Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11444/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA;

78. R.G. 34417 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che contesta la omessa motivazione o comunque la motivazione apparente - è generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.

Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una mera asserzione, non specificando perché la motivazione sia carente; che in ogni caso il motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha fatto rinvio per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado, avendo cura di effettuare ulteriori precisazioni in punto di falso grossolano (pagg. 4 e 5); che, del resto, la sentenza impugnata in relazione alla affermazione della responsabilità dell'imputato costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01); considerato che il secondo motivo, con cui si =testa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'alt. 131-bis e delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, atteso che: quanto al primo profilo, è aspecifico, atteso che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha evidenziato l'abitualità della condotta criminosa, desunta dai precedenti penali specifici da cui l'imputato risulta gravato; quanto al secondo profilo, si osserva che il motivo è manifestamente infondato, in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (sul punto, la sentenza impugnata ha evidenziato a pagina 5 i plurimi precedenti specifici da cui il ricorrente risulta gravato, "dai quali può evincersi che la sua condotta di vita sia irrimediabilmente orientata alla commissione di reati");

78. R.G. 34417 - 2023 rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; 78. R.G. 34417 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che contesta la omessa motivazione o comunque la motivazione apparente - è generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una mera asserzione, non specificando perché la motivazione sia carente; che in ogni caso il motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha fatto rinvio per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado, avendo cura di effettuare ulteriori precisazioni in punto di falso grossolano (pagg. 4 e 5); che, del resto, la sentenza impugnata in relazione alla affermazione della responsabilità dell'imputato costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01); considerato che il secondo motivo, con cui si =testa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'alt. 131-bis e delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, atteso che: quanto al primo profilo, è aspecifico, atteso che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha evidenziato l'abitualità della condotta criminosa, desunta dai precedenti penali specifici da cui l'imputato risulta gravato; quanto al secondo profilo, si osserva che il motivo è manifestamente infondato, in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (sul punto, la sentenza impugnata ha evidenziato a pagina 5 i plurimi precedenti specifici da cui il ricorrente risulta gravato, "dai quali può evincersi che la sua condotta di vita sia irrimediabilmente orientata alla commissione di reati"); 78. R.G. 34417 - 2023 rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
Sentenza Cassazione n. 11444/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris