CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 22665/2026
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zina, domiciliati ex legepresso l’indirizzo di posta elettronica dell’[OSCURATO:PERSONA], che lirappresenta e difende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente delConsiglio p.t., domiciliata ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che la rappresenta e difende opelegis.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.1338/2025 depositatail 01/03/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 19875/2025Numero sezionale 474/2026Numero di raccolta generale 22665/2026Data pubblicazione 03/07/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 18/06/2026Il PresidenteLina Rubino