Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 17363/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/1/2021 della Corte di appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso cumulativo non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e manifestamente infondati alla stregua delle corrette argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata sulla configurabilità del reato di resistenza (art. 337 cod. pen.), tenuto conto dell'attivo divincolamento posto in essere dal Patarnello (che determinava la caduta di uno degli agenti) e del fattivo aiuto prestato dagli altri due imputati nel tentare di sottrarre il Patarnello agli agenti che lo avevano bloccato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione sul diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen. è manifestamente infondato, alla stregua della ricostruzione in fatto compiuta dai giudici del merito che hanno correttamente escluso l'arbitrarietà dell'intervento degli agenti, determinato da condotte di protesta che esulavano dalla mera espressione della libertà di pensiero essendo stato fatto scoppiare, a scopo dimostrativo e in presenza di obiettive condizioni ostative un petardo; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] cidano Angelo ostanzo \ [OSCURATO:PERSONA] C ELLERIA 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/1/2021 della Corte di appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso cumulativo non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e manifestamente infondati alla stregua delle corrette argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata sulla configurabilità del reato di resistenza (art. 337 cod. pen.), tenuto conto dell'attivo divincolamento posto in essere dal Patarnello (che determinava la caduta di uno degli agenti) e del fattivo aiuto prestato dagli altri due imputati nel tentare di sottrarre il Patarnello agli agenti che lo avevano bloccato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione sul diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen. è manifestamente infondato, alla stregua della ricostruzione in fatto compiuta dai giudici del merito che hanno correttamente escluso l'arbitrarietà dell'intervento degli agenti, determinato da condotte di protesta che esulavano dalla mera espressione della libertà di pensiero essendo stato fatto scoppiare, a scopo dimostrativo e in presenza di obiettive condizioni ostative un petardo; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] cidano Angelo ostanzo \ [OSCURATO:PERSONA] C ELLERIA 3
Sentenza Cassazione n. 17363/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris