CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 20987/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo unico dedotto nel ricorso è manifestamente infondato e genericamente formulato, poiché omette di confrontarsi criticamente con le argomentazioni congruamente esposte nella motivazione della sentenza impugnata (pag. 4), che ha dato puntualmente conto delle ragioni addotte a sostegno del diniego della evocata applicazione della causa di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., con specifico riferimento alle caratteristiche di non occasionalità della contestata condotta di evasione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente