CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 febbraio 2025
Cassazione n. 15282/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/3/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la pronuncia impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso c iiedendo di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Thrino ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione del mandato d arresto europeo, emessi dall'autorità giudiziaria spagnola il 21 febbraio 2025 in .elazione al reato di lesioni personali. 2. Avverso l'anzidetta sentenza il difensore di fiducia del consegi ando ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'erronea applicazione dell'a t. 18 -bis L. n. 69/2005, per non avere la Corte di appello considerato che la -elezione affettiva del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] era iniziata prima del ma rimonio, celebrato il 5 febbraio 2025, e che il medesimo ricorrente era stato rir tracciato agevolmente dalle forze di polizia italiane e aveva chiesto di potere sc mtare la pena in Italia: circostanze, queste, dimostrative del radicamento sul :erritorio italiano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. A seguito delle modifiche apportate dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbrz io 2021, n. 10, all'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non è ammissibile I ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che lecidono sulla consegna dell'interessato, essendo stato espunto dalla norma il rif Timento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, e >sendosi circoscritto il potere di sindacato della corte di cessazione ai soli motiv previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c). Riguardo ai procedimenti in tema di mandato di arresto europeo quindi, questa Corte non è più giudice del merito e il ricorso non può essere iroposto per vizi attinenti alla contraddittorietà o illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 8299 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], PG c/Gheorghe, Rv. 282911 - 01). In particolare, è stato più volte affermato il principio secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, sono inammissibili le censure che ir volgono l'accertamento del radicamento del soggetto nel territorio dello Stato, e quali, pur dedotte quale vizio di violazione di legge, attengono in rez:Ità alla motivazione della decisione, atteso che l'art. 22 della legge 22 aprile 20C 5 n. 69, come modificato dall'art. 18 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, non ammette avverso la sentenza resa dalla Corte di appello sulla richiesta di consegna il ric n -so per cassazione per vizi di motivazione (Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, H IZU, Rv. 282260 - 01; Sez. 6 n. 8299 del 08/03/2022, PG in proc. Rafa, Rv. 232911 - 01). 3. Nel caso in esame, il motivo di ricorso, pur rubricato come erronea applicazione di legge, si risolve essenzialmente nella deduzione di pres n-1d vizi motivazionali della sentenza impugnata. Il ricorrente, infatti, ha ct nsurato aspetti attinenti essenzialmente al merito della valutazione della Corte di appello in ordine al suo radicamento in Italia, ma non spetta a questa Corte ve ificare la tenuta logica di questa valutazione, né tantomeno riesam nare la documentazione in atti per stabilire se il controllo effettuato in sede li merito possa condurre a differenti esiti. In particolare, la Corte territoriale ha chiarito — con argomentazic ni esenti da qualsivoglia censura — che la documentazione offerta dimostrava un camente una presenza recentissima del consegnando nel nostro Stato, poslo che il matrimonio con [OSCURATO:PERSONA], intestataria del contratto di locazione de l'alloggio abitativo, era stato celebrato a febbraio 2025 e dalla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] risultava solo che Omri lavorava presso il suo autolavaggi ), senza specificare da che data. La menzionata Corte ha affermato, quindi, d e non vi era prova del radicamento del consegnando in Italia. 4. In definitiva, il ricorso è inammissibile e ciò, ai sensi dell'art. 316 cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento del e spese processuali e della somma di euro tremila, equitativamente determ [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 5. [OSCURATO:PERSONA] è onerata di effettuare gli adempimenti di cui al 'art. 22, comma 5, L. n. 69/2005. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna itla ricorrente al pagarne' ito delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas3a delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così d