Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 46830/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioni depositate, con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso e condannarsi l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e giudizio; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso illustrando i motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 13 ottobre 2021, confermava, quanto agli effetti civili, dichiarando l'estinzione per prescrizione del delitto di diffamazione, la sentenza del Tribunale di Roma che aveva ritenuto penalmente responsabile [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di diffamazione aggravata a mezzo stampa. [OSCURATO:PERSONA] era infatti contestato il reato previsto dagli artt. 595, comma 3, cod. pen., 13 e 21 L. 8.2.1948 n. 47 «perché, quale redattore dell'articolo dal titolo 'Quei bravi ragazzi' pubblicato sul quotidiano Terra in data 7.5.2011, riportante un occhiello con la seguente frase: '[OSCURATO:PERSONA], figlio di Casal di Principe e uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] arriva alla Commissione d'inchiesta sui rifiuti.

Paura', nel cui testo, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, tra l'altro si legge: '...retroscena quasi certa la nomina a vicepresidente di un uomo di fiducia dell'ex sottosegretario [OSCURATO:PERSONA], definito da Vassallo parte del tessuto camorristico' offendeva la reputazione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]».

La Corte di appello, confermando la sentenza di primo grado, rilevava per un verso come una parte dell'articolo oggetto dell'imputazione fosse fondata su fatti valutati veri e esposti con continenza, oltre che di interesse pubblico, rispetto ai quali non si riscontrava, come già valutato da parte del Tribunale di Roma, alcuna rilevanza penale.

Si trattava, a tal proposito, di plurime circostanze, emergenti anche dalla ordinanza di custodia cautelare, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella quale veniva citato a più riprese anche Coronella e, in particolare, risultavano rispondenti al vero: la pendenza del procedimento penale e l'emissione di una ordinanza cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per concorso esterno in associazione mafiosa di stampo camorristico; le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Vassallo circa la presunta appartenenza dei parlamentari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Landolfi e anche di Coronella, attuale ricorrente, al "tessuto camorristico"; il ripetuto riferimento, nell'ordinanza predetta, alla persona del Coronella (ivi nominato almeno otto volte); la comune provenienza del Coronella e del [OSCURATO:PERSONA] da Casal di Principe; le dichiarazioni rese dal collaboratore Vassallo sulle cointeressenze del [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della società mista Eco 4 controllata da [OSCURATO:PERSONA]; la "strategia di sviluppo della medesima società mediante la costruzione in [OSCURATO:PERSONA] la Fossa di un termovalorizzatore di gestione consortile, elaborata dagli Schiavone, strategia sposata dal [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso perseguita mediante una battaglia politica ingaggiata contro il progetto concorrente..."; le "pressioni che il [OSCURATO:PERSONA], unitamente al Coronella, avrebbe fatto sul sindaco di [OSCURATO:PERSONA] perché mobilitasse la popolazione per manifestazioni di protesta" contro il termovalorizzatore del progetto concorrente; l'impegno del Coronella a fianco del [OSCURATO:PERSONA], tra il 2003 e il 2006, nella organizzazione di presidi di cittadini e nello scontro con il commissario governativo, per chiedere la fine del commissariamento della regione Campania nella gestione dei rifiuti; la ricostruzione dello scenario istituzionale politico che stava portando alla nomina del senatore Coronella a vice presidente della commissione d'inchiesta sui rifiuti; infine, i riferimenti alle dichiarazioni dei parlamentari Pecorella, Bratti e Barbato, rispondenti a quanto dagli stessi affermato.

Diversamente, la Corte di appello di Roma riteneva invece penalmente rilevanti altre affermazioni, condividendo anche qui le argomentazioni della sentenza di primo grado, che aveva escluso l'applicazione delle esimenti del diritto di cronaca e di critica politica, quanto alle parti dell'articolo in cui Mottola aveva affermato che Coronella sarebbe stato, nella sostanza, un "uomo di fiducia" del [OSCURATO:PERSONA], avendo intrecciato con costui un rapporto sempre più stretto a partire dagli anni '90, "prendendo ordini" nel territorio casertano "soltanto da lui", trasformandosi per l'occasione in un "barricadero antidiscarica", con il preciso obiettivo di "costringere la struttura commissariale a scendere a patti con l'ex sottosegretario, che secondo il Vassallo rappresenta gli interessi di [OSCURATO:PERSONA]", consentendo, infine, una volta nominato Vicepresidente della Commissione di inchiesta sui rifiuti del Senato, al [OSCURATO:PERSONA] di controllarla (di "mettervi le mani", come si legge sulla prima pagina del quotidiano ecologista), consentendo all'"ex sottosegretario, imputato per concorso esterno in associazione mafiosa", per il tramite del Coronella, di "estendere il suo controllo diretto sulla [OSCURATO:PERSONA]", venendo a risultare, "quella di Coronella", "molto più di una vicepresidenza formale".

La Corte territoriale riteneva tali affermazioni non espressive di un mero giudizio critico, per quanto aspro, sull'operato del Coronella , ed in particolar modo sulla sua partecipazione alle battaglie politiche portate avanti dal [OSCURATO:PERSONA] contro il commissariamento della Regione Campania in materia di gestione dei rifiuti e per la sua provincializzazione, nonché contro i progetti commissariali di realizzazione, nel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] la Fossa, di un termovalorizzatore e di un sito di stoccaggio per ecoballe da affidare a concessionaria unica regionale; risultavano, invece, questi richiamati, "fatti ulteriori" rispetto ai pregressi, relativi all'asserita posizione servente del Coronella rispetto al [OSCURATO:PERSONA] e "strumentali al raggiungimento degli scopi dal predetto perseguiti, avuti in ragione delle cointeressenze con soggetti legati alla camorra", circostanze che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, non sono risultate veritiere, non emergendo né da ulteriori fonti di prova né dal contenuto della stessa ordinanza cautelare.

Dalla lettura della ordinanza e dall'istruttoria emergeva, unicamente, rilevava la Corte territoriale, l'avvenuta convergenza delle iniziative politiche del Coronella con quelle del [OSCURATO:PERSONA], in materia di contrasto all'attuazione nel territorio del consorzio Ce4 dei progetti del [OSCURATO:PERSONA] e di lotta per la fine della gestione commissariale dei rifiuti e la sua provincializzazione, nella sola occasione delle pressioni esercitate sul Sindaco di [OSCURATO:PERSONA] la Fossa per l'organizzazione di manifestazioni contro la realizzazione del termo valorizzatore e del sito di stoccaggio di ecoballe progettati da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello rilevava come, con tali seconde affermazioni, il giornalista Mottola non avesse prospettato fatti veri e neppure fornito un'interpretazione ed espresso un giudizio critico sui predetti fatti, quelli veri, risolvendosi invece le affermazioni in una serie di illazioni, di giudizi preventivi, di affermazioni apodittiche ed ingiustificate di fatti ulteriori rispetto a quelli accertati (sia pur provvisoriamente su base indiziaria) dal G.I.P. di Napoli, così da essere gli stessi certamente diffamatori.

E ciò, non solo valorizzando una non comprovata posizione servente del Coronella rispetto al [OSCURATO:PERSONA], da considerarsi, pertanto, mera longa manus e pedissequo esecutore delle strategie e dei desiderata di quest'ultimo nel territorio casertano, "prendendo ordini" dallo stesso, ma, ancor più collegando tale posizione asseritamente ancillare alla finalità, perseguita dal [OSCURATO:PERSONA], di costringere la struttura commissariale a scendere a patti con l'ex sottosegretario, rappresentante degli interessi di [OSCURATO:PERSONA], ciò che, in sintesi, equivaleva ad indicare il Coronella quale mero strumento nelle mani del [OSCURATO:PERSONA] per perseguire le sue illecite finalità collegate ad associazioni di stampo camorristico.

In tal modo, secondo la Corte di appello, Mottola, lungi dall'aver espresso una critica su azioni, atteggiamenti ed opinioni rispettivamente già posti in essere o espressi, si era avventurato in una previsione dell'operato futuro dello stesso Coronella, qualora nominato Vicepresidente della [OSCURATO:PERSONA] del Senato, pronosticandolo come certamente servente rispetto agli interessi, ai desiderata ed alle indicazioni del [OSCURATO:PERSONA] fino a farsene mero strumento e a determinare uno strumentale, anomalo, allentamento della funzione di inchiesta e di vigilanza sulla gestione dei rifiuti in Campania e, dunque, esprimendosi su fatti o comportamenti non ancora avvenuti.

Ne conseguiva l'impossibilità di ritenere i gravi giudizi preventivi espressi dal Mottola sull'operato del Coronella, nella predetta futura veste di vicepresidente della Commissione parlamentare, come coperti dalla scriminante dell'esercizio del diritto di critica.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il motivo di ricorso deduce vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità del provvedimento impugnato.Dopo aver richiamato la scissione in due parti del contenuto dell'articolo, il ricorso si concentra sulla seconda parte, ritenuta di rilevanza penale dalla Corte di appello, per censurare la motivazione impugnata.

La sentenza sarebbe manifestamente illogica in quanto non avrebbe tenuto in conto che le affermazioni, ritenute non scriminate, sarebbero invece espressione della libera manifestazione del pensiero, risultante non da fatti, dei quali valutare la verità, bensì giudizi, valutazioni, previsioni o deduzioni che concretano il diritto di critica politica, che risulta argomentata diversamente dall'insulto, oltre che supportata nel caso in esame dalle premesse fattuali che la stessa sentenza impugnata ha ritenuto di fatto scriminata perché rispondente al vero.

Così per la affermazione che Coronella sarebbe stato 'uomo di fiducia' di [OSCURATO:PERSONA] e 'barricadero antidiscarica' per costringere il commissario prefettizio a scendere a patti con [OSCURATO:PERSONA], data la comune azione di contrasto dell'iniziativa commissariale; come anche per la previsione, che costituisce un giudizio e non un fatto, che il Coronella, qualora nominato vicepresidente, avrebbe consentito a [OSCURATO:PERSONA] di controllare la Commissione parlamentare.

In sostanza illogicamente manifesta e contraddittoria sarebbe la sentenza impugnata, allorchè non scrimina i giudizi e le previsioni che fonderebbero esclusivamente sulle premesse, già ritenute vere e in modo continente espresse, senza tenere in conto il ruolo della stampa di inchiesta di 'cane da guardia', né della circostanza che anche i sospetti, se non assurdi, bensì argomentati in modo motivato, possono essere scriminati, non dovendo per altro ritenersi prevalere sempre il diritto all'onore sul diritto di critica.

4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — in data 14 luglio 2022, con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso.

5. La difesa della parte civile in data 23 settembre 2022 ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso, oltre alla nota spese.

6. Il ricorso è stato poi trattato, a seguito di tempestiva istanza di discussione orale da parte della difesa del ricorrente, con l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021.

7. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Va premesso che in materia di diffamazione la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145 - 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la frase incriminata potesse essere scriminata in base al diritto di "critica sindacale" ed ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna pronunciata ai soli effetti civili; conf. n. 41869 del 2013 Rv. 256706 - 01, n. 48698 del 2014 Rv. 261284 - 01, n. 832 del 2006 Rv. 233749 - 01).

3. Tanto premesso non vi è dubbio che il motivo di ricorso affermi il vero ove distingue fra diritto di cronaca e diritto di critica.

Come osservato da Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019, Olivieri, «la critica si concretizza nella manifestazione di un giudizio valutativo e presuppone un fatto che è assunto ad oggetto o a spunto del discorso critico (Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, P.M. in proc.

Travaglio e altro, Rv. 257794).

Ciò sta a significare che il giudizio valutativo è diverso dal fatto da cui trae spunto e a differenza di questo non può pretendersi che sia "obiettivo" e neppure, in linea astratta, "vero" o "falso".

La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e, cioè, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13549 del 20/02/2008, Pavone, Rv. 239825; Sez. 5, n. 13880 del 18/12/2007 - dep. 02/04/2008, Pandolfelli, Rv. 239816; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, PG in proc.

Trevisan, Rv. 221904; Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534).

In tal senso, del resto, si è espressa la giurisprudenza convenzionale, che ha affermato che la libertà di esprimere giudizi critici, cioè "giudizi di valore", trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un "sufficiente riscontro fattuale" (Corte Edu, sent. del 27.10.2005 caso Wirtshafts-[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] c.

Austriarie. n.58547/00, nonché sent. del 29.11.2005, caso Rodrigues c.

Portogallo, ric. n 75088/01) e che, al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EdU, sent. del 1.7.1997 caso Oberschlick c.Austria par. 33)».

E bene, l'esame delle sentenze di merito e del ricorso consente a questo Collegio di rilevare come correttamente la Corte di appello e, prima, il Tribunale, vedendosi in tema di doppia conforme, abbiano operato una oculata e logica distinzione.

Da un lato i fatti provati, o comunque contenuti nell'ordinanza cautelare, come quelli riguardanti la narrazione del collaboratore di giustizia Vassallo per il quale Coronella era connesso al 'tessuto camorristico' insieme a [OSCURATO:PERSONA] e altri politici.

Dall'altro i fatti non provati, in precedenza indicati, tutti però dipendenti da una affermazione storica questa, una premessa fattuale e non valutativa, quella della subordinazione politica e di interessi di Coronella a [OSCURATO:PERSONA], che i giudici di merito, con giudizio di fatto non sindacabile in questa sede, hanno ritenuto fatto non rispondente al vero.

A tal proposito la lettura dell'articolo in esame, sia nel titolo - giustamente richiamato dai giudici di merito — sia anche nel corpo dello stesso, palesa l'esistenza di una subordinazione 'politica' e di interessi del Coronella, posto alle direttive del [OSCURATO:PERSONA], con espressioni rilevate dalla Corte di appello, per cui il primo sarebbe «uomo di fiducia» del secondo, nonché persona che «sul territorio prende ordini solo da [OSCURATO:PERSONA]», pur avendone prima delineato l'articolista il diverso percorso politico, attraverso formazioni politiche diverse e con referenti nazionali distinti.

Tali affermazioni, tese ad accreditare la soggezione, sostanzialmente gerarchica, di Coronella a [OSCURATO:PERSONA], non vengono riscontrate in sede giudiziaria né altrove, tanto che correttamente la Corte territoriale le considera non rispondenti al vero: l'identità di vedute e le azioni congiunte del Coronella e del [OSCURATO:PERSONA], per il comune interesse ad osteggiare l'azione del commissariato per i rifiuti operante nella regione Campania, durante 1"emergenza rifiuti', pur volendo ritenere sussistenti legami sia di Coronella che di [OSCURATO:PERSONA] con il 'tessuto camorristico', non possono significare che l'azione del primo fosse eterodiretta dal secondo e, quindi, fosse funzionale agli interessi del clan dei casalesi e in particolare alla fazione facente capo agli Schiavone, circostanze queste ultime acclarate dall'ordinanza richiamata per il solo [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, con motivazione oggetto di una ricostruzione in fatto corretta e logica, né la soggezione del Coronella al [OSCURATO:PERSONA], né la volontà di favorire una determinata compagine criminale, correlata al secondo, condannato per concorso esterno in associazione camorristica, e non al primo, risultavano comprovate.

E dunque, essendo questi fatti non rispondenti al vero, il giornalista Mottola effettua un salto logico in assenza di un nucleo fattuale certo o per lo meno di un "sufficiente riscontro fattuale": ne consegue una cesura che viene logicamente e correttamente rilevata dalla Corte di merito e che non può essere ricondotta al diritto di critica.

Infatti, la sentenza impugnata fa buon governo del principio per cui, in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che pur trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che comunque l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità, né che l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati (Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep. 2019, Maritan, Rv. 276026 - 01), né che si trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909 - 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione dell'esimente, sia pure nell'ampia visione convenzionale del diritto alla libertà di espressione in contesti di critica politica, nel caso di un articolo di stampa che attribuiva ad un sindaco, senza alcun appiglio oggettivo e mediante travisamento o manipolazione dei fatti storici, il sospetto di mafiosità, per la gestione familistica e clientelare dell'amministrazione comunale; conf.

Sez. 5, n. 57005 del 27/09/2018, Pieralisi, Rv. 274625 - 01 Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, Rv. 272432 - 01; Sez. 5, n. 36838 del 20/07/2016, Amadori, Rv. 268568 - 01).

E bene non vi è dubbio che, come ritenuto dalla Corte di appello, l'aver prospettato come vero il fatto della 'subordinazione' di Coronella a [OSCURATO:PERSONA], il primo mai indagato, per quanto scrive lo stesso articolista, il secondo rinviato a giudizio per il predetto delitto, costituisce senza dubbio una lesione all'onore, in quanto l'esercizio del diritto di critica politica avrebbe richiesto la verità del punto di partenza della valutazione e della critica che, così come realizzata, risulta invece lesiva della reputazione.

4. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente.

5. Inoltre il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioni depositate, con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso e condannarsi l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e giudizio; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso illustrando i motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 13 ottobre 2021, confermava, quanto agli effetti civili, dichiarando l'estinzione per prescrizione del delitto di diffamazione, la sentenza del Tribunale di Roma che aveva ritenuto penalmente responsabile [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di diffamazione aggravata a mezzo stampa. [OSCURATO:PERSONA] era infatti contestato il reato previsto dagli artt. 595, comma 3, cod. pen., 13 e 21 L. 8.2.1948 n. 47 «perché, quale redattore dell'articolo dal titolo 'Quei bravi ragazzi' pubblicato sul quotidiano Terra in data 7.5.2011, riportante un occhiello con la seguente frase: '[OSCURATO:PERSONA], figlio di Casal di Principe e uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] arriva alla Commissione d'inchiesta sui rifiuti. Paura', nel cui testo, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, tra l'altro si legge: '...retroscena quasi certa la nomina a vicepresidente di un uomo di fiducia dell'ex sottosegretario [OSCURATO:PERSONA], definito da Vassallo parte del tessuto camorristico' offendeva la reputazione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]». La Corte di appello, confermando la sentenza di primo grado, rilevava per un verso come una parte dell'articolo oggetto dell'imputazione fosse fondata su fatti valutati veri e esposti con continenza, oltre che di interesse pubblico, rispetto ai quali non si riscontrava, come già valutato da parte del Tribunale di Roma, alcuna rilevanza penale. Si trattava, a tal proposito, di plurime circostanze, emergenti anche dalla ordinanza di custodia cautelare, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella quale veniva citato a più riprese anche Coronella e, in particolare, risultavano rispondenti al vero: la pendenza del procedimento penale e l'emissione di una ordinanza cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per concorso esterno in associazione mafiosa di stampo camorristico; le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Vassallo circa la presunta appartenenza dei parlamentari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Landolfi e anche di Coronella, attuale ricorrente, al "tessuto camorristico"; il ripetuto riferimento, nell'ordinanza predetta, alla persona del Coronella (ivi nominato almeno otto volte); la comune provenienza del Coronella e del [OSCURATO:PERSONA] da Casal di Principe; le dichiarazioni rese dal collaboratore Vassallo sulle cointeressenze del [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della società mista Eco 4 controllata da [OSCURATO:PERSONA]; la "strategia di sviluppo della medesima società mediante la costruzione in [OSCURATO:PERSONA] la Fossa di un termovalorizzatore di gestione consortile, elaborata dagli Schiavone, strategia sposata dal [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso perseguita mediante una battaglia politica ingaggiata contro il progetto concorrente..."; le "pressioni che il [OSCURATO:PERSONA], unitamente al Coronella, avrebbe fatto sul sindaco di [OSCURATO:PERSONA] perché mobilitasse la popolazione per manifestazioni di protesta" contro il termovalorizzatore del progetto concorrente; l'impegno del Coronella a fianco del [OSCURATO:PERSONA], tra il 2003 e il 2006, nella organizzazione di presidi di cittadini e nello scontro con il commissario governativo, per chiedere la fine del commissariamento della regione Campania nella gestione dei rifiuti; la ricostruzione dello scenario istituzionale politico che stava portando alla nomina del senatore Coronella a vice presidente della commissione d'inchiesta sui rifiuti; infine, i riferimenti alle dichiarazioni dei parlamentari Pecorella, Bratti e Barbato, rispondenti a quanto dagli stessi affermato. Diversamente, la Corte di appello di Roma riteneva invece penalmente rilevanti altre affermazioni, condividendo anche qui le argomentazioni della sentenza di primo grado, che aveva escluso l'applicazione delle esimenti del diritto di cronaca e di critica politica, quanto alle parti dell'articolo in cui Mottola aveva affermato che Coronella sarebbe stato, nella sostanza, un "uomo di fiducia" del [OSCURATO:PERSONA], avendo intrecciato con costui un rapporto sempre più stretto a partire dagli anni '90, "prendendo ordini" nel territorio casertano "soltanto da lui", trasformandosi per l'occasione in un "barricadero antidiscarica", con il preciso obiettivo di "costringere la struttura commissariale a scendere a patti con l'ex sottosegretario, che secondo il Vassallo rappresenta gli interessi di [OSCURATO:PERSONA]", consentendo, infine, una volta nominato Vicepresidente della Commissione di inchiesta sui rifiuti del Senato, al [OSCURATO:PERSONA] di controllarla (di "mettervi le mani", come si legge sulla prima pagina del quotidiano ecologista), consentendo all'"ex sottosegretario, imputato per concorso esterno in associazione mafiosa", per il tramite del Coronella, di "estendere il suo controllo diretto sulla [OSCURATO:PERSONA]", venendo a risultare, "quella di Coronella", "molto più di una vicepresidenza formale". La Corte territoriale riteneva tali affermazioni non espressive di un mero giudizio critico, per quanto aspro, sull'operato del Coronella , ed in particolar modo sulla sua partecipazione alle battaglie politiche portate avanti dal [OSCURATO:PERSONA] contro il commissariamento della Regione Campania in materia di gestione dei rifiuti e per la sua provincializzazione, nonché contro i progetti commissariali di realizzazione, nel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] la Fossa, di un termovalorizzatore e di un sito di stoccaggio per ecoballe da affidare a concessionaria unica regionale; risultavano, invece, questi richiamati, "fatti ulteriori" rispetto ai pregressi, relativi all'asserita posizione servente del Coronella rispetto al [OSCURATO:PERSONA] e "strumentali al raggiungimento degli scopi dal predetto perseguiti, avuti in ragione delle cointeressenze con soggetti legati alla camorra", circostanze che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, non sono risultate veritiere, non emergendo né da ulteriori fonti di prova né dal contenuto della stessa ordinanza cautelare. Dalla lettura della ordinanza e dall'istruttoria emergeva, unicamente, rilevava la Corte territoriale, l'avvenuta convergenza delle iniziative politiche del Coronella con quelle del [OSCURATO:PERSONA], in materia di contrasto all'attuazione nel territorio del consorzio Ce4 dei progetti del [OSCURATO:PERSONA] e di lotta per la fine della gestione commissariale dei rifiuti e la sua provincializzazione, nella sola occasione delle pressioni esercitate sul Sindaco di [OSCURATO:PERSONA] la Fossa per l'organizzazione di manifestazioni contro la realizzazione del termo valorizzatore e del sito di stoccaggio di ecoballe progettati da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello rilevava come, con tali seconde affermazioni, il giornalista Mottola non avesse prospettato fatti veri e neppure fornito un'interpretazione ed espresso un giudizio critico sui predetti fatti, quelli veri, risolvendosi invece le affermazioni in una serie di illazioni, di giudizi preventivi, di affermazioni apodittiche ed ingiustificate di fatti ulteriori rispetto a quelli accertati (sia pur provvisoriamente su base indiziaria) dal G.I.P. di Napoli, così da essere gli stessi certamente diffamatori. E ciò, non solo valorizzando una non comprovata posizione servente del Coronella rispetto al [OSCURATO:PERSONA], da considerarsi, pertanto, mera longa manus e pedissequo esecutore delle strategie e dei desiderata di quest'ultimo nel territorio casertano, "prendendo ordini" dallo stesso, ma, ancor più collegando tale posizione asseritamente ancillare alla finalità, perseguita dal [OSCURATO:PERSONA], di costringere la struttura commissariale a scendere a patti con l'ex sottosegretario, rappresentante degli interessi di [OSCURATO:PERSONA], ciò che, in sintesi, equivaleva ad indicare il Coronella quale mero strumento nelle mani del [OSCURATO:PERSONA] per perseguire le sue illecite finalità collegate ad associazioni di stampo camorristico. In tal modo, secondo la Corte di appello, Mottola, lungi dall'aver espresso una critica su azioni, atteggiamenti ed opinioni rispettivamente già posti in essere o espressi, si era avventurato in una previsione dell'operato futuro dello stesso Coronella, qualora nominato Vicepresidente della [OSCURATO:PERSONA] del Senato, pronosticandolo come certamente servente rispetto agli interessi, ai desiderata ed alle indicazioni del [OSCURATO:PERSONA] fino a farsene mero strumento e a determinare uno strumentale, anomalo, allentamento della funzione di inchiesta e di vigilanza sulla gestione dei rifiuti in Campania e, dunque, esprimendosi su fatti o comportamenti non ancora avvenuti. Ne conseguiva l'impossibilità di ritenere i gravi giudizi preventivi espressi dal Mottola sull'operato del Coronella, nella predetta futura veste di vicepresidente della Commissione parlamentare, come coperti dalla scriminante dell'esercizio del diritto di critica. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo di ricorso deduce vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità del provvedimento impugnato.Dopo aver richiamato la scissione in due parti del contenuto dell'articolo, il ricorso si concentra sulla seconda parte, ritenuta di rilevanza penale dalla Corte di appello, per censurare la motivazione impugnata. La sentenza sarebbe manifestamente illogica in quanto non avrebbe tenuto in conto che le affermazioni, ritenute non scriminate, sarebbero invece espressione della libera manifestazione del pensiero, risultante non da fatti, dei quali valutare la verità, bensì giudizi, valutazioni, previsioni o deduzioni che concretano il diritto di critica politica, che risulta argomentata diversamente dall'insulto, oltre che supportata nel caso in esame dalle premesse fattuali che la stessa sentenza impugnata ha ritenuto di fatto scriminata perché rispondente al vero. Così per la affermazione che Coronella sarebbe stato 'uomo di fiducia' di [OSCURATO:PERSONA] e 'barricadero antidiscarica' per costringere il commissario prefettizio a scendere a patti con [OSCURATO:PERSONA], data la comune azione di contrasto dell'iniziativa commissariale; come anche per la previsione, che costituisce un giudizio e non un fatto, che il Coronella, qualora nominato vicepresidente, avrebbe consentito a [OSCURATO:PERSONA] di controllare la Commissione parlamentare. In sostanza illogicamente manifesta e contraddittoria sarebbe la sentenza impugnata, allorchè non scrimina i giudizi e le previsioni che fonderebbero esclusivamente sulle premesse, già ritenute vere e in modo continente espresse, senza tenere in conto il ruolo della stampa di inchiesta di 'cane da guardia', né della circostanza che anche i sospetti, se non assurdi, bensì argomentati in modo motivato, possono essere scriminati, non dovendo per altro ritenersi prevalere sempre il diritto all'onore sul diritto di critica. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — in data 14 luglio 2022, con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso. 5. La difesa della parte civile in data 23 settembre 2022 ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso, oltre alla nota spese. 6. Il ricorso è stato poi trattato, a seguito di tempestiva istanza di discussione orale da parte della difesa del ricorrente, con l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. 7. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che in materia di diffamazione la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145 - 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la frase incriminata potesse essere scriminata in base al diritto di "critica sindacale" ed ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna pronunciata ai soli effetti civili; conf. n. 41869 del 2013 Rv. 256706 - 01, n. 48698 del 2014 Rv. 261284 - 01, n. 832 del 2006 Rv. 233749 - 01). 3. Tanto premesso non vi è dubbio che il motivo di ricorso affermi il vero ove distingue fra diritto di cronaca e diritto di critica. Come osservato da Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019, Olivieri, «la critica si concretizza nella manifestazione di un giudizio valutativo e presuppone un fatto che è assunto ad oggetto o a spunto del discorso critico (Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, P.M. in proc. Travaglio e altro, Rv. 257794). Ciò sta a significare che il giudizio valutativo è diverso dal fatto da cui trae spunto e a differenza di questo non può pretendersi che sia "obiettivo" e neppure, in linea astratta, "vero" o "falso". La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e, cioè, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13549 del 20/02/2008, Pavone, Rv. 239825; Sez. 5, n. 13880 del 18/12/2007 - dep. 02/04/2008, Pandolfelli, Rv. 239816; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, PG in proc. Trevisan, Rv. 221904; Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534). In tal senso, del resto, si è espressa la giurisprudenza convenzionale, che ha affermato che la libertà di esprimere giudizi critici, cioè "giudizi di valore", trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un "sufficiente riscontro fattuale" (Corte Edu, sent. del 27.10.2005 caso Wirtshafts-[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] c. Austriarie. n.58547/00, nonché sent. del 29.11.2005, caso Rodrigues c. Portogallo, ric. n 75088/01) e che, al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EdU, sent. del 1.7.1997 caso Oberschlick c.Austria par. 33)». E bene, l'esame delle sentenze di merito e del ricorso consente a questo Collegio di rilevare come correttamente la Corte di appello e, prima, il Tribunale, vedendosi in tema di doppia conforme, abbiano operato una oculata e logica distinzione. Da un lato i fatti provati, o comunque contenuti nell'ordinanza cautelare, come quelli riguardanti la narrazione del collaboratore di giustizia Vassallo per il quale Coronella era connesso al 'tessuto camorristico' insieme a [OSCURATO:PERSONA] e altri politici. Dall'altro i fatti non provati, in precedenza indicati, tutti però dipendenti da una affermazione storica questa, una premessa fattuale e non valutativa, quella della subordinazione politica e di interessi di Coronella a [OSCURATO:PERSONA], che i giudici di merito, con giudizio di fatto non sindacabile in questa sede, hanno ritenuto fatto non rispondente al vero. A tal proposito la lettura dell'articolo in esame, sia nel titolo - giustamente richiamato dai giudici di merito — sia anche nel corpo dello stesso, palesa l'esistenza di una subordinazione 'politica' e di interessi del Coronella, posto alle direttive del [OSCURATO:PERSONA], con espressioni rilevate dalla Corte di appello, per cui il primo sarebbe «uomo di fiducia» del secondo, nonché persona che «sul territorio prende ordini solo da [OSCURATO:PERSONA]», pur avendone prima delineato l'articolista il diverso percorso politico, attraverso formazioni politiche diverse e con referenti nazionali distinti. Tali affermazioni, tese ad accreditare la soggezione, sostanzialmente gerarchica, di Coronella a [OSCURATO:PERSONA], non vengono riscontrate in sede giudiziaria né altrove, tanto che correttamente la Corte territoriale le considera non rispondenti al vero: l'identità di vedute e le azioni congiunte del Coronella e del [OSCURATO:PERSONA], per il comune interesse ad osteggiare l'azione del commissariato per i rifiuti operante nella regione Campania, durante 1"emergenza rifiuti', pur volendo ritenere sussistenti legami sia di Coronella che di [OSCURATO:PERSONA] con il 'tessuto camorristico', non possono significare che l'azione del primo fosse eterodiretta dal secondo e, quindi, fosse funzionale agli interessi del clan dei casalesi e in particolare alla fazione facente capo agli Schiavone, circostanze queste ultime acclarate dall'ordinanza richiamata per il solo [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, con motivazione oggetto di una ricostruzione in fatto corretta e logica, né la soggezione del Coronella al [OSCURATO:PERSONA], né la volontà di favorire una determinata compagine criminale, correlata al secondo, condannato per concorso esterno in associazione camorristica, e non al primo, risultavano comprovate. E dunque, essendo questi fatti non rispondenti al vero, il giornalista Mottola effettua un salto logico in assenza di un nucleo fattuale certo o per lo meno di un "sufficiente riscontro fattuale": ne consegue una cesura che viene logicamente e correttamente rilevata dalla Corte di merito e che non può essere ricondotta al diritto di critica. Infatti, la sentenza impugnata fa buon governo del principio per cui, in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che pur trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che comunque l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità, né che l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati (Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep. 2019, Maritan, Rv. 276026 - 01), né che si trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909 - 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione dell'esimente, sia pure nell'ampia visione convenzionale del diritto alla libertà di espressione in contesti di critica politica, nel caso di un articolo di stampa che attribuiva ad un sindaco, senza alcun appiglio oggettivo e mediante travisamento o manipolazione dei fatti storici, il sospetto di mafiosità, per la gestione familistica e clientelare dell'amministrazione comunale; conf. Sez. 5, n. 57005 del 27/09/2018, Pieralisi, Rv. 274625 - 01 Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, Rv. 272432 - 01; Sez. 5, n. 36838 del 20/07/2016, Amadori, Rv. 268568 - 01). E bene non vi è dubbio che, come ritenuto dalla Corte di appello, l'aver prospettato come vero il fatto della 'subordinazione' di Coronella a [OSCURATO:PERSONA], il primo mai indagato, per quanto scrive lo stesso articolista, il secondo rinviato a giudizio per il predetto delitto, costituisce senza dubbio una lesione all'onore, in quanto l'esercizio del diritto di critica politica avrebbe richiesto la verità del punto di partenza della valutazione e della critica che, così come realizzata, risulta invece lesiva della reputazione. 4. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente. 5. Inoltre il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione
Sentenza Cassazione n. 46830/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris