CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 00609/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte di appello di Venezia, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 1 febbraio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 2000 di ammenda, per i reati previsti e puniti dagli articoli 187, comma 8, e 186, comma 7, Cod.Strada. 2. L'imputato ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo con un unico motivo erronea applicazione della legge e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il motivo sopra richiamato risulta manifestamente infondato in quanto non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il ricorrente infatti si limita ad affermare che "il quadro probatorio evidenzia indizi che non sono affatto gravi, precisi e concordanti e che non conducono al di là di ogni ragionevole dubbio alla penale responsabilità dell'imputato", senza confrontarsi in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata, e per di più formulando un motivo non proposto con l'atto di appello, con il quale l'imputato si era limitato ad invocare l'assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen.. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/11/2025 Il Consigliere estensore Il