CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31498/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 30.06.2023 con cui la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato — limitatamente alla rideterminazione della pena inflitta all'imputato in mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa — confermando nel resto, la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Siracusa in data 12.05.2020 che aveva dichiarato colpevole l'imputata per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n.2 cod. pen. e la aveva condannata, alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 530,00 di multa; Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano rispettivamente, il primo, violazione della legge penale in materia di determinazione del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'artt. 132 e 546 cod. pen. ed il secondo, vizio di motivazione e violazione di legge penale in materia di circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art.62-bis cod. pen., sono generici perché fondati su argomenti del tutto generici ed in ogni caso sollevano questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata in cui vi è puntuale motivazione sul trattamento sanzionatorio, comunque ridimensionato, e sulle ragioni della negazione delle attenuanti generiche); Rilevato, peZ.anto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna tkricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso