CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 24835/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LOCRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure di cui all'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - relative alla violazione dell'art. 168 cod, pen. e al vizio di motivazione, che sarebbero stati commessi dall'ordinanza impugnata, la quale, pur affermando che il disposto dell'art. 168 non prevede alcuna deroga per il caso di unificazione per continuazione di reati oggetto di diverse sentenze verificandosi di diritto la revoca del beneficio, poi circoscrive la revoca della pena a quella determinata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] e non all'intera pena - sono assolutamente aspecifiche, facendo, altresì, riferimento a precedenti di legittimità relativi alla revoca della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen. e non alla revoca di cui al comma 1, n. 1, del medesimo articolo, quale quella di specie. Invero, nel provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Locri oggetto di impugnazione si evidenzia, senza vizi logici e giuridici, che; - Novella è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Locri in composizione monocratica irrevocabile il 23/12/2017, per il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. commesso dal 2012 al 19 dicembre 2016, alla pena di mesi otto di reclusione con beneficio della sospensione condizionale della pena; - il suddetto ha, poi, commesso nel periodo di tempo dal novembre 2016 al 22 febbraio 2018 e quindi nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della suddetta condanna sospesa un delitto della stessa specie, riportando, previa unificazione nel vincolo della continuazione con la fattispecie di cui all'art. 610 cod. pen. accertata dallo stesso giudice di cognizione e con il delitto di cui sopra, la condanna detentiva complessiva di anni due e mesi dieci di reclusione inflitta dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], di cui soli cinque mesi da imputare all'aumento di pena per il reato di cui alla prima sentenza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2022, Il Consigliere estensore I