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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 febbraio 2020

Cassazione n. 17340/2026

Testo disponibile della fonte

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e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -controInarcassa, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 813/2020 depositatail 24/02/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere Luca d'Addario.Numero registro generale 28171/2020Numero sezionale 2316/2026Numero di raccolta generale 17340/2026Data pubblicazione 01/06/20261.

Con sentenza del 24 febbraio 2020, la Corte di appello di Napoli haconfermato la sentenza del Tribunale di Benevento con la quale è statarigettata la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dellaCassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti(di seguito INARCASSA) e finalizzata al riconoscimento, in suo favore, dipensione di anzianità e conseguente condanna della medesima allacorresponsione del trattamento previdenziale a partire dal 2 settembre2013.2.

La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, nel confermare lasentenza di rigetto di primo grado, ha ritenuto che il ricorrente non avessepresentato, entro il termine del 31 dicembre 2013 previsto dall’art. 18 delRegolamento generale Inarcassa del 2012, idonea domanda di erogazionedel trattamento previdenziale e comunque non avesse integrato, entro iltermine del 5 marzo 2010, il necessario requisito anagrafico.3.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, il [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’Inarcassa haresistito con controricorso.4. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza nel termine di sessanta giornidall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1 dellalegge n. 6 del 1981 e 18 del Regolamento generale Inarcassa del 2012,nonché omesso esame in relazione all’aspetto relativo alla intervenutapresentazione, entro il termine imposto, di domanda idonea al fine diaccedere al trattamento pensionistico.

Osserva, in particolare, l’erroneitàdella sentenza impugnata nella parte in cui non ha valutato comeintegrato il menzionato presupposto (ossia la presentazione di tempestivaNumero registro generale 28171/2020Numero sezionale 2316/2026Numero di raccolta generale 17340/2026Data pubblicazione 01/06/2026domanda di erogazione del trattamento previdenziale) alla luce dellarichiesta fatta dal ricorrente, entro il termine di legge, di ottenereinformazioni relative alla sua posizione previdenziale, atto quest’ultimo ilquale, secondo il ricorrente, dovrebbe ritenersi idoneo e sufficiente adintegrare il già menzionato requisito.2.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360,n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 18 n. 3 delRegolamento generale Inarcassa del 2012, in relazione alla ritenutamancata maturazione del requisito anagrafico alla data del 5 marzo 2010.Osserva a tal riguardo come, essendo nato il 2 settembre del 1955, alladata del 5 marzo 2010, avendo già compiuto 54 anni, lo stesso avrebbedovuto ritenersi già entrato nel 55° anno di età, così da integrare,unitamente a quello contributivo, anche il requisito anagrafico richiesto dalmedesimo Regolamento.3.

Inarcassa, con controricorso, ha chiesto il rigetto del ricorso.4.

In via preliminare e dirimente, va rilevato come il ricorrente, indata 3 aprile 2026, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, ai sensidell’art. 390 c.p.c., con contestuale richiesta di compensazione dellespese, rinuncia la quale, con successivo atto dell’8 aprile 2026, è stataaccettata dalla resistente con contestuale adesione alla richiesta dicompensazione delle spese.5.

Il procedimento va dichiarato estinto per rinuncia, concompensazione delle spese.6.

Non vi è luogo alla condanna alle spese ai sensi dell’art. 391comma 4 c.p.c. avendo l’altra parte, costituita, aderito alla rinuncia ed allacompensazione delle spese.

A tal riguardo, questa Corte, ancherecentemente, ha evidenziato come quando alla rinuncia al ricorso percassazione non abbia fatto seguito l'accettazione dell'altra parte, purestinguendosi il processo, non opera l'art. 391, comma 4, c.p.c., comemodificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese inNumero registro generale 28171/2020Numero sezionale 2316/2026Numero di raccolta generale 17340/2026Data pubblicazione 01/06/2026danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale dinegarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli diapprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale dellacondanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altreparti (Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020, Rv. 657640 - 01).7.

Non sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso (cfr. Cass. n. 20697 del 2021; Cass. n. 3542del 2017; v. anche Cass. n. 13636 del 2015; Cass. nn. 23175 del 2015;Cass. n. 19071 del 2018).

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia.Spese compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -controInarcassa, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 813/2020 depositatail 24/02/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere Luca d'Addario.Numero registro generale 28171/2020Numero sezionale 2316/2026Numero di raccolta generale 17340/2026Data pubblicazione 01/06/20261. Con sentenza del 24 febbraio 2020, la Corte di appello di Napoli haconfermato la sentenza del Tribunale di Benevento con la quale è statarigettata la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dellaCassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti(di seguito INARCASSA) e finalizzata al riconoscimento, in suo favore, dipensione di anzianità e conseguente condanna della medesima allacorresponsione del trattamento previdenziale a partire dal 2 settembre2013.2. La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, nel confermare lasentenza di rigetto di primo grado, ha ritenuto che il ricorrente non avessepresentato, entro il termine del 31 dicembre 2013 previsto dall’art. 18 delRegolamento generale Inarcassa del 2012, idonea domanda di erogazionedel trattamento previdenziale e comunque non avesse integrato, entro iltermine del 5 marzo 2010, il necessario requisito anagrafico.3. Avverso la sentenza della Corte d’appello, il [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’Inarcassa haresistito con controricorso.4. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza nel termine di sessanta giornidall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1 dellalegge n. 6 del 1981 e 18 del Regolamento generale Inarcassa del 2012,nonché omesso esame in relazione all’aspetto relativo alla intervenutapresentazione, entro il termine imposto, di domanda idonea al fine diaccedere al trattamento pensionistico. Osserva, in particolare, l’erroneitàdella sentenza impugnata nella parte in cui non ha valutato comeintegrato il menzionato presupposto (ossia la presentazione di tempestivaNumero registro generale 28171/2020Numero sezionale 2316/2026Numero di raccolta generale 17340/2026Data pubblicazione 01/06/2026domanda di erogazione del trattamento previdenziale) alla luce dellarichiesta fatta dal ricorrente, entro il termine di legge, di ottenereinformazioni relative alla sua posizione previdenziale, atto quest’ultimo ilquale, secondo il ricorrente, dovrebbe ritenersi idoneo e sufficiente adintegrare il già menzionato requisito.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360,n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 18 n. 3 delRegolamento generale Inarcassa del 2012, in relazione alla ritenutamancata maturazione del requisito anagrafico alla data del 5 marzo 2010.Osserva a tal riguardo come, essendo nato il 2 settembre del 1955, alladata del 5 marzo 2010, avendo già compiuto 54 anni, lo stesso avrebbedovuto ritenersi già entrato nel 55° anno di età, così da integrare,unitamente a quello contributivo, anche il requisito anagrafico richiesto dalmedesimo Regolamento.3. Inarcassa, con controricorso, ha chiesto il rigetto del ricorso.4. In via preliminare e dirimente, va rilevato come il ricorrente, indata 3 aprile 2026, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, ai sensidell’art. 390 c.p.c., con contestuale richiesta di compensazione dellespese, rinuncia la quale, con successivo atto dell’8 aprile 2026, è stataaccettata dalla resistente con contestuale adesione alla richiesta dicompensazione delle spese.5. Il procedimento va dichiarato estinto per rinuncia, concompensazione delle spese.6. Non vi è luogo alla condanna alle spese ai sensi dell’art. 391comma 4 c.p.c. avendo l’altra parte, costituita, aderito alla rinuncia ed allacompensazione delle spese. A tal riguardo, questa Corte, ancherecentemente, ha evidenziato come quando alla rinuncia al ricorso percassazione non abbia fatto seguito l'accettazione dell'altra parte, purestinguendosi il processo, non opera l'art. 391, comma 4, c.p.c., comemodificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese inNumero registro generale 28171/2020Numero sezionale 2316/2026Numero di raccolta generale 17340/2026Data pubblicazione 01/06/2026danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale dinegarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli diapprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale dellacondanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altreparti (Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020, Rv. 657640 - 01).7. Non sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso (cfr. Cass. n. 20697 del 2021; Cass. n. 3542del 2017; v. anche Cass. n. 13636 del 2015; Cass. nn. 23175 del 2015;Cass. n. 19071 del 2018). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia.Spese compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.La PresidenteRossana Mancino
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