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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 18599/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 5 aprile 2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Modena, pronunciata il 13 ottobre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata rapina aggravata con recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato nonché alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato poiché a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sull'impossibilità di aprire la cassaforte, che aveva indotto l'imputato a fuggire); considerato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) e nella specie, il Giudice ha evidenziato i numerosi precedenti penali specifici a carico dell'imputato; osservato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, trattandosi di pena inferiore alla misura media edittale, per assolvere l'obbligo di motivazione, deve ritenersi sufficiente il riferimento alla congruità della stessa (v.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 4 aprile 2023 Il Consigliere Estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 5 aprile 2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Modena, pronunciata il 13 ottobre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata rapina aggravata con recidiva reiterata specifica infraquinquennale. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato nonché alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato poiché a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sull'impossibilità di aprire la cassaforte, che aveva indotto l'imputato a fuggire); considerato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) e nella specie, il Giudice ha evidenziato i numerosi precedenti penali specifici a carico dell'imputato; osservato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, trattandosi di pena inferiore alla misura media edittale, per assolvere l'obbligo di motivazione, deve ritenersi sufficiente il riferimento alla congruità della stessa (v. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 aprile 2023 Il Consigliere Estensore I
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