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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2023

Cassazione n. 42764/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 6 della

I. 401/1989 alla pena di anni 2 mesi 1 e giorni 15 di reclusione ed euro 22.500,00 di multa, deduce la violazione della legge penale incriminatrice e solleva con riguardo alla stessa questione di legittimità costituzionale; Considerato che le doglianze sono manifestamente infondate perché prospettano un'interpretazione della fattispecie incriminatrice in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la violazione del divieto di accesso ai luoghi nei quali devono svolgersi manifestazioni sportive, imposi:o dal questore, ai sensi dell'art. 1 sexies, d.l. 24 febbraio 2003, n. 28 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210), in conseguenza dell'essere stato sorpreso in prossimità di un impianto sportivo nell'atto di vendere biglietti di ingresso in assenza di autorizzazione, comporta l'applicazione della sanzione penale di cui al sesto comma dell'art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401, in virtù del rinvio a tale disposizione contenuto nel citato art. 1 sexies (Sez. 3, n. 22141 del 11/01/2017, Russo, Rv. 269804 - 01), con conseguente manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale, peraltro del tutto genericamente dedotta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 6 della I. 401/1989 alla pena di anni 2 mesi 1 e giorni 15 di reclusione ed euro 22.500,00 di multa, deduce la violazione della legge penale incriminatrice e solleva con riguardo alla stessa questione di legittimità costituzionale; Considerato che le doglianze sono manifestamente infondate perché prospettano un'interpretazione della fattispecie incriminatrice in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la violazione del divieto di accesso ai luoghi nei quali devono svolgersi manifestazioni sportive, imposi:o dal questore, ai sensi dell'art. 1 sexies, d.l. 24 febbraio 2003, n. 28 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210), in conseguenza dell'essere stato sorpreso in prossimità di un impianto sportivo nell'atto di vendere biglietti di ingresso in assenza di autorizzazione, comporta l'applicazione della sanzione penale di cui al sesto comma dell'art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401, in virtù del rinvio a tale disposizione contenuto nel citato art. 1 sexies (Sez. 3, n. 22141 del 11/01/2017, Russo, Rv. 269804 - 01), con conseguente manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale, peraltro del tutto genericamente dedotta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 42764/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris