CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17338/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 28/01/2022 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 28 novembre 2018, ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione di una latta di vernice per automobili di provenienza delittuosa - in quanto sottratta al titolare di una autocarrozzeria - condannandolo alla pena di giustizia, al risarcimento del danno nei confronti della parte civile e assolvendolo dalla restante imputazione inerente alla ricettazione di analoghi beni. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla esclusione della partecipazione del ricorrente al reato di furto presupposto, avendo la Corte affermato, senza però trarne le dovute conseguenze giuridiche, che tra il ricorrente e l'autore del furto ([OSCURATO:PERSONA], imputato non appellante rispetto alla condanna subita in primo grado) vi fosse stato un accordo per la cessione della latta di provenienza illecita dal secondo al primo, a dimostrazione del concorso di entrambi i soggetti nella perpetrazione del furto ai danni della persona offesa, come dimostrato dalle dichiarazioni di quest'ultima in ordine alla tipologia e modalità di uso della latta di vernice di cui si discute, presupponenti il fatto che la sua sottrazione fosse stata organizzata dall'imputato, quale istigatore e dallo Zammataro quale esecutore materiale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte valutato la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., erroneamente ritenendone non consentita l'applicazione al reato di ricettazione ex art. 648, secondo comma, cod.pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è parzialmente fondato in ragione di quanto segue. 1. Non è fondato il primo motivo. La Corte ha chiarito, con valutazioni di merito non rivedibili in questa sede in quanto prive di vizi logico-giuridici, come il ricorrente non avesse partecipato in alcun modo, neanche sotto il profilo del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, alla perpetrazione del reato presupposto di furto, «essendosi limitato ad aderire alle proposte di vendita della vernice in esame rivoltegli dal correo», già «dedito alla commissione della condotta delittuosa in esame da diversi anni» (fgg. 8 e 9 della sentenza impugnata). L'accordo tra gli imputati cui si riferisce la sentenza ed il ricorso - il quale, a ben vedere, è sempre connaturato ai casi di consapevole ricettazione mediante acquisizione del bene dall'autore del furto - era, dunque, intervenuto solo a valle del proposito criminoso dello Zammataro di effettuare il furto, già strutturato e radicato in lui indipendentemente dal comportamento del ricorrente, tanto che era stato il coimputato ad aver proposto l'affare al Basile secondo quanto sostenuto finanche nell'atto di appello di quest'ultimo (a fg. 3), a conferma della corretta ricostruzione operata dalla Corte territoriale. Ne consegue che è stata fatta ineccepibile applicazione concreta, in senso sfavorevole alle ragioni dell'imputato, del principio di diritto - formulato in tema di riciclaggio ma estendibile per identità di ratio al reato di ricettazione - secondo cui, in tema di riciclaggio di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, il criterio per distinguere la responsabilità in ordine a tale titolo di reato dalla responsabilità per il concorso nel reato presupposto - che escluderebbe la prima - non può essere solo quello temporale ma occorre, in più, che il giudice verifichi, caso per caso, se la preventiva assicurazione di "lavare" il denaro abbia realmente (o meno) influenzato o rafforzato, nell'autore del reato principale, la decisione di delinquere (Sez. 5, n. 8432 del 10/01/2007, Gualtieri, Rv. 236254). 2. E' fondato il secondo motivo. La Corte di appello, pur concedendo al ricorrente la circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod.pen., non ha valutato la possibilità di applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. che era stata oggetto di richiesta difensiva contenuta nell'atto di appello, solo per il fatto di non avere ritenuto il ricorrente partecipe del delitto presupposto, così implicitamente escludendola in ragione della tipologia del reato di ricettazione ritenuto in sentenza. Tuttavia, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 156 del 21 luglio 2020, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 131-bis cod.pen., nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva, come è il caso della fattispecie attenuata di ricettazione per la quale è intervenuta condanna nei confronti dell'odierno ricorrente. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata sul punto per consentire una idonea valutazione in proposito. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Rigetta nel resto il ricorso. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 09.02.202 Il Consigliere estensore Il