CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2021
Cassazione n. 36263/2021
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
• ORDINANZA sul ricorso 3743/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 38 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], - intimato - avverso la sentenza n. 1331/2016 della COMM.TRIB.REG. TOSCANA, depositata il 14/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 3743-17 [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze il fermo amministrativo n.A308104M per omesso pagamento di due cartelle esattoriali, ed il preavviso di fermo amministrativo n. 04180201100014755000 per omesso pagamento di altre tre cartelle esattoriali. Il contribuente lamentava, inter alia, il difet- to di notifica delle cartelle presupposte. Il giudizio veniva definito con sentenza n. 27/04/2014, con cui l'adita commissione respingeva il ri- corso proposto dal contribuente in ragione della rituale notifica degli atti impositivi. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva in appello, lamentando la irregolarità delle notifiche e l'insussistenza della pretesa creditoria. L'Agente per la [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, con sentenza n. 1331/31/2016, accoglieva l'impugnazione proposta dal contribuente. I giudici di appello rilevavano che in atti erano stati depositati solo gli estratti di ruolo e non le cartelle esattoriali con la relativa notifica, da cui emergeva l'irregolarità del procedimento notificatorio. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo tre motivi. La parte intimata non ha svolto difese.R.G.N. 3743-17 [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo si denuncia testualmente in rubrica: "sulla mancata pro- du.zione della 'copia originale della cartella esattoria/e' e sulla conseguente mancata prova della regolare notifica.zione delle cartelle medesime nonché sulla mancata pro- va del contenuto formale della cartella - violaione o falsa applicaione delle norme di diritto, art. 4 Diga. n. 46/1999 del 26 febbraaio 1999 che ha sostituito l'art. 12 del d.P.R. 602/73 e della relativa attua.zione ex artt. 1 e 6 del D.M. n. 321/1999 pubblicato in G. U. del 16.9.1999 n. 218, ex art. 360 n. 3, c:p.c." atteso che i giudici di appello non avrebbero dovuto dare alcun rilievo alla mancata produzione della 'copia originale' di ogni cartella esatto- riale impugnata da controparte, né far discendere da ciò la addotta mancata prova del titolo e della regolarità della notifica, nonché del contenuto formale della cartella medesima, ciò in quanto le cartelle di pagamento sarebbero emesse dall'Agente della [OSCURATO:SOCIETA] in un unico esemplare, lo stesso che viene poi notificato al contribuente. I giudici di appello avrebbero dovuto ritenere assolto l'onere probato- rio gravante sull'Agente per la [OSCURATO:SOCIETA] circa l'esistenza delle cartel- le e della loro notifica attraverso la produzione in giudizio (sin dal pri- mo grado) degli estratti di ruolo, degli avvisi di ricevimento delle noti- fiche delle cartelle impugnate, posto che nei ruoli si troverebbero indi- cati i medesimi elementi riportati nelle cartelle da notificare al contri- buente. 2. Con il secondo motivo si denuncia testualmente in rubrica: "Sul mancato esame di decisivi e fondamentali elementi oggettivi di prova emersi in corso di causa — Omesso esame circa "Atto decisivo per i/ giudi:zio che è stato oggetto di R.G.N. 3743-17 discussione tra le parti- ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c." . La ricorrente de- duce che fin dal primo grado di giudizio, oltre che in appello, aveva ri- levato come il preavviso di fermo risultava essere stato regolarmente notificato in data 10.4.2010 mediante l'invio di lettera raccomandata A/R ritirata personalmente dal destinatario, come anche le cartelle presupposte, che risultavano essere state regolarmente notificate, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ed art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973. 3. Con il terzo motivo si denuncia testualmente in rubrica: "Sull'obbligo in capo ad Equitalia di mettere a di.iposi.zione del contribuente per 10 anni la do- cumenta:zione onde verificare la corrette,ua degli interessi, delle san.zioni e delle im- poste e/ o tasse — violaione e falsa applica_zione delle nonne di diritto, arti. 1 e 6 del D.M. n. 32111999 ed art. 26 d.P.R. 602/1973, ex art. 360 n. 3, c.p.c.”. Secondo la ricorrente, i giudici di appello, nel ritenere non provata la regolare notificazione delle cartelle impugnate, avrebbero gravato Equitalia di un obbligo non previsto per legge, ossia quello di mettere a disposizione del contribuente la documentazione onde consentire al medesimo di verificare la correttezza delle imposte e/o tasse, degli in- teressi e delle sanzioni. 4. Il primo ed il secondo motivo di ricorso vanno esaminati congiun- tamente in quanto inerenti alla medesima questione, riguardante l'assenta regolarità del procedimento notificatorio delle cartelle di pa- gamento presupposte al preavviso di fermo amministrativo ed al fer- mo amministrativo. Equitalia ripropone le critiche anche con memoria ex art. 380 bis, comma 1, c.p.c., depositata in cancelleria in data 14.9.2021.R.G.N. 3743-17 L'Agente per la [OSCURATO:SOCIETA], nella parte illustrativa del primo mezzo, lamenta di avere prodotto in giudizio (sin dal primo grado) gli estratti di ruolo e gli avvisi di ricevimento delle cartelle impugnate. 4.1.Le critiche sono inammissibili per carenza di autosufficienza. Questa Corte ha, in più occasioni, rilevato che, in tema di ricorso per cassazione, ove siano denunciati vizi di motivazione della sentenza im- pugnata con riferimento alla ritualità del procedimento notificatorio, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale degli atti (relata di notifica, avviso di ricevimento ecc.), che, se omessa, determina l'inammissibilità del motivo (Cass. n. 5185 del 2017). E' stato, in particolare, precisato che "ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto de/principio di autosufliciena, è necessa- ria la trascri.zione integrale delle relate e degli atti relativi a/ procedimento notifica- torio, al fine di consentire la verifica della fondatea della doglian.za in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso. ”(Cass.n. 31038 del 2018; v. Cass. n. 17424 del 2005). Nella fattispecie, con la sentenza impugnata, il giudice del merito af- ferma: "In atti vi è solo 'l'estratto di ruolo' documento che rappresenta un semplice brogliaccio interno; non sono depositate le cartelle esatto- riali con la relativa notifica', precisando successivamente che "esami- nando singolarmente gli estratti (qualora fossero esatti) si possono pre- sumere le seguenti conclusioni", e concludendo per l'irregolarità delle notifiche degli atti impositivi per mancanza della relativa documenta- zione (si dice testualmente, ad esempio, con riferimento alla cartella n. 311005 "manca la prova della notifica dell'avviso di deposito de/plico; manca an- che la parte B) della raccomandata RR. La cartella è nulla. L'avviso di deposito della cartella in Comune manca di data e firma de/Jiinionario del Comune").R.G.N. 3743-17 Tale accertamento in fatto effettuato dal giudice del merito, ed allo stesso riservato, è insindacabile in sede di legittimità, in quanto sorret- to da motivazione adeguata e immune da errori. Ne consegue che l'adempimento di tale specifico onere processuale sa- rebbe stato necessario al fine di consentire alla Corte, direttamente sul- la base del ricorso, di valutare preventivamente la rilevanza e la decisi- vità delle doglianze, senza ricorrere all'esame dei fascicoli di merito (Cass. n. 17424 del 2005), e successivamente di verificare, se sussista vizio di motivazione della sentenza impugnata. Ciò anche in ragione del fatto che la ricorrente, con ricorso, lamenta di aver provveduto, fin dal primo grado di giudizio, al deposito della do- cumentazione attestante la rituale notifica degli atti impositivi, mentre, come sopra specificato, il giudice di appello afferma: "In atti vi è solo l'estratto di ruolo documento che rappresenta un semplice brogliaccio interno; non sono depositate le cartelle esattoriali con la relativa notifica" e rileva, con riferi- mento ad ogni singolo atto impositivo, anche sulla base degli estratti di ruolo, l'irregolarità del procedimento notificatorio. In difetto di tale adempimento processuale ogni censura è inammissi- bile, atteso che: "nel giudzkio di legittimità, il ricorrente che deduca l'omessa o insufficiente motiva.zione della sentena impugnata per mancata o erronea valuta- ione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, in virtù del principio di autosu z cien5za del ricorso per cassnione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non o male valutate, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse" (Cass. n. 20437 del 2008; Cass. n. 3338 del 2009, v. anche Cass. n. 12239 del 2007). L'inammissibilità delle critiche va rilevata anche con riferimento alla doglianza relativa alla mancata produzione di 'copia originale' delle car- tella esattoriale, atteso che il ricorrente non coglie la 'rado decidendi' R.G.N. 3743-17 della sentenza impugnata, in quanto il giudice del merito argomenta il rigetto dell'appello non in ragione dell'omesso deposito dell'unico esemplare della cartella esattoriale, ma in ragione del mancato deposi- to di copie conformi, precisando che: "la mancan.za di deposito della cartel- la esattoriale impedisce di esaminare il contenuto dell'atto si che non è possibile veri- ficare se vi erano originali non essendovi copie conformi. In pratica non può essere esaminata la validità della cartella come titolo esecutivo". 5.Dal rigetto del primo e secondo motivo consegue l'assorbimento delle restanti censure, tenuto conto che: "Qualora la pronuncia impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rigetto della doglian.za relativa ad una di tali ragioni rende inammissibile, per dile. tto di interesse, l'esame relativo alle altre, pure se tutte tempestivamente sollevate, in quanto il ticorrente non ha più ragione di avan.zare censure che investono una ulte- riore 'ratio decidendi', giacchè, ancorchè esse fossero JO ndate, non potrebbero produr- re in nessun caso l'annullamento della decisione an.zidetta (Cass. n. 13956 del 2005; Cass. n. 23090 del 2005). 6. In definitiva, il ricorso va respinto. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva della parte intimata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza di presupposti per il versamento, da parte del ricor- rente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato R.G.N. 3743-17 pari a quello pagato per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così è deciso, in Roma, nell'