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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05128/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘ [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

Giova premettere che non è configurabile l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 allorché l'omesso deposito della cauzione dipende da mancanza di disponibilità economica del sottoposto, trattandosi di condotta allo stesso non rimproverabile (Sez. 1, n. 51874 del 29/10/2019, Romeo, Rv. 277918).

Deve trovare, infatti, applicazione il principio di diritto secondo cui la norma incriminatrice, che svolge una funzione rafforzativa degli obblighi imposti alla persona sottoposta a misura di prevenzione personale, è soggetta alle regole ordinarie in tema di colpevolezza in materia penale.

Quest'ultima, in caso di reato omissivo, si declina anche in rapporto all'esigibilità della condotta che si sarebbe dovuta legalmente tenere.

L'indisponibilità economica non preordinata né colposamente determinata, tuttavia, deve essere allegata dalla parte interessata.

Nel caso in esame, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte territoriale ha evidenziato che l'imputato non solo non aveva provveduto a versare entro 30 giorni dal provvedimento la somma di euro 500,00 a titolo di cauzione, ma non aveva neanche prospettato al Tribunale alcuna richiesta di riduzione o eliminazione dell'obbligo, né aveva avanzato, come pure sarebbe stato possibile, istanza di rateizzazione.

L'oggettiva impossibilità ad adempiere, inoltre, era stata meramente allegata, ma non aveva trovato riscontri negli elementi agli atti, considerando che il nucleo familiare del prevenuto era proprietario di due terreni e che, nell'anno precedente alla dichiarazione ISEE depositata, risultava titolare di rapporti finanziari con una giacenza media superiore all'importo oggetto di cauzione.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘ [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Giova premettere che non è configurabile l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 allorché l'omesso deposito della cauzione dipende da mancanza di disponibilità economica del sottoposto, trattandosi di condotta allo stesso non rimproverabile (Sez. 1, n. 51874 del 29/10/2019, Romeo, Rv. 277918). Deve trovare, infatti, applicazione il principio di diritto secondo cui la norma incriminatrice, che svolge una funzione rafforzativa degli obblighi imposti alla persona sottoposta a misura di prevenzione personale, è soggetta alle regole ordinarie in tema di colpevolezza in materia penale. Quest'ultima, in caso di reato omissivo, si declina anche in rapporto all'esigibilità della condotta che si sarebbe dovuta legalmente tenere. L'indisponibilità economica non preordinata né colposamente determinata, tuttavia, deve essere allegata dalla parte interessata. Nel caso in esame, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte territoriale ha evidenziato che l'imputato non solo non aveva provveduto a versare entro 30 giorni dal provvedimento la somma di euro 500,00 a titolo di cauzione, ma non aveva neanche prospettato al Tribunale alcuna richiesta di riduzione o eliminazione dell'obbligo, né aveva avanzato, come pure sarebbe stato possibile, istanza di rateizzazione. L'oggettiva impossibilità ad adempiere, inoltre, era stata meramente allegata, ma non aveva trovato riscontri negli elementi agli atti, considerando che il nucleo familiare del prevenuto era proprietario di due terreni e che, nell'anno precedente alla dichiarazione ISEE depositata, risultava titolare di rapporti finanziari con una giacenza media superiore all'importo oggetto di cauzione. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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