CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21583/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19910/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ex socio unico della cessata società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA]Italia n. 19 -controricorrente- Oggetto: 27– 19910 - 2015 – 05 /0 6 /2024 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Basilicata, Potenza, n. 131/03/2015 pronunciata il 18 novembre 2014e depositata il 29 gennaio 2015 , n on notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05giugno 2024 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. veniva attinta da un avviso di accertamento emesso dall’Ufficio ai fini Ires, Irap e IVA per l’anno d’imposta 2006, in rettifica della dichiarazione dei redditi presentata a seguito di alcuni accertamenti bancari. Esperita infruttuosamente la procedura di adesione, la società adiva il giudice di prossimità impugnando l’atto impositivo con ricorso notificato nel mese diaprile 2011. 2.La sentenza di accoglimento del ricorso resa dalla CTP veniva conferma dalla CTR, secondo cui la società contribuente aveva correttamente fornito la documentazione comprovante la circostanza che le movimenti bancarie non avevano influito sulla produzione di ulteriore reddito, precisando altresì che una diversa valutazione avrebbe presupposto una inversione dell’onere della prova a carico dell’Ufficio. Quest’ultimo, invero, non doveva limitarsi, come invece aveva fatto, adisconoscere l’idoneità della documentazione prodotta ovvero a negare il valore giustificativo delle scritture private presentate. 3.Essendo stata la società contribuente cancellata dal registro delle imprese in pendenza dei giudizi di merito, l’Avvocatura generale dello Stator icorre per la cassazione della sentenza contro l’ex socio unico [OSCURATO:PERSONA], che resiste con tempestivo controricorso, seguito da successiva memoria, depositata in vista della precedente camera di consiglio, fissata per il 21 settembre 2016 avanti la VI sezione di questa Corte che ha rimesso gli atti alla sezione ordinaria per assenza dell’evidenza decisoria. 27– 19910 - 2015 – 05 /0 6 /2024 MMF 4.Successivamente, in prossimità dell’odierna adunanza, la parte contribuente ha versato documentazione rappresentando l’intervenuta definizione agevolata della controversia. CONSIDERATO 1.In via preliminare dev’essere esaminata la documentazione versata in atti e relativa alla definizione agevolata della controversia. Essa,tuttavia, non è univoca nel riferirsi alla controversia in oggetto, donde non può essere dichiarata l’estinzione del giudizio che deve invece essere esaminato. 2.Ancora preliminarmente va esaminata l’eccezione svolta dal contribuente, che evidenzia come nelle more del giudizio di merito di secondo grado la società sia stata cancellata dal registro delle imprese. In particolare, afferma che il ricorso erariale sarebbe inammissibile perché promosso nei confronti del socio senza che l’Amministrazione finanziaria abbia dedotto e provato la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 2495, co. 2, c.c. per poter effettivamente considerare il sig. [OSCURATO:PERSONA] come successore della società cessata. Segnatamente l’Ufficio avrebbe omesso di provare la riscossione, da parte del socio controricorrente, di somme sulla base del bilancio finale di liquidazione. 3.La questione della responsabilità dei soci per le obbligazioni tributarie delle società estinte è stata nuovamente rime ssa alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza 7425/2023, donde la trattazione dell’affare dev’essere rinviata a nuovo ruolo, successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione di massima al loro esame.