CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 febbraio 2026
Cassazione n. 06712/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 60/2026 DONATO D'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 33911/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 maggio 1991, nel procedimento in cui sono costituite parti civili: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Associazione italiana familiari e vittime della strada onlus; avverso la sentenza del 13 marzo 2025 della Corte d'appello di Messina; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla memoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Catania, in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, depositando nota delle spese; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 6712/2026 Roma, lì, 18/02/2026 udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Messina, in difesa dell’Associazione italiana familiari e vittime della strada onlus, il quale si è associato alla richiesta di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 marzo 2025 la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza emessa il 5 giugno 2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589-bis, commi 1 e 4, cod. pen., commesso in Lipari il 25 agosto 2017. Previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente di cui al comma 7 di tale articolo, è stato quindi condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, oltre che al risarcimento del danno in favore delle parti civili, con riconoscimento di una provvisionale. 1.1. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, nelle prime ore del 25 agosto 2017 [OSCURATO:PERSONA], alla guida di un ciclomotore con a bordo un passeggero, mentre percorreva la via Falcone e Borsellino in direzione Canneto, provenendo da Lipari (ME), si scontrò con l'autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA], che viaggiava nell’opposto senso di marcia. A causa dell’urto riportarono lesioni sia il passeggero, sia il [OSCURATO:PERSONA], il cui decesso veniva constatato poche ore dopo il sinistro. Valutati i contributi dei vari consulenti tecnici, i giudici hanno ritenuto di condividere le valutazioni espresse dall’ing. Mangano, consulente del pubblico ministero, e quindi così ricostruito l’incidente: al momento dell’impatto l’imputato stava percorrendo la via Falcone e Borsellino con velocità superiore al limite di 50 km/h, comunque non adeguata alle condizioni della strada (con andamento curvilineo e con ridotta visibilità dovuta anche alla presenza di un veicolo parcheggiato), senza tenere la destra e in stato di ebbrezza alcolica, con tasso rilevato pari a 0,86 g/l. La violazione di tali regole cautelari è stata ritenuta causalmente rilevante rispetto al verificarsi del sinistro, seppur in termini più stringenti rispetto a quelle attribuite al [OSCURATO:PERSONA], che pure aveva superato il limite di velocità di 10 km/h, aveva invaso l’opposta corsia di marcia e si era messo alla guida con tasso alcolemico pari a 0,48 g/l. Per tali ragioni, è stato ritenuto il concorso di colpa del [OSCURATO:PERSONA] nella misura del 30%, che i giudici hanno valorizzato per riconoscere la diminuente di cui al comma 7 dell'art. 589-bis cod. pen. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale, nonché vizio della motivazione, anche sotto forma di travisamento della prova. Diversamente da quanto afferma la Corte territoriale, il consulente di parte, ing. [OSCURATO:PERSONA], sia in relazione a quanto accaduto prima dell’impatto, sia in relazione al calcolo delle velocità tenute dai due conducenti, ha espresso delle puntuali critiche alle conclusioni cui è giunto il consulente del pubblico ministero, ing. Mangano. Critiche mosse con riguardo ai dati utilizzati, diversi da quelli rilevati oggettivamente sul luogo del sinistro. Come riconosciuto anche dalla Corte di appello il [OSCURATO:PERSONA] fu infatti “costretto” a spostarsi verso sinistra, avvicinandosi alla linea di mezzeria, per la presenza di veicoli parcheggiati sul lato destro della carreggiata (peraltro in violazione al codice della strada): nessun rimprovero, quindi, può essergli mosso per tale condotta necessitata. In ogni caso, lo spostamento verso sinistra – che comunque non comportò lo sconfinamento nella corsia opposta – avvenne in un momento successivo rispetto a quello ipotizzato dal consulente del pubblico ministero (2,5 secondi prima dell’urto) senza riferimento a dati certi, e quando lo scooter condotto dal [OSCURATO:PERSONA] aveva già invaso la sua corsia di marcia. Tale ricostruzione, riflettendosi sulla posizione reciproca dei veicoli e quindi sui tempi di avvistamento, inevitabilmente conduce ad un diverso calcolo delle rispettive