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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022

Cassazione n. 30119/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 031MI8A) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01XPNVG) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza del 27/10/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, in data 16/12/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Considerato che i motivi in punto di penale responsabilità sono manifestamente infondati in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si vedano pagg. 5 e 6, ove il giudice del merito ampiamente motiva sulla prova della ritenuta responsabilità) e che la violazione dell'art. 648 cod. pen. è basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità; Ritenuto che anche il motivo inerente alla qualificazione giuridica del fatto è manifestamente infondato in quanto la violazione di legge censurata si fonda su un differente rappresentazione dei fatti che, attenendo al giudizio merito, non è ammessa in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] fl•residente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 031MI8A) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01XPNVG) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza del 27/10/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, in data 16/12/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che i motivi in punto di penale responsabilità sono manifestamente infondati in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si vedano pagg. 5 e 6, ove il giudice del merito ampiamente motiva sulla prova della ritenuta responsabilità) e che la violazione dell'art. 648 cod. pen. è basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità; Ritenuto che anche il motivo inerente alla qualificazione giuridica del fatto è manifestamente infondato in quanto la violazione di legge censurata si fonda su un differente rappresentazione dei fatti che, attenendo al giudizio merito, non è ammessa in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] fl•residente
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