CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 ottobre 2023
Cassazione n. 31528/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 10742/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] domiciliato in Roma presso lo studio de ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO-[OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso il decreto del TRIBUNALE diROMA depositato il 2 9 / 10/2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023dal Cons. D ott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] , cittadino tunisino , ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Roma , richiesto dal Questore ai sensi dell'art. 6, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, ha prorogato il trattenimento del medesimo in atto presso il RG 10742/22 Saidi-Min. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli locale CPR come da richiesta e ne chiede la cassazione sul rilievo che, avendo il decidente adottato l'impugnato provvedimento di proroga ritenendo sussistente un pericolo di fuga, quando viceversa il Questore aveva motivato la richiesta ritenendo pretestuosa la domanda del ricorrente di protezione internazionale, risulterebbero perciò violati l'art. 6 d.lgs. 142/2015 e l'art. 112 cod. proc. civ. Non hannosvolto attività difensiva le amministrazioni convenute . [OSCURATO:PERSONA] 2. Entrambi i motivi, scrutinabili congiuntamente, sono fondati e vanno accolti. 3. E' ben vero che a mente dell'art. 6 d.lg.142/2015 il trattenimento dello straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale presso il CPR è consentito, tra l'altro, a mente del comma 2, lett. d) quando sia "necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, lettere a), c), d) ed e), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso". Tuttavia, ciò non svincola il decidente dal pronunciarsi in conformità alla domanda, sicché, dovendo il sindacato giur i sdizionale svilupparsi, nel caso che ne occupa, in adesione al requisito della strumentalità della domanda di protezione addotto dal Questore a fondamento della formulata richiesta, il Tribunale, che invece ha elevato a presupposto del suo accoglimento il pericolo di fuga, è venuto manifestamente meno al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con l'effetto di rendere perciò viziata la propria decisione, non diversamente, del resto, da quanto questa Corte ha già avuto occasione di affermare in relazione all'analoga questione postasi in materia di espulsione, escludendosi che il RG 10742/22 Saidi-Min. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli giudice possa accertare una diversa causa espulsiva rispetto a quella oggetto di contestazione (Cass., Sez. VI-I, 18/10/2022, n. 30648). 4. Il ricorso va dunque accolto ed il decreto impugnato va conseguentemente cassato senza rinvio. 5. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato senza rinvio . Condanna le intimate al pagamento in favore del ricorrente delle spese, che liquida, quanto al giudizio di legittimità, in euro 2.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge e, quanto al giudizio di merito, in euro 1200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge, somme queste tutte da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Cosi deciso in Roma nella camera di consig