CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32117/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bunale di Anconavisti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta trasmessa dal Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla verificadella configurabilità dell’aggravante della transnazionalità e l’inammissibilità per ilresto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 7 aprile 2026 il Tribunale di Ancona, adito ai sensidell’art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], confermava l’ordinanza emessanei suoi confronti in data 18 marzo 2026 dal Giudice delle indagini preliminari delTribunale di Ancona con la quale le era stata applicata la misura cautelare degliarresti domiciliari in relazione al reato di cui al capo 1) – artt. 61-bis cod. pen. e74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 – e al capo 19) – artt. 110 cod.pen., 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 -.In particolare, alla ricorrente è stato contestato con l’addebito provvisorio difare parte di un sodalizio dedito al narcotraffico, operante in provincia di Macerataed in tutta la Regione Marche, dal luglio 2023 con condotta in atto, con il ruolo,unitamente al compagno [OSCURATO:PERSONA], di custode della sostanza stupefacentedell’organizzazione, nonché di soggetti che, mediando con il gestore di fatto dellasocietà COGES [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a r.l. [OSCURATO:PERSONA], assicuravano adalcuni associati (fra i quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) contratti di lavorofittizi per eludere le investigazioni dell’autorità. Inoltre, di avere concorso con ilPalomba, rispetto al quale si è proceduto separatamente a seguito di arresto inflagranza di reato, a detenere in data 31 maggio 2025 illecitamente in un localeseminterrato di pertinenza “[OSCURATO:PERSONA]” kg. 45 di hashish suddivisi in numerosebuste di cellophane sottovuoto, da lei confezionate insieme al [OSCURATO:PERSONA], e tuttecollocate in un frigorifero spento.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione El MaarriWidade, mediante il proprio difensore di fiducia, articolando tre motivi che sisintetizzano di seguito, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inordine ai gravi indizi di colpevolezza.Il Tribunale del riesame non avrebbe indicato gli elementi indiziari sufficientiper provare l’esistenza del sodalizio e la partecipazione consapevole dell’indagata.Si sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rivestito un ruolo di mero custode con ilcompagno [OSCURATO:PERSONA] dello stupefacente sequestrato in data 31 maggio 2025 inragione del fatto che dal suo cellulare sarebbero state inviate foto ritraenti lostupefacente attenzionato dagli investigatori, ma ciò non sarebbe dimostrativo dicondotte di partecipazione all’associazione, a fronte della mera occasionalità delfatto. Né assumerebbe significativo rilievo la circostanza che al momentodell’arresto del compagno l’indagata rispondeva al messaggio dell’[OSCURATO:PERSONA],interessato alle sorti del [OSCURATO:PERSONA], con le parole “è un casino”.Il Tribunale non avrebbe indicato gli elementi fattuali dai quali avrebbe trattola conclusione dell’interessamento della ricorrente rispetto alla gestione di fittizicontratti di lavoro, mentre invece si trattava di attività tutta riconducibile alPalomba e al [OSCURATO:PERSONA].2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento agli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen.La censura riguarda la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, nonchéla ritenuta presunzione di adeguatezza della misura in concreto applicata.La motivazione resa su questi aspetti dal Tribunale del riesame si presta acensura, in primo luogo perché la presunzione relativa di adeguatezza può ritenersisuperata dalla concreta applicazione degli arresti domiciliari. D’altra parte, dalmomento dell’arresto dell’indagata in data 31 maggio 2025, perché trovata inpossesso di 200 gr. di cocaina, nel c.d. tempo silente, non vi sono ulteriori fattipositivi attribuibili alla medesima, tali da fare ritenere che avesse mantenuto uncollegamento con il sodalizio.Quanto all’adeguatezza della misura, il Tribunale non si confronterebbe con leobiezioni difensive, e cioè con l’osservazione secondo la quale gli unici fattiriconducibili alla [OSCURATO:PERSONA] sarebbero quelli contesti al capo 19) e nel lungo arcoinvestigativo la stessa comparirebbe solo occasionalmente perché legata alcompagno [OSCURATO:PERSONA]. Per l’episodio del 31 maggio 2025, poi, l’indagata avrebbeottenuto di patteggiare una pena detentiva condizionalmente sospesa.Con riferimento, poi, all’esigenza cautelare dell’inquinamento probatorio, ilTribunale reputa che la ricorrente possa concertare versioni di comodo con gli altricoindagati, individuando persone disposte a sostenere false ricostruzionialternative, e ciò in ragione che la stessa avrebbe avvisato [OSCURATO:PERSONA] dell’attivitàinvestigativa. Si tratterebbe di motivazione che non evidenzia alcun concretopericolo di inquinamento probatorio, fondandosi su un mero messaggio telefonicoche l’indagata avrebbe inviato all’[OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’attività di perquisizione.Anzi, il Tribunale non avrebbe considerato la disponibilità manifestata dallaricorrente a fornire, dopo il suo arresto, il codice di accesso al suo telefonocellulare.2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla sussistenza della circostanza aggravante della transnazionalità edell’uso dell’arma da pate dell’associazione.3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e ha fatto pervenirerequisitoria scritta il solo Procuratore generale, concludendo come in epigraferiportato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Cominciando dal terzo motivo, che attiene alla sussistenza delle circostanzeaggravanti, riferibili al capo 1) dell’addebito provvisorio, della transnazionalità dicui all’art. 61-bis cod. pen. e dell’uso delle armi di cui al comma 4 dell’art. 74d.P.R. n. 309 del 1990, si tratta di motivo inammissibile per carenza di interesse.1.1. Più volte questa Corte ha affermato che, in tema di impugnazioni avversomisure cautelari personali, vi è carenza di interesse sia al riesame sia al ricorsoper cassazione, quando l'indagato tenda ad ottenere l'esclusione di una circostanzaaggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità, ovveroimmediati riflessi sull'an o sul quomodo della misura (cfr., Sez. 3, n. 20891 del18/06/2020, Rv. 279508 - 01; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, Rv. 275028 01;Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Rv. 258502 – 01; più di recente fra le nonmassimate Sez. 6, n. 21097 del 14/03/2024).1.2. Nel caso di specie, l’esclusione delle due circostanze aggravanti nonavrebbe alcun riflesso sulla misura cautelare.Certamente non sul termine di fase cautelare, atteso che, ai sensi dell’art.303, comma 1, lett. a), n. 3), lett. b), n. 3), e lett. b-bis), n. 3), cod. proc. pen.,fino alla pronuncia della sentenza di condanna, quando il calcolo del termineavviene sulla base della pena concretamente inflitta, e non sulla base della penaedittale come nelle fasi precedenti, il termine di fase non muta per effetto delriconoscimento o meno delle due circostanze aggravanti, essendo la pena edittalemassima prevista per la fattispecie non aggravata del delitto di cui all’art. 74,comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 già superiore nel massimo ad anni venti direclusione o comunque rientrante fra le fattispecie di cui all’art. 407, comma 2,lett. a), cod. proc. pen.L’esclusione delle due circostanze aggravanti non avrebbe alcun riflessoneppure sui criteri di scelta della misura e sulla proporzionalità ed adeguatezzadella misura in concreto applicata, poiché il comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen.prevede una presunzione relativa di adeguatezza della misura della custodia incarcere in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto dicui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, come richiamato dall’art. 51, comma 3-bis,cod. proc. pen., indipendentemente dall’essere tale delitto aggravato.Pertanto, non sussiste alcun evidente interesse della ricorrente rispetto alpredetto motivo di ricorso, che va dichiarato, di conseguenza, inammissibile.2. Anche il primo motivo è parimenti inammissibile.Il Tribunale del riesame, con motivazione congrua ed immune da vizi logici egiuridici, ha ben tratteggiato il quadro indiziario a carico della ricorrente,evidenziando, innanzitutto, gli elementi in base ai quali il Giudice delle indaginipreliminari ha ritenuto sussistente il sodalizio criminoso, come trattidall’informativa di reato, condividendoli (punto 3.1. dell’ordinanza impugnata).Quindi, si è soffermato sugli elementi di prova che consentono di configurarela consapevole partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’organizzazione dedita alnarcotraffico, che vedeva in [OSCURATO:PERSONA] il vertice.Al riguardo (v. punto 3.1.1. dell’ordinanza impugnata), il Tribunale haevidenziato le conversazioni dalle quali emerge l’affidamento alla donna delleautovetture con timer e temperatura controllata, relative alla procedura di warmcuring dell’hashish, attività tipica della raffinazione e conservazione della sostanzapsicotropa; gli ulteriori contatti intrattenuti con l’[OSCURATO:PERSONA] da cui emerge chel’indagata si prestava a svolgere servizi operativi per conto del capo, fra cui ilcontrollo del casello autostradale di [OSCURATO:PERSONA], favorita anche dallaposizione del bar presso il quale lavorava, sito a poche metri dalla predetta uscita;il contributo nella gestione di contratti di lavoro fittizi per taluni degli associati,come dimostrato dai messaggi scambiati con [OSCURATO:PERSONA] tramite il telefono del [OSCURATO:PERSONA].A corroborare il tutto, infine, l’arresto del [OSCURATO:PERSONA], il compagno dellaricorrente, rinvenuto nella disponibilità di 45 kg. di hashish, che veniva subitoportato a conoscenza dell’[OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA] con un messaggio“instagram” (“e’ un casino Auri non posso risponde”).Anche con riguardo al capo 19), il Tribunale ha rilevato come gli elementi dacui desumere il concorso dell’indagata nella custodia della sostanza stupefacentesi desume da due significativi elementi: da un lato la circostanza che il giornoprima dell’arresto del [OSCURATO:PERSONA], come emerge dalle conversazioni intercettate, laEl [OSCURATO:PERSONA] si recava sul luogo dove veniva occultata la sostanza psicotropa (fattoriscontrato con servizio o.c.p. dalla polizia giudiziaria), aiutando il compagno nelconfezionarla; dall’altro, dal rinvenimento nel suo telefono cellulare di un videodegli stessi identici panetti di droga poi sequestrati, effettuato proprio all’internodel seminterrato dove venivano rinvenuti. Infine, il già richiamato messaggioinviato al capo del sodalizio mentre era in corso la perquisizione che portava alrinvenimento della droga e all’arresto del [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 3.1.3. dell’ordinanzaimpugnata).A fronte di questa motivazione, non travisante gli elementi di prova, puntualee non manifestamente illogica, la ricorrente oppone argomenti che sfociano in unarivisitazione in fatto della vicenda, non consentita in questa sede.3. Il secondo motivo è infondato.Sebbene risulti carente la motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine allasussistenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. a), cod. proc. pen., chesi fonda, sostanzialmente, sul messaggio che la ricorrente inviava all’Agordatimentre era in corso la perquisizione che poi portava all’arresto del [OSCURATO:PERSONA], dacui è stato tratto, in maniera congetturale, il rischio di inquinamento probatorio,per contro risulta adeguatamente motivata la sussistenza dell’altra esigenzacautelare, quella della lett. c) dell’art. 274 cod. proc. pen., rispetto alla quale si èmesso in risalto che il patteggiamento a pena sospesa veniva ottenutodall’indagata per l’episodio del 31 maggio 2025 (la donna veniva rinvenuta nelladisponibilità presso l’abitazione che condivideva con il [OSCURATO:PERSONA] di circa 200 gr. dicocaina) quando non si era ancora a conoscenza degli esiti dell’indagine sullaassociazione dedita al narcotraffico.A quest’ultimo riguardo, sono stati valorizzati i contatti diretti della donna conl’[OSCURATO:PERSONA], soggetto ritenuto a capo del sodalizio, e il suo stabile inserimento nelgruppo criminoso dedito al narcotraffico per supportare le attività illecite delcompagno e del vertice dell’associazione delittuosa, per trarre, in maniera logicae congrua, la conseguenza del concreto ed attuale rischio di reiterazione dei reati,peraltro posti in essere in epoca piuttosto recente, rispetto al quale la misura degliarresti domiciliari risulta proporzionata ed adeguata, impedendo alla ricorrente,riallacciare i contatti con gli ambienti dediti al narcotraffico.Come è noto, in tema di misure cautelari personali, le tre esigenze cautelarirelative al pericolo di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reatonon devono necessariamente concorrere, bastando anche l'esistenza di una soladi esse per fondare la misura (Sez. 3, n. 35973 del 03/03/2015, Rv. 264811-01).La ricorrente oppone, sul punto, doglianze in fatto, inidonee a scalfire lamotivazione resa dal Tribunale del riesame in tema di sussistenza dell’esigenzacautelare in esame.4. In conclusione, il ricorso va rigettato e la [OSCURATO:PERSONA] va condannata alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 15 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]