CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 ottobre 2021
Cassazione n. 25033/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]/ FERRUCCI Claudio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 del TRIBUNALE DI BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] CUOMO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni scritte della difesa, con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di respingere l'impugnazione proposta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 25/10/2021 il Tribunale di Bergamo, esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 61, n.5), cod. pen., dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per difetto di querela per il reato allo stesso ascritto (640 cod. pen.). 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia deducendo con unico motivo di ricorso violazione di legge in relazione all'art. 120 cod. pen.; il Tribunale ha erroneamente ritenuto non presente agli atti una denunzia querela, tenuto conto del verbale di ricezione querela sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA] quale persona offesa; nonostante l'affermazione del giudice non si può ritenere assente la volontà del Rivis di perseguire e punire il colpevole; le dichiarazioni rese, il racconto degli eventi che lo avevano coinvolto, l'insieme di dati forniti al fine di identificare l'autore del reato, oltre agli avvisi ex art. 90 cod. proc. pen. forniti allo stesso sono tutti elementi identificativi della volontà del denunciante di perseguire l'autore della condotta contestata; difatti la manifestazione della volontà di perseguire il colpevole non deve estrinsecarsi in formule sacramentali. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga accolto. 4. La difesa ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto che il ricorso venga respinto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità, ai fini della validità della querela, ha affermato con principio costante che la manifestazione della volontà di perseguire l'autore del reato, nel caso di atto formato dalla polizia giudiziaria, deve emergere chiaramente dal suo contenuto, ancorché senza la necessità di utilizzare formule sacramentali. (Sez. 5, n. 15166 del 15/02/2016, Martinez, Rv. 266722-01). L'accertamento del giudice deve infatti essere ispirato alle regole della logica e del diritto, indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che lo ha ricevuto, sempre che l'intenzione di voler perseguire l'autore dei fatti ivi denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione stessa ovvero da altri fatti dimostrativi del medesimo intento (Sez. 3, n. 10254 del 12/02/2014, Q., Rv. 258384-01). Nel caso concreto il giudice ha valutato con motivazione logicamente articolata e priva di aporie l'insieme degli elementi forniti dalla persona offesa (corresponsione d'importo di denaro per l'acquisto di un macchinario agricolo, incontri e contatti telefonici con il venditore) come non indicativi di una volontà di perseguire penalmente il responsabile della condotta oggetto di contestazione, anche considerata la mancata esplicitazione di una volontà punitiva, in assenza di specifici richiami e sottoscrizione in tal senso dell'atto presente al fascicolo del dibattimento. Il Tribunale si è, dunque, attenuto ai principi di diritto sopra richiamati, atteso che la ritenuta assenza di volontà di perseguire l'autore del reato emerge da una lettura logica e coordinata dei diversi elementi allegati in atti, con tipica valutazione di merito, non sindacabile in questa sede. La violazione lamentata dal ricorrente dovrebbe, infatti, essere desumibile immediatamente ed inequivocabilmente, senza necessità di una specifica indagine fattuale. La censura proposta implica invece di per sé una valutazione in fatto dell'atto, che, come già detto, rappresenta una valutazione tipica di merito, in presenza di motivazione che si palesa, per gli argomenti utilizzati, logica ed argomentata in assenza, dunque, di violazione di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Co