Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 12549/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 19/5/2021, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato l'opposizione proposta nell'interesse di Salaheddine ElcRiabbaty avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Genova in data 15/2/2021 con cui ne era stata disposta l'espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Elquabbaty, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 16, comma 5 e 19, d.lgs. n. 286 del 1998, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il Tribunale abbia respinto l'opposizione nonostante che il detenuto fosse sposato con una cittadina italiana e che la convivenza con costei si fosse interrotta unicamente a causa della detenzione, tanto che sarebbe stato intendimento dei due coniugi riprenderla all'atto della scarcerazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Giova premettere che l'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 stabilisce che non è consentita «l'espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana».

Secondo la giurisprudenza di legittimità, la verifica della sussistenza dello stato di convivenza con il coniuge di nazionalità italiana va compiuta all'esito dell'espiazione della pena, momento in cui il magistrato di sorveglianza dispone l'esecuzione del provvedimento, non richiedendosi invece che sia presente già alla data di commissione del fatto-reato (Sez. 1, n. 40529 del 9/5/2017, Hassine, Rv. 270984 - 01).

3. Tanto premesso, rileva il Collegio che una siffatta condizione non ricorre nel caso in esame, avendo il Tribunale di sorveglianza accertato, da un lato, che la convivenza era già cessata in epoca precedente alla carcerazione; e, dall'altro lato, che allo stato non vi sono le condizioni per il suo ripristino, essendo stata la contraria prospettazione del detenuto qualificata come strumentale alla opposizione alla espulsione.

Ciò in quanto egli ha rapporti, attualmente, con altra donna di nazionalità marocchina, con la quale effettua i colloqui; e che i contatti con la moglie, ripresi solo di recente e soltanto telefonicamente, non sono, comunque, indicativi di una seria progettualità futura e in particolare della possibilità di una ripresa della coabitazione, anche per l'opposizione dei parenti dalla donna (nella cui dimora torinese ella si è trasferita).

E a riprova di ciò, il Tribunale ha evidenziato la circostanza che il luogo per la eventuale fruizione dei permessi premio è stato indicato da Elqabbaty nel domicilio dell'altra donna con cui, al momento, effettua i colloqui.

3.1. A fronte di tale puntuale motivazione delle ragioni del rigetto, il ricorso si limita a contrapporre considerazioni di ordine fattuale (ovvero che il detenuto avrebbe la possibilità di ripristinare la convivenza con la moglie) o a censurare le circostanze accertate dal Tribunale in sede istruttoria sul presupposto, indimostrato, che esse non sarebbero state oggetto di specifica verifica.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 19/5/2021, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato l'opposizione proposta nell'interesse di Salaheddine ElcRiabbaty avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Genova in data 15/2/2021 con cui ne era stata disposta l'espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Elquabbaty, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 16, comma 5 e 19, d.lgs. n. 286 del 1998, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il Tribunale abbia respinto l'opposizione nonostante che il detenuto fosse sposato con una cittadina italiana e che la convivenza con costei si fosse interrotta unicamente a causa della detenzione, tanto che sarebbe stato intendimento dei due coniugi riprenderla all'atto della scarcerazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Giova premettere che l'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 stabilisce che non è consentita «l'espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana». Secondo la giurisprudenza di legittimità, la verifica della sussistenza dello stato di convivenza con il coniuge di nazionalità italiana va compiuta all'esito dell'espiazione della pena, momento in cui il magistrato di sorveglianza dispone l'esecuzione del provvedimento, non richiedendosi invece che sia presente già alla data di commissione del fatto-reato (Sez. 1, n. 40529 del 9/5/2017, Hassine, Rv. 270984 - 01). 3. Tanto premesso, rileva il Collegio che una siffatta condizione non ricorre nel caso in esame, avendo il Tribunale di sorveglianza accertato, da un lato, che la convivenza era già cessata in epoca precedente alla carcerazione; e, dall'altro lato, che allo stato non vi sono le condizioni per il suo ripristino, essendo stata la contraria prospettazione del detenuto qualificata come strumentale alla opposizione alla espulsione. Ciò in quanto egli ha rapporti, attualmente, con altra donna di nazionalità marocchina, con la quale effettua i colloqui; e che i contatti con la moglie, ripresi solo di recente e soltanto telefonicamente, non sono, comunque, indicativi di una seria progettualità futura e in particolare della possibilità di una ripresa della coabitazione, anche per l'opposizione dei parenti dalla donna (nella cui dimora torinese ella si è trasferita). E a riprova di ciò, il Tribunale ha evidenziato la circostanza che il luogo per la eventuale fruizione dei permessi premio è stato indicato da Elqabbaty nel domicilio dell'altra donna con cui, al momento, effettua i colloqui. 3.1. A fronte di tale puntuale motivazione delle ragioni del rigetto, il ricorso si limita a contrapporre considerazioni di ordine fattuale (ovvero che il detenuto avrebbe la possibilità di ripristinare la convivenza con la moglie) o a censurare le circostanze accertate dal Tribunale in sede istruttoria sul presupposto, indimostrato, che esse non sarebbero state oggetto di specifica verifica. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 12549/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris