideiussore (principale) ai sensi delle succitate norme di legge››. 2.1. Il secondo motivo è in parte inammissibile e, in parte, infondato. 2.2. Postoche l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve trascrivere in ricorso, in omaggio al principio di autosufficienza, le clausole negoziali e fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., sez. 1, 15/11/2017, n. 27136; Cass., sez. 3, 28/11/2017, n. 28319; Cass., sez.1, 09/04/2021, n. 9461; ). Tale onere non risulta assolto dal ricorrente che, con la doglianza in esame si è limitato a contestare genericamente la violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., senza chiarire in quale modo il giudice d’appello sarebbe incorso nella dedotta violazione, cosicché, sotto tale profilo, la censura non sfugge alla declaratoria d’inammissibilità. 2.3. Vanno, pure, esclusi gli ulteriori vizi contestati con il mezzo in esame. Come correttamente rilevato dai giudici di appello i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell’Irpinia non possono essere ricondotti a lla disciplina dell’art. 1946 cod. civ. (ossia della confideiussione) e conseguentemente non può ritenersi applicabile l’art. 1954 cod. civ., che prevede il regresso del fideiussore che ha pagato nei confronti degli altri fideiussori. A tale riguardo occorre rammentare che, p erché ricorra la fattispecie della confideiussione, con relativo diritto di regresso per il fideiussore solvente, occorre che più persone prestino congiuntamente fideiussione per un medesimo debitore e nei confronti di un medesimo creditore, senza che occorra una contestualità di manifestazione di volontà, ben potendo le fideiussioni essere contratte separatamente ed in tempi successivi, purché però esista un intento, comune a tutti i confideiussori, di collegarsi reciprocamente nella garanzia del debito principale verso lo stesso creditore garantito (Cass., sez. 3, 12/09/2011, n. 18650; Cass., sez. 10 1, 24/02/2016, n. 3628; Cass., sez. 1, 28/03/2023, n. 8697). Elemento distintivo della confideiussione, di cui all’art. 1946 cod. civ., è, dunque, il collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, concretantesi nella espressione di un comune intento di garantire lo stesso debito ed il medesimo creditore, pur nell’eventuale assenza di contestualità nell’assunzione della garanzia stessae salva la divisione dell'obbligazione nei rapporti interni in virtù del diritto di regresso, che, ex art. 1954 c od. civ. , spetta a colui che ha pagato per l'intero (Cass., n. 3628/16, cit.). La confideiussione si distingue dalla diversa ipotesi della fideiussione del fideiussore, di cui all’art. 1940 cod. civ., in cui tale collegamento non è riscontrabile, cosicché diverso risulta l’oggetto stesso dell’obbligazione, avendo la fideiussione di secondo grado (fideiussione del fideiussore) per oggetto il debito di altro fideiussore (di primo grado) e non quello del debitore principale e risultando, per converso, oggetto della fideiussione prestata da più persone (confideiussione) proprio ed unicamente il debito del debitore principale (Cass., sez. 3, 13/05/ 2002, n. 6808; Cass., sez. 3, 18/07/1997, n. 6635). 2.4. Dalla ricostruzione analitica dell’operazione di finanziamento, operata dalla Corte territoriale, si evince che, a fronte del debito assunto da A.P.O. e Cosvagi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva concesso il mutuo, sono state rilasciate fideiussioni da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’Irpinia in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. , da parte di [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della garanzia fideiussoria rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Irpinia a [OSCURATO:SOCIETA]. e, infine, da [OSCURATO:SOCIETA]. e dal [OSCURATO:PERSONA] in favoredella [OSCURATO:PERSONA] dell’Irpinia. Come emerge dalla sentenza qui gravata e come evidenziato nello stesso ricorso (pag. 17 del ricorso), le fideiussioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] sono sostanzialmente divers e , in quanto la prima integra una cd. fideiussione del fideiussore, come tale attivabile non appena il primo fideiussore, ossia la Banca dell’Irpinia, avesse subito l’azione di regresso da parte di Centrobancas.p.a. , creditore principale, mentre quella prestata dal [OSCURATO:PERSONA] è qualificabile come fideiussione del regresso, perché garantiva il fideiussore (Banca dell’Irpinia) in caso di infruttuosità dell’azione di regresso da quest’ultimo esperita nei confronti dei debitori principali (Apo e Cosvagi). Difettando, nel caso de quo, pur in presenza di una pluralità di garanti, l’intento di garantire congiuntamente il medesimo debito, la Corte territoriale ha, del tutto correttamente, ritenuto che non potesse trovare applicazione la disciplina della confideiussione di cui all’art. 1946 cod. civ. e, di conseguenza, neppure quella di cui all’art.1954 cod. civ., che consente il regresso nei confronti degli altri fideiussori. La doglianza che i ricorrent i muov ono , sotto l’apparente deduzione di un’erronea interpretazione dell’art. 1946 cod. civ., mira, in realtà, a sollecita re un riesame dei fatti, e ciò sia perché non emerge dalla censura un’erronea ricognizione della norma codicistica , sia perché la ritenuta non configurabilità di una co n fideiussione tra i garanti è frutto di una valutazione complessiva delle prove assunte, riservata al giudice di meritoe non scrutinabile in sede di legittimità, perchésorretta da motivazione esaustiva ed esente da vizi logici. 2.5. Va, parimenti, esclusal’applicabilità dell’art. 1203, n. 3, cod. civ., in tema di surrogazione legale (prevista ‹‹a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo››), in quanto [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto emerge dalla ricostruzione della vicenda fattual e , non ha adempiuto l’obbligazione gravante sul fideiussore [OSCURATO:PERSONA], ma ha prestato garanzia in favore della Banca dell’Irpinia, in tal modo surrogandosi nei diritti del soggetto garantito, che aveva prestato a sua volta fideiussione a favore di [OSCURATO:SOCIETA] a garanzia del debito assunto da APO e Cosvagi; da tanto discende che [OSCURATO:PERSONA] era, dunque, legittimato ad esper ire azione di regresso nei confronti d e i debitori principali, ma non nei confronti della Regione o di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimitàche liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presup
Decreto Cassazione n. 34989/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris