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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 08724/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 03/12/2024, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Apricena il 13/11/2017; [OSCURATO:PERSONA] che si lamenta l'omessa motivazione sulla richiesta di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva; che tuttavia non è stata dedotta alcuna censura riguardo l'operatività dell'art. 69, comma 4, cod. proc. pen. nel caso di specie; che in ogni caso «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati» (Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 - 01); Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decisc-ij 26 febbraio 2026 Il C tensore [OSCURATO:PERSONA] tis ona _Giu ppe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 03/12/2024, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Apricena il 13/11/2017; [OSCURATO:PERSONA] che si lamenta l'omessa motivazione sulla richiesta di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva; che tuttavia non è stata dedotta alcuna censura riguardo l'operatività dell'art. 69, comma 4, cod. proc. pen. nel caso di specie; che in ogni caso «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati» (Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 - 01); Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decisc-ij 26 febbraio 2026 Il C tensore [OSCURATO:PERSONA] tis ona _Giu ppe