velocità. Velocità che sono state determinate dall’ing. Mangano attribuendo al [OSCURATO:PERSONA], in maniera del tutto arbitraria, un tempo di reazione di 1,3 secondi, superiore a quello attribuito al [OSCURATO:PERSONA], e senza specificare quali sono stati i test sugli urti adoperati per quantificare l’energia associata alle deformazioni rilevate sui veicoli. Ma, anche a voler ammettere che effettivamente il [OSCURATO:PERSONA] stesse viaggiando alla velocità di 76 km/h, la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere, per il principio del favor rei ed in ragione dei dubbi espressi dal consulente della difesa, che la strada percorsa avesse natura extraurbana, con conseguente elevazione del limite fino a 90 km/h. In ordine, poi, alla rilevazione del tasso alcolemico, contrariamente a quanto afferma la Corte territoriale è stata eseguita con un test di screening immuno-enzimatico, e dunque necessitava di conferma, attraverso un test di secondo livello, non eseguito. Si tratta, infatti, come rilevano le linee guida, di test di rapida esecuzione ma il cui risultato è caratterizzato da scarsa accuratezza. Pertanto, non può ritenersi accertato, oltre ogni ragionevole dubbio, che il ricorrente abbia violato le regole cautelari indicate nella imputazione, ferma restando l’insufficienza del riferimento alla sola inadeguatezza della velocità, per il tramite del richiamo all’art. 141 cod. strada, in linea con consolidati principi giurisprudenziali tesi a sottolineare il carattere elastico della regola che si assume violata. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione e violazione di legge – in relazione agli artt. 538 cod. proc. pen., 2056 e 1227 cod. civ. - con riguardo alla misura in cui è stato riconosciuto il concorso di colpa del [OSCURATO:PERSONA] nella determinazione dell’evento. La Corte di appello ha immotivatamente attribuito una diversa incidenza causale in relazione ai differenti tassi alcolemici rilevati sui conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro. Inoltre, a fronte del superamento del limite di velocità da parte del [OSCURATO:PERSONA], non ha in alcun modo valutato l’invasione dell’opposta corsia di marcia compiuta dalla persona offesa. Infine, solo il [OSCURATO:PERSONA] eseguì, seppur inutilmente, l’unica manovra possibile per cercare di evitare l’impatto. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione orale, e le parti hanno formulato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva innanzitutto il Collegio che, in presenza di una doppia conforme, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (Sez. 4, n. 26493 del 13/06/2025, non mass.; Sez. 4, n. 26800 del 26/06/2024, non mass.; Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Rv. 280654 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595 – 01). Ciò si verifica quando, come nel caso in esame, la Corte territoriale ha esaminato le censure proposte dagli appellanti con criteri omogenei a quelli del primo giudice e operato frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione. 2.1. Il primo complesso motivo è inammissibile. 2.1.1. Il ricorrente lamenta, innanzitutto, il difetto assoluto di motivazione, o comunque il suo carattere apparente (pp. 2, 3, 8 ricorso): il motivo è manifestamente infondato. Osserva il Collegio che alla motivazione fisicamente inesistente è equiparata la motivazione apparente, ipotizzabile nel caso in cui il giudice si limita a una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, senza tenere in adeguato conto le specifiche deduzioni difensive, omettendo, altresì, di fornire adeguata spiegazione circa l’infondatezza, l’indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Rv. 286406 – 01, con specifico riferimento all’atto di appello). Nella specie la motivazione esiste e non può certo dirsi apparente: come si vedrà anche esaminando le altre doglianze, la Corte territoriale ha affrontato le questioni poste dal ricorrente in ordine alla ricostruzione del sinistro nei suoi aspetti essenziali (modalità dell’impatto; posizione reciproca dei veicoli, tempi di avvistamento e di reazione), ai comportamenti dei due conducenti, anche con riguardo alla velocità tenuta, alla segnaletica ed alla tipologia di strada percorsa (pp. 8 – 12 sentenza impugnata). Nella parte in cui lamenta il mancato esame della memoria depositata (p. 3 ricorso), invece, il motivo è assolutamente generico, non essendone indicato né il contenuto, né le conseguenze della mancata valutazione sulla tenuta del percorso motivazionale. Osserva infatti il Collegio che l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata» (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, Rv. 276766 - 01). Sicché, il giudice di legittimità non deve arrestarsi al dato formale della mancanza dell'espressa menzione e considerazione della memoria nella sentenza di merito, ma deve operare un accertamento concreto in ordine alla capacità del dato esaltato nella memoria e trascurato nella sentenza di mettere in discussione la completezza logica o l'univocità del percorso argomentativo della sentenza impugnata, oltre che soppesare la consistenza intrinseca della memoria stessa, onde neutralizzare la portata scardinante in presenza di enunciati difensivi ripetitivi ovvero estranei al thema decidendum. Ma, per far ciò, la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa dalla pronuncia avversata - in ossequio al dovere di specificità del ricorso per cassazione ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268823 - dev'essere oggetto di specifica rappresentazione da parte del ricorrente. 2.1.2. Sviluppando la censura il ricorrente lamenta inoltre il mancato confronto della Corte territoriale con le conclusioni cui è giunto il proprio consulente – già motivatamente confutate dal Tribunale (pp. 15 e ss.) – di fatto proponendo una diversa ricostruzione del sinistro. I giudici di merito - le cui motivazioni possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale - hanno valutato come gravemente colposa la condotta tenuta dal ricorrente il quale, in stato di ebbrezza alcolica, percorse la sua corsia di marcia (che in quel frangente, anche per l’andamento curvilineo, presentava una limitata visibilità) con velocità superiore a quella consentita, senza tenere la destra. In tal modo, impattò il mezzo condotto dalla persona offesa che stava procedendo in senso contrario, invadendo l’opposto senso di marcia, con una velocità superiore a quella consentita. Che questa sia stata l’esatta dinamica del sinistro i giudici lo hanno desunto, con motivazione non manifestamente illogica, dalle conclusioni cui è giunto il consulente del pubblico ministero - di cui si è sottolineata la completezza ed il rigore - confortate dall’analisi di una serie di indicatori fattuali quali gli elementi rilevati sul luogo dell’incidente, i danni riportati dai veicoli, la loro massa e le stesse dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio (pp. 9 e 11 sentenza impugnata). Conclusioni, queste, che sono state ritenute coerenti con quanto osservato dalla polizia giudiziaria intervenuta nell’immediatezza. A fronte di tale percorso argomentativo il ricorrente si focalizza sulla diversa analisi del proprio consulente il quale, oltre a non essersi recato sui luoghi (e a non aver esaminato i veicoli coinvolti), non ha confutato i criteri scientifici seguiti dall’ing. Mangano, ed anzi non ha nemmeno ipotizzato un diverso calcolo delle velocità (pp. 9 e 10 sentenza). In questa prospettiva, il [OSCURATO:PERSONA] neppure ha indicato per quali ragioni le valutazioni del proprio consulente dovrebbero reputarsi più attendibili, così venendo meno anche all’onere di dedurre la decisività della prova in ipotesi travisata. D’altra parte, la Corte territoriale, rispondendo alle analoghe censure oggi riproposte, ha espressamente escluso il carattere congetturale del ragionamento seguito dal consulente del pubblico ministero (pp. 9 e ss. sentenza impugnata). Più in particolare, il tempo di reazione, indicato in 1,3 secondi, è stato determinato (non in maniera arbitraria come sostiene il ricorrente ma) applicando al valore 1 - ricavabile in letteratura - un incremento dipeso dalla rilevazione del tasso alcolemico, e indicando inoltre le ragioni per le quali, nel caso concreto, quel tempo doveva necessariamente essere inferiore a 1,5 secondi. Quanto, invece, all’avvenuta rilevazione del tasso attraverso la sola analisi di screening, non seguita da un test di secondo livello, a fronte della contraria affermazione della Corte territoriale il ricorrente propone un motivo non autosufficiente, non avendo puntualmente indicato, né materialmente allegato, l’atto in ipotesi travisato dai giudici. Il principio di autosufficienza del ricorso trova infatti applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ove a ciò egli non abbia provveduto nei modi sopra indicati (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419 - 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432 – 01). Quanto all’obbligo di tenere la destra, e alla posizione dei veicoli prima dell’impatto, occorre considerare da un lato che l’occupazione della sede stradale da parte dei mezzi parcheggiati era minima (pp. 20 – 21 sentenza del Tribunale), e dall’altro che l’andamento curvilineo, in presenza di ulteriori ostacoli che limitavano la visibilità (vegetazione, manufatti: p. 5 sentenza impugnata), avrebbe certamente imposto una andatura assai più moderata, come riconosce anche la Corte territoriale a proposito dei diversi profili di colpa (p. 9). Quale sia stata la posizione assunta dalla Smart condotta dal ricorrente, negli istanti che precedettero l’urto, è un dato che il consulente ha ricavato attraverso una serie di calcoli eseguiti partendo dagli elementi obiettivi, ovvero le scalfitture sul manto stradale, la sovrapposta traccia di pneumatico e i punti di quiete (pp. 7 e ss. sentenza del Tribunale). Quanto, invece, alla qualificazione quale strada extraurbana del tratto in cui si verificò il sinistro (da cui discenderebbe il diverso e più elevato limite di velocità), il ricorso prende le mosse, ancora una volta, dalle valutazioni dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], la cui genericità è stata già rilevata dalla Corte territoriale (p. 10). I giudici di merito hanno invece ritenuto trattarsi di una strada urbana valorizzando, oltre alle conclusioni del consulente del pubblico ministero, anche le dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria e quelle rese dallo stesso ricorrente. Né hanno mancato di esaminare le concrete caratteristiche del tratto di interesse, rapportandole - senza che sul punto il ricorrente muova alcuna critica - alla definizione di cui all’art. 2 cod. strada. 2.1.3. Peraltro, costituisce ius receptum di questa Corte il principio che, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice ha la possibilità di scegliere fra varie tesi, prospettate da differenti periti e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti. Sicché, ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale (Sez. 4, n. 2766 del 12/12/2024, dep. 2025, non mass.; Sez. 4, n. 40800 del 07/05/2019, non mass.; Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, non mass. sul punto; Sez. 4, n. 34747 del 17/5/2012, Rv. 253512 - 01; Sez. 4, n. 45126 del 6/11/2008, Rv. 241907 - 01). Giova inoltre ricordare che la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 15209 del 20/03/2025, non mass.; Sez. 4, n. 44616 del 10/10/2023, non mass.; Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679 - 01; Sez. 4, n. 37838 del 1/07/2009, Rv. 245294 - 01; Sez. 4, n. 10335 del 10/02/2009, non mass.; Sez. 4, n. 43403 del 17/10/2007, Rv. 238321 - 01). 2.1.4. Quanto, infine, al preteso malgoverno dell’art. 141 cod. strada (p. 17 ricorso), è sufficiente osservare che la disposizione è stata richiamata dalla Corte d’appello al fine di sottolineare la gravità della condotta, e non già per individuare un autonomo profilo di colpa comunque non contestato. 2.2. Il secondo motivo, avente ad oggetto la ripartizione del concorso di colpa, che il ricorrente censura anche in relazione agli artt. 2056 e 1227 cod. civ., è inammissibile. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, le statuizioni del giudice di merito in ordine alla quantificazione delle percentuali di concorso delle colpe del reo e della vittima nella determinazione causale dell'evento costituiscono apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 45797 del 22/06/2017, Rv. 271053 - 01; Sez. 4, n. 43159 del 20/06/2013, Rv. 258083 - 01; Sez. 4, n. 4537 del 21/12/2012, dep. 2013, Rv. 255099 – 01; Sez. 4, n. 2203 del 11/10/1982, dep. 1983, Rv. 157895 – 01). Peraltro, la quantificazione in sede penale di tali percentuali non avrebbe efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno (cfr. Sez. 4, n. 4607 del 20/09/2017, dep. 2018, Rv. 271953 - 01). Invero, in presenza di una condanna generica, la valutazione con la quale il giudice penale determina la misura percentuale del concorso di colpa della persona offesa costituita parte civile in giudizio, è estranea all'accertamento della «ricostruzione storico - dinamica dell'accaduto», poiché solo questo accertamento - che riguarda il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica - ha efficacia di giudicato nel processo civile (in questi termini, in esito ad una ampia ricostruzione anche degli orientamenti delle Sezioni civili di questa Corte, Sez. 4, n. 6278 del 30/01/2025, Rv. 287613 – 01, pp. 17 e 18). 3. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. Il ricorrente deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite, liquidate come da dispositivo, tenendo conto anche del numero delle parti rappresentate e della nota spese presentata con le conclusioni. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità dalle costituite parti civili, che liquida: per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro ottomilaquattrocento, oltre accessori come per legge; per l'Associazione Italiana familiari e vittime della strada onlus, in complessivi euro tremila, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]