CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10720/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso straordinario presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 21.1.2025 la Quinta Sezione della Corte di cassazione ha rigettato il suo ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 19.10.2022; Rilevato che il ricorso straordinario articola doglianze attinenti alla valutazione del contenuto delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nonché alla valutazione di fondatezza operata dalla Corte di cassazione in ordine alle argomentazioni dei giudici di merito circa la sussistenza del reato associativo e l'attribuzione al ricorrente di un ruolo apicale in seno alla stessa; Considerato che, in tema di ricorso straordinario, rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli eventuali errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Barbato, Rv. 273193 - 01), nonché gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione (Sez. 4, n. 3367 del 4/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953 - 01); Dato atto che anche le Sezioni Unite hanno affermato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/3/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che, nel caso di specie, il ricorso straordinario sia stato proposto per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 625-bis cod. proc. pen. e che debba essere dichiarato inammissibile, ai sensi del comma 4 della stessa disposizione di legge, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così de