CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2026
Cassazione n. 07044/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procuraspeciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro diCaltanissetta, che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliatopresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 28 inRoma;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Balistreri, che ha indicato recapito Pec;- controricorrente -avversola sentenza n. 1079, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, il 18.9.2017, epubblicata il 12.3.2018;Numero registro generale 29750/2018Numero sezionale 70/2026Numero di raccolta generale 7044/2026Data pubblicazione 24/03/2026ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];raccolte le conclusioni del P.M., s.Procuratore Generale ClaudiaPedrelli, la quale ha confermato la propria richiesta di accogliere il ricorso;ascoltate le conclusioni rassegnate, per il ricorrente, dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessi per delega, che ha domandato l’accoglimento del ricorso, nessunoessendo comparso per la controricorrente;la Corte osserva:1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] sediciintimazioni di pagamento aventi ad oggetto il maggior reddito ritenutoconseguito, per quanto di interesse, in relazione al tributo dell’Irpef, conriferimento agli anni dal 2006 al 2010.2. Il contribuente impugnava le intimazioni innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Caltanissetta, contestando l’invalidità dellanotificazione delle prodromiche cartelle di pagamento.I giudici di primo grado dichiaravano il difetto di giurisdizione inrelazione a taluni atti impugnati, e per il resto ritenevano fondate le difeseproposte dal contribuente in relazione alla notificazione di otto cartelle dipagamento, ed annullavano gli atti di ingiunzione in relazione a questeultime.3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisionesfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi allaCommissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata diCaltanissetta. La CTR riteneva che le notificazioni delle otto prodromichecartelle di pagamento risultassero tutte regolari, pertanto riformava ladecisione di primo grado ed affermava la piena validità ed efficacia delleintimazioni di pagamento conseguenti a dette cartelle esattoriali.4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso lapronunzia della CTR, affidandosi a cinque motivi di ricorso. [OSCURATO:SOCIETA] resiste mediante controricorso.Numero registro generale 29750/2018Numero sezionale 70/2026Numero di raccolta generale 7044/2026Data pubblicazione 24/03/20265. All’udienza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Corte, ritenuto ilpossibile rilievo nomofilattico della decisione, disponeva la definizione delgiudizio in una prossima pubblica udienza.5.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il PubblicoMinistero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ed hadomandato l’accoglimento del ricorso.5.2. È stata quindi fissata l’udienza pubblica di trattazione del ricorso.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3 e 4, c.p.c., il contribuente contesta la nullità della pronunciaimpugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 112 c.p.c., ecomunque la violazione di legge, per non avere la CTR pronunciato sututta la domanda, non avendo esaminato adeguatamente ciascuna dellenotificazioni per cui è causa.1.1. Invero il contribuente non indica specificamente in relazione aquali questioni non affrontate rivolge la sua critica, limitandosi arichiamare la necessità della spedizione e ricezione della raccomandatainformativa su cui occorrerà peraltro tornare, visto che è riproposta indiversi motivi di ricorso, e pure alla ritenuta necessità della produzione ingiudizio dell’originale della cartella esattoriale, che è questione oggetto delquinto motivo di ricorso.La CTR pronuncia in realtà, anche se in sintesi, su ciascuna dellenotificazioni per cui è causa, pertanto non si riscontrano omesse pronunceed il primo motivo di ricorso deve essere perciò rigettato.2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, indicato comeintrodotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il ricorrentecensura ancora la ‘nullità’ della pronuncia del giudice del gravame, a causadell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti, con particolare riferimento alla necessità che, inNumero registro generale 29750/2018Numero sezionale 70/2026Numero di raccolta generale 7044/2026Data pubblicazione 24/03/2026caso di notificazione consegnata a persona diversa dal destinatario occorrel’invio e la ricezione della raccomandata informativa.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., il contribuente critica la violazione dell’art. 60, lett. B-bis, del Dpr n. 600 del 1973, e rinnova la propria contestazione riferita allanecessità che, in caso di notificazione consegnata a persona diversa daldestinatario, occorre l’invio e la ricezione della raccomandata informativa.4. Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il ricorrente denuncia laviolazione dell’art. 60 del Dpr n. 600 del 1973, perché nel caso diirreperibilità relativa del destinatario occorre non solo il deposito degli attiesattivi presso la casa comunale, ma pure la consegna della raccomandatainformativa, non essendo sufficiente la mera spedizione.5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., il contribuente lamenta la violazione dell’art. 26 delDpr n. 602 del 1973, per avere la CTR erroneamente ritenuto, in relazionealle notificazioni eseguite in mani proprie del contribuente, che tanto fossesufficiente ad assicurarne la regolarità, mentre è stata chiesta la verificadel contenuto degli atti, in relazione ai quali sono stati prodotti soloestratti di ruolo e non gli originali, o le copie conformi, delle cartelle dipagamento.5.1. Con i motivi di ricorso dal secondo al quinto il contribuentecontesta, talora più volte ripetendo i propri argomenti, le modalità dinotificazione delle cartelle esattoriali, ritenendole invalide, neppuretenendosi conto dell’obbligo di invio e ricezione della raccomandatainformativa in caso di temporanea assenza del destinatario.Gli strumenti di impugnazione rivelano elementi di connessione epossono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezzaespositiva.Numero registro generale 29750/2018Numero sezionale 70/2026Numero di raccolta generale 7044/2026Data pubblicazione 24/03/20265.2. La notificazione di quattro cartelle esattoriali risulta effettuatanelle mani proprie di [OSCURATO:PERSONA], e la CTR ha ritenuto che tantosia sufficiente ad assicurare la regolarità della procedura.Il contribuente censura che aveva contestato il contenuto delle cartelleesattoriali, non provato dall’Incaricato per la riscossione, che si è limitatoa produrre degli estratti di ruolo. Invero il contribuente non ha cura diindicare quali critiche specifiche avesse proposto in materia nei gradi dimerito del giudizio.In ogni caso le sue critiche sono infondate.La notificazione in mani proprie assicura effettivamente che l’atto siastato ricevuto dal destinatario. Inoltre questa Corte di legittimità ha giàavuto occasione di chiarire che in tema di notifica della cartella esattorialeex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la provadel relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avvisodi ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella èoggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibiledi prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessarioche sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartellamedesima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito cheaveva ritenuto provata la notificazione della cartella esattoriale a seguitodella rituale produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento dellaraccomandata, valutandone la coerenza del numero e della data dispedizione con le indicazioni riportate nell'estratto di ruolo, senza che ildestinatario avesse dimostrato, da parte sua, che la raccomandata noncontenesse la cartella in questione), Cass. sez. III, 21.6.2023, n. 17841.In relazione a queste quattro notificazioni effettuate in mani proprie lecritiche proposte dal ricorrente, nella misura in cui possono ritenersiammissibili, risultano comunque infondate.5.3. In due casi, poi, il contribuente non è stato rinvenuto presso ilproprio domicilio, ed è risultata perciò integrata un’ipotesi di c.d.Numero registro generale 29750/2018Numero sezionale 70/2026Numero di raccolta generale 7044/2026Data pubblicazione 24/03/2026irreperibilità relativa. La CTR ha osservato che il notificatore haprovveduto in entrambi i casi alla notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c.,effettuando il deposito presso la Casa comunale e provvedendo all’inviodella raccomandata informativa.5.3.1. Invero la CTR non riporta con quali esatte modalità, postale omeno, siano state effettuate queste notifiche.Richiama comunque l’art. 140 c.p.c., ed in proposito questa Corteregolatrice ha avuto occasione di chiarire che le notifiche "ex" art. 140c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all'art. 8,comma 4, l. n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzodel servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizionedella raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto danotificare, ove anteriore, viceversa, l'art. 140 c.p.c., all'esito dellasentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamentecoincidere tale momento con il ricevimento della raccomandatainformativa, reputato idoneo a realizzare, non l'effettiva conoscenza, mala conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre ildestinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre leproprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per lareazione giudiziale. Tale difformità non si espone a dubbi di legittimitàcostituzionale, posto che non è predicabile un dovere del legislatoreordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili,essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali acondizione che non siano lesi i diritti di difesa, Cass. sez. II, 4.3.2020, n.6089 (cfr., anche, Cass. sez. VI-II, 2.10.2015, n. 19772).Non esaminando il giudice dell’appello la questione della prova dellaricezione della raccomandata informativa, le censure in relazione a questenotificazioni devono ritenersi fondate, e la CTR dovrà riesaminare ladocumentazione prodotta dalle parti.Numero registro generale 29750/2018Numero sezionale 70/2026Numero di raccolta generale 7044/2026Data pubblicazione 24/03/20265.3.2. Vi sono poi due notificazioni ricevute presso il domicilio delricorrente da [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi amico non convivente ed addettoalla ricezione, ed anche queste notificazioni sono state ritenute regolaridalla CTR, senza ulteriori specificazioni. Merita di essere evidenziato che,come si evince dallo stesso controricorso, la notifica delle cartelle ricevutedall’Amato (v. controric. pag. 4) è avvenuta nella vigenza del 60 b-bis delDpr n. 600 del 1973 (dal 4.8.2006 secondo la previsione di cui all’art. 37,comma 27, d.l. n. 223 del 2006 conv. con mod. dalla l. n. 248 del 2006).5.3.3. In materia la pronuncia della CTR si rivela ancora lacunosa.L’art. 60, primo comma, del Dpr n. 600 del 1973, nella versioneapplicabile, dispone al comma “b-bis) se il consegnatario non è ildestinatario dell'atto dell'avviso, il messo consegna o deposita la copiadell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive ilnumero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione incalce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono appostisegni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Ilconsegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notiziadell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di letteraraccomandata”. Nulla riferisce la CTR in materia di raccomandatainformativa.6. In conseguenza il ricorso deve essere accolto in relazione alleindicate notificazioni, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia, sezione distaccata di Caltanissetta, perché proceda anuovo esame.La Corte di Cassazione,Numero registro generale 29750/2018Numero sezionale 70/2026Numero di raccolta generale 7044/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn Nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA]: Irpef2006/2010 - Intimazione diComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: pagamento - Notificazionedelle prodromiche cartelledott. [OSCURATO:PERSONA] - es attoriali.dott. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.N. 29750/2018dott. [OSCURATO:PERSONA] - Cron.dott. [OSCURATO:PERSONA] - P.U. - [OSCURATO:DATA_NASCITA]dott. [OSCURATO:PERSONA] -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procuraspeciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro diCaltanissetta, che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliatopresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 28 inRoma;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Balistreri, che ha indicato recapito Pec;- controricorrente -avversola sentenza n. 1079, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, il 18.9.2017, epubblicata il 12.3.2018;Numero registro generale 29750/2018Numero sezionale 70/2026Numero di raccolta generale 7044/2026Data pubblicazione 24/03/2026ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];raccolte le conclusioni del P.M., s.Procuratore Generale ClaudiaPedrelli, la quale ha confermato la propria richiesta di accogliere il ricorso;ascoltate le conclusioni rassegnate, per il ricorrente, dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessi per delega, che ha domandato l’accoglimento del ricorso, nessunoessendo comparso per la controricorrente;la Corte osserva:1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] sediciintimazioni di pagamento aventi ad oggetto il maggior reddito ritenutoconseguito, per quanto di interesse, in relazione al tributo dell’Irpef, conriferimento agli anni dal 2006 al 2010.2. Il contribuente impugnava le intimazioni innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Caltanissetta, contestando l’invalidità dellanotificazione delle prodromiche cartelle di pagamento.I giudici di primo grado dichiaravano il difetto di giurisdizione inrelazione a taluni atti impugnati, e per il resto ritenevano fondate le difeseproposte dal contribuente in relazione alla notificazione di otto cartelle dipagamento, ed annullavano gli atti di ingiunzione in relazione a questeultime.3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisionesfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi allaCommissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata diCaltanissetta. La CTR riteneva che le notificazioni delle otto prodromichecartelle di pagamento risultassero tutte regolari, pertanto riformava ladecisione di primo grado ed affermava la piena validità ed efficacia delleintimazioni di pagamento conseguenti a dette cartelle esattoriali.4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso lapronunzia della CTR, affidandosi a cinque motivi di ricorso. [OSCURATO:SOCIETA] resiste mediante controricorso.Numero registro generale 29750/2018Numero sezionale 70/2026Numero di raccolta generale 7044/2026Data pubblicazione 24/03/20265. All’udienza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Corte, ritenuto ilpossibile rilievo nomofilattico della decisione, disponeva la definizione delgiudizio in una prossima pubblica udienza.5.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il PubblicoMinistero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ed hadomandato l’accoglimento del ricorso.5.2. È stata quindi fissata l’udienza pubblica di trattazione del ricorso.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3 e 4, c.p.c., il contribuente contesta la nullità della pronunciaimpugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 112 c.p.c., ecomunque la violazione di legge, per non avere la CTR pronunciato sututta la domanda, non avendo esaminato adeguatamente ciascuna dellenotificazioni per cui è causa.1.1. Invero il contribuente non indica specificamente in relazione aquali questioni non affrontate rivolge la sua critica, limitandosi arichiamare la necessità della spedizione e ricezione della raccomandatainformativa su cui occorrerà peraltro tornare, visto che è riproposta indiversi motivi di ricorso, e pure alla ritenuta necessità della produzione ingiudizio dell’originale della cartella esattoriale, che è questione oggetto delquinto motivo di ricorso.La CTR pronuncia in realtà, anche se in sintesi, su ciascuna dellenotificazioni per cui è causa, pertanto non si riscontrano omesse pronunceed il primo motivo di ricorso deve essere perciò rigettato.2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, indicato comeintrodotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il ricorrentecensura ancora la ‘nullità’ della pronuncia del giudice del gravame, a causadell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti, con particolare riferimento alla necessità che, inNumero registro generale 29750/2018Numero sezionale 70/2026Numero di raccolta generale 7044/2026Data pubblicazione 24/03/2026caso di notificazione consegnata a persona diversa dal destinatario occorrel’invio e la ricezione della raccomandata informativa.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., il contribuente critica la violazione dell’art. 60, lett. B-bis, del Dpr n. 600 del 1973, e rinnova la propria contestazione riferita allanecessità che, in caso di notificazione consegnata a persona diversa daldestinatario, occorre l’invio e la ricezione della raccomandata informativa.4. Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il ricorrente denuncia laviolazione dell’art. 60 del Dpr n. 600 del 1973, perché nel caso diirreperibilità relativa del destinatario occorre non solo il deposito degli attiesattivi presso la casa comunale, ma pure la consegna della raccomandatainformativa, non essendo sufficiente la mera spedizione.5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., il contribuente lamenta la violazione dell’art. 26 delDpr n. 602 del 1973, per avere la CTR erroneamente ritenuto, in relazionealle notificazioni eseguite in mani proprie del contribuente, che tanto fossesufficiente ad assicurarne la regolarità, mentre è stata chiesta la verificadel contenuto degli atti, in relazione ai quali sono stati prodotti soloestratti di ruolo e non gli originali, o le copie conformi, delle cartelle dipagamento.5.1. Con i motivi di ricorso dal secondo al quinto il contribuentecontesta, talora più volte ripetendo i propri argomenti, le modalità dinotificazione delle cartelle esattoriali, ritenendole invalide, neppuretenendosi conto dell’obbligo di invio e ricezione della raccomandatainformativa in caso di temporanea assenza del destinatario.Gli strumenti di impugnazione rivelano elementi di connessione epossono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezzaespositiva.Numero registro generale 29750/2018Numero sezionale 70/2026Numero di raccolta generale 7044/2026Data pubblicazione 24/03/20265.2. La notificazione di quattro cartelle esattoriali risulta effettuatanelle mani proprie di [OSCURATO:PERSONA], e la CTR ha ritenuto che tantosia sufficiente ad assicurare la regolarità della procedura.Il contribuente censura che aveva contestato il contenuto delle cartelleesattoriali, non provato dall’Incaricato per la riscossione, che si è limitatoa produrre degli estratti di ruolo. Invero il contribuente non ha cura diindicare quali critiche specifiche avesse proposto in materia nei gradi dimerito del giudizio.In ogni caso le sue critiche sono infondate.La notificazione in mani proprie assicura effettivamente che l’atto siastato ricevuto dal destinatario. Inoltre questa Corte di legittimità ha giàavuto occasione di chiarire che in tema di notifica della cartella esattorialeex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la provadel relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avvisodi ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella èoggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibiledi prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessarioche sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartellamedesima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito cheaveva ritenuto provata la notificazione della cartella esattoriale a seguitodella rituale produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento dellaraccomandata, valutandone la coerenza del numero e della data dispedizione con le indicazioni riportate nell'estratto di ruolo, senza che ildestinatario avesse dimostrato, da parte sua, che la raccomandata noncontenesse la cartella in questione), Cass. sez. III, 21.6.2023, n. 17841.In relazione a queste quattro notificazioni effettuate in mani proprie lecritiche proposte dal ricorrente, nella misura in cui possono ritenersiammissibili, risultano comunque infondate.5.3. In due casi, poi, il contribuente non è stato rinvenuto presso ilproprio domicilio, ed è risultata perciò integrata un’ipotesi di c.d.Numero registro generale 29750/2018Numero sezionale 70/2026Numero di raccolta generale 7044/2026Data pubblicazione 24/03/2026irreperibilità relativa. La CTR ha osservato che il notificatore haprovveduto in entrambi i casi alla notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c.,effettuando il deposito presso la Casa comunale e provvedendo all’inviodella raccomandata informativa.5.3.1. Invero la CTR non riporta con quali esatte modalità, postale omeno, siano state effettuate queste notifiche.Richiama comunque l’art. 140 c.p.c., ed in proposito questa Corteregolatrice ha avuto occasione di chiarire che le notifiche "ex" art. 140c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all'art. 8,comma 4, l. n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzodel servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizionedella raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto danotificare, ove anteriore, viceversa, l'art. 140 c.p.c., all'esito dellasentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamentecoincidere tale momento con il ricevimento della raccomandatainformativa, reputato idoneo a realizzare, non l'effettiva conoscenza, mala conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre ildestinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre leproprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per lareazione giudiziale. Tale difformità non si espone a dubbi di legittimitàcostituzionale, posto che non è predicabile un dovere del legislatoreordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili,essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali acondizione che non siano lesi i diritti di difesa, Cass. sez. II, 4.3.2020, n.6089 (cfr., anche, Cass. sez. VI-II, 2.10.2015, n. 19772).Non esaminando il giudice dell’appello la questione della prova dellaricezione della raccomandata informativa, le censure in relazione a questenotificazioni devono ritenersi fondate, e la CTR dovrà riesaminare ladocumentazione prodotta dalle parti.Numero registro generale 29750/2018Numero sezionale 70/2026Numero di raccolta generale 7044/2026Data pubblicazione 24/03/20265.3.2. Vi sono poi due notificazioni ricevute presso il domicilio delricorrente da [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi amico non convivente ed addettoalla ricezione, ed anche queste notificazioni sono state ritenute regolaridalla CTR, senza ulteriori specificazioni. Merita di essere evidenziato che,come si evince dallo stesso controricorso, la notifica delle cartelle ricevutedall’Amato (v. controric. pag. 4) è avvenuta nella vigenza del 60 b-bis delDpr n. 600 del 1973 (dal 4.8.2006 secondo la previsione di cui all’art. 37,comma 27, d.l. n. 223 del 2006 conv. con mod. dalla l. n. 248 del 2006).5.3.3. In materia la pronuncia della CTR si rivela ancora lacunosa.L’art. 60, primo comma, del Dpr n. 600 del 1973, nella versioneapplicabile, dispone al comma “b-bis) se il consegnatario non è ildestinatario dell'atto dell'avviso, il messo consegna o deposita la copiadell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive ilnumero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione incalce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono appostisegni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Ilconsegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notiziadell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di letteraraccomandata”. Nulla riferisce la CTR in materia di raccomandatainformativa.6. In conseguenza il ricorso deve essere accolto in relazione alleindicate notificazioni, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia, sezione distaccata di Caltanissetta, perché proceda anuovo esame.La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie parzialmente il ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA],con riferimento alle sole quattro notificazioni di cui in motivazione, rigettanel resto, cassa la decisione impugnata in relazione alle censure accolte erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,Numero registro generale 29750/2018Numero sezionale 70/2026Numero di raccolta generale 7044/2026Data pubblicazione 24/03/2026sezione staccata di Caltanissetta perché, in diversa composizione e nelrispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anchea regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 5.2.2026.L’Estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA] NapolitanoP.Q.Maccoglie parzialmente il ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA],con riferimento alle sole quattro notificazioni di cui in motivazione, rigettanel resto, cassa la decisione impugnata in relazione alle censure accolte erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,Numero registro generale 29750/2018Numero sezionale 70/2026Numero di raccolta generale 7044/2026Data pubblicazione 24/03/2026sezione staccata di Caltanissetta perché, in diversa composizione e nelrispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anchea regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 5.2.2026.L’Estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]