CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 42729/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il ricorso, il quale si compone di due motivi, contiene plurime doglianze che riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato; il governo della prova indiziaria da parte dei giudici di merito; l'erroneo provvedimento della confisca delle somme di danaro rinvenute nella disponibilità dell'imputato, il mancato assorbimento della condotta di detenzione di sostanze stupefacenti nella condotta di cessione. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che il primo motivo, in cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, tendenti a prospettare una non consentita rivalutazione del compendio probatorio, adeguatamente valutato in sentenza (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601:" In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito"). Considerato che l'asserito cattivo governo delle prove raccolte a carico dell'imputato non trova riscontro nella motivazione della sentenza impugnata: la Corte di merito ha ripercorso con puntualità la vicenda, dando atto che la polizia aveva visto il ricorrente cedere sostanza stupefacente all'acquirente [OSCURATO:PERSONA]; che il prevenuto era stato trovato in possesso di diversi quantitativi di sostanze stupefacenti di vario tipo, di un bilancino di precisione, di una rilevante somma di danaro; che in interrogatorio il prevenuto aveva ammesso che parte dello stupefacente ritrovato era destinato ad essere ceduto a terzi. Considerato, quanto alla somma di danaro, che il provvedimento di confisca è supportato da idonea motivazione: il nesso di pertinenzialità con l'attività di cessione dello stupefacente è stato desunto dall'avvenuta accertata vendita e dalle stesse dichiarazioni dell'imputato, il quale, in interrogatorio, ha ammesso che era dedito alla vendita di stupefacente.Ritenuto che le doglianze contenute nel secondo motivo di ricorso sono del pari manifestamente infondate. La richiesta di assorbimento tra le diverse condotte contestate è stata legittimamente rigettata dalla Corte di merito, la quale ha fatto buon governo dei principi stabiliti in questa sede, attesa la diversità delle sostanze detenute dal ricorrente [cfr. Sez. 3, n. 7404 del 15/01/2015, Rv. 262421:"In materia di stupefacenti, l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura giuridica di norma a più fattispecie, con la conseguenza che, da un lato, il reato è configurabile allorchè il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste, dall'altro, deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'assorbimento di plurimi episodi di cessione di droga in una precedente condotta di detenzione commessa dalle stesse persone ed oggetto di separato giudizio, in ragione della diversità del dato quantitativo e del differente contesto temporale)]. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 ottobre 2022 Il