Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 11803/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso 16482/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo delle imprese [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.c.ar.I., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e Cogem sud s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] per l'Area di [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Messina in Liquidazione, in persona del commissario liquidatore pro tempore, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 22/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA]% s.p.a., in proprio e quale capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra la stessa e le società Edilfer s.c.a.r.I., Edilfer costruzioni s.p.a. e Cogem sud s.r.I., ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza della corte d'appello di Messina che, in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 825, terzo comma, cod. proc. civ., ha revocato il decreto del presidente del tribunale della stessa città, dichiarativo della esecutività del lodo arbitrale emesso il 5 maggio 2015 a definizione di una controversia insorta col [OSCURATO:PERSONA] per l'area di sviluppo industriale della provincia di Messina.

Ha dedotto tre motivi, illustrati da memoria, ai quali il [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso.

Ragioni della decisione

I. - Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte è inammissibile, in tema di arbitrato, il ricorso per cassazione ex art. 111 cost. avverso il provvedimento della corte d'appello che, in sede di reclamo, abbia negato l'esecutorietà del lodo.

La ragione è nel fatto che la decisione, anche se incide sul diritto della parte vittoriosa nel procedimento arbitrale al conseguimento del titolo esecutivo, per il rifiuto dell'atto che conferisce al lodo tale efficacia, non preclude definitivamente l'esercizio della facoltà della medesima parte di procedere a esecuzione forzata, ben potendo essa agire in via ordinaria per fare accertare, in un giudizio a cognizione piena, la sussistenza dei requisiti cui è subordinata l'efficacia esecutiva del lodo, ovvero, in alternativa, provvedere nuovamente al deposito dello stesso, corredato eventualmente della documentazione della quale sia stata precedentemente rilevata la mancanza o l'irregolarità (v.

Cass. n. 21739-16, Cas. n. 10450-14, Cass. n. 21894-11).

II. - La ricorrente, richiamandosi a una giurisprudenza più datata (per esempio Cass. n. 4986-98), riconosce rilevanza al principio per cui il decreto di esecutorietà di un lodo arbitrale, quantunque illegittimo, è privo tanto del requisito della decisorietà (afferendo questa alla sola sentenza arbitrale, frutto della sintesi tra lodo e decreto), quanto di quello della definitività, attesa la esistenza, nell'ordinamento processuale, di specifici rimedi, quale l'impugnazione per nullità dinanzi alla competente corte d'appello. ( Solo che assume che un discorso diverso sia da fare per i provvedimenti che definiscono il giudizio di reclamo avverso il decreto che neghi o disponga l'esecutività del lodo ai sensi dell'art. 825, secondo comma, cod. proc. civ.; il quale andrebbe considerato come un provvedimento giustappunto decisorio in consecuzione con la giurisprudenza formatasi in relazione al regime anteriore.

III. - La tesi non può essere condivisa e va data continuità all'orientamento più recente all'inizio richiamato.

La giurisprudenza alla quale allude la ricorrente concerneva il caso dell'ordinanza del presidente del tribunale che, ritenendo applicabile l'art. 828 cod. proc. civ. nel testo pro tempore, avesse dichiarato la propria incompetenza a decidere sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 825, ultimo comma, cod. proc. civ. (nel testo in vigore prima della modifica introdotta con la legge 5 gennaio 1994, n. 25) contro il decreto del pretore di diniego della esecutorietà del lodo.

In quella prospettiva l'indirizzo evocato aveva ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma, cost. sul rilievo che il provvedimento fosse di carattere sostanzialmente decisorio siccome incidente sul diritto delle parti a ottenere la decisione della controversia nella pattuita forma arbitrale e non nelle forme del giudizio ordinario (Cass. n. 2826-95).

L'orientamento non era peraltro pacifico neppure in base alle anteriori norme: se conformi erano difatti le conclusioni assunte da Cass. n. 6021-88, quanto alla disciplina risultante dalla ancora anteriore modifica di cui alla legge 9 febbraio 1983, n. 28, e da Cass. n. 2601-76, difforme era invece la conclusione fatta propria da Cass. n. 6407-96.

IV. - Non è necessario dilungarsi ulteriormente sulla questione.

E' essenziale osservare che l'indirizzo giurisprudenziale sopra citato non giova alla tesi della ricorrente non solo perché superato dal formante giurisprudenziale più recente, relativo all'art. 825 cod. proc. civ. nel testo che qui rileva, ma anche perché in contrasto con un principio generale dell'ordinamento processuale.

Il reclamo ex art. 825 cod. proc. civ. è testualmente costruito come rimedio sostitutivo: esso è definito con un'ordinanza della corte d'appello che surroga e supera il decreto reclamato.

Ebbene, per generale principio, nessun provvedimento emesso nella sede dell'impugnazione sostitutiva può avere effetti diversi da quelli propri del provvedimento sul quale si riflette; né può avere effetti diversi da quelli propri del provvedimento originario che eventualmente non sia reclamato.

Il provvedimento emesso nella sede del reclamo o dell'impugnazione sostituiva può avere una veste giuridica diversa (per esempio quella dell'ordinanza a fronte di quella del decreto), ma non mai effetti diversi, perché altrimenti vano sarebbe discorrere di sostituzione.

Ne consegue che in nessun modo può darsi seguito alla tesi della ricorrente e il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile.

V. - Il controricorso, tenuto conto della data di sua spedizione, è tempestivo.

Le spese seguono la soccombenza. p.q . m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 6.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 16482/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo delle imprese [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.c.ar.I., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e Cogem sud s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] per l'Area di [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Messina in Liquidazione, in persona del commissario liquidatore pro tempore, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 22/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA]% s.p.a., in proprio e quale capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra la stessa e le società Edilfer s.c.a.r.I., Edilfer costruzioni s.p.a. e Cogem sud s.r.I., ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza della corte d'appello di Messina che, in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 825, terzo comma, cod. proc. civ., ha revocato il decreto del presidente del tribunale della stessa città, dichiarativo della esecutività del lodo arbitrale emesso il 5 maggio 2015 a definizione di una controversia insorta col [OSCURATO:PERSONA] per l'area di sviluppo industriale della provincia di Messina. Ha dedotto tre motivi, illustrati da memoria, ai quali il [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso. Ragioni della decisione I. - Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte è inammissibile, in tema di arbitrato, il ricorso per cassazione ex art. 111 cost. avverso il provvedimento della corte d'appello che, in sede di reclamo, abbia negato l'esecutorietà del lodo. La ragione è nel fatto che la decisione, anche se incide sul diritto della parte vittoriosa nel procedimento arbitrale al conseguimento del titolo esecutivo, per il rifiuto dell'atto che conferisce al lodo tale efficacia, non preclude definitivamente l'esercizio della facoltà della medesima parte di procedere a esecuzione forzata, ben potendo essa agire in via ordinaria per fare accertare, in un giudizio a cognizione piena, la sussistenza dei requisiti cui è subordinata l'efficacia esecutiva del lodo, ovvero, in alternativa, provvedere nuovamente al deposito dello stesso, corredato eventualmente della documentazione della quale sia stata precedentemente rilevata la mancanza o l'irregolarità (v. Cass. n. 21739-16, Cas. n. 10450-14, Cass. n. 21894-11). II. - La ricorrente, richiamandosi a una giurisprudenza più datata (per esempio Cass. n. 4986-98), riconosce rilevanza al principio per cui il decreto di esecutorietà di un lodo arbitrale, quantunque illegittimo, è privo tanto del requisito della decisorietà (afferendo questa alla sola sentenza arbitrale, frutto della sintesi tra lodo e decreto), quanto di quello della definitività, attesa la esistenza, nell'ordinamento processuale, di specifici rimedi, quale l'impugnazione per nullità dinanzi alla competente corte d'appello. ( Solo che assume che un discorso diverso sia da fare per i provvedimenti che definiscono il giudizio di reclamo avverso il decreto che neghi o disponga l'esecutività del lodo ai sensi dell'art. 825, secondo comma, cod. proc. civ.; il quale andrebbe considerato come un provvedimento giustappunto decisorio in consecuzione con la giurisprudenza formatasi in relazione al regime anteriore. III. - La tesi non può essere condivisa e va data continuità all'orientamento più recente all'inizio richiamato. La giurisprudenza alla quale allude la ricorrente concerneva il caso dell'ordinanza del presidente del tribunale che, ritenendo applicabile l'art. 828 cod. proc. civ. nel testo pro tempore, avesse dichiarato la propria incompetenza a decidere sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 825, ultimo comma, cod. proc. civ. (nel testo in vigore prima della modifica introdotta con la legge 5 gennaio 1994, n. 25) contro il decreto del pretore di diniego della esecutorietà del lodo. In quella prospettiva l'indirizzo evocato aveva ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma, cost. sul rilievo che il provvedimento fosse di carattere sostanzialmente decisorio siccome incidente sul diritto delle parti a ottenere la decisione della controversia nella pattuita forma arbitrale e non nelle forme del giudizio ordinario (Cass. n. 2826-95). L'orientamento non era peraltro pacifico neppure in base alle anteriori norme: se conformi erano difatti le conclusioni assunte da Cass. n. 6021-88, quanto alla disciplina risultante dalla ancora anteriore modifica di cui alla legge 9 febbraio 1983, n. 28, e da Cass. n. 2601-76, difforme era invece la conclusione fatta propria da Cass. n. 6407-96. IV. - Non è necessario dilungarsi ulteriormente sulla questione. E' essenziale osservare che l'indirizzo giurisprudenziale sopra citato non giova alla tesi della ricorrente non solo perché superato dal formante giurisprudenziale più recente, relativo all'art. 825 cod. proc. civ. nel testo che qui rileva, ma anche perché in contrasto con un principio generale dell'ordinamento processuale. Il reclamo ex art. 825 cod. proc. civ. è testualmente costruito come rimedio sostitutivo: esso è definito con un'ordinanza della corte d'appello che surroga e supera il decreto reclamato. Ebbene, per generale principio, nessun provvedimento emesso nella sede dell'impugnazione sostitutiva può avere effetti diversi da quelli propri del provvedimento sul quale si riflette; né può avere effetti diversi da quelli propri del provvedimento originario che eventualmente non sia reclamato. Il provvedimento emesso nella sede del reclamo o dell'impugnazione sostituiva può avere una veste giuridica diversa (per esempio quella dell'ordinanza a fronte di quella del decreto), ma non mai effetti diversi, perché altrimenti vano sarebbe discorrere di sostituzione. Ne consegue che in nessun modo può darsi seguito alla tesi della ricorrente e il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile. V. - Il controricorso, tenuto conto della data di sua spedizione, è tempestivo. Le spese seguono la soccombenza. p.q . m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 6.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, ad
Decreto Cassazione n. 11803/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